Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13013 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13013 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Simona Ciceri, Matteo Giuseppe Ciceri, Nicola Ciceri
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere
Flaminio 46, presso lo studio Grez e associati s.r.1.,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Fugazza e
Enzo Bonomi in virtù di mandato speciale in calce al
ricorso;

CCR

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– rícorrenti nei confronti di

Erba

35$

Centro

Commerciale

s.r.1.,

elettivamente

domiciliata in Roma, via F. Confalonieri 5, presso lo

314
studio dell’avv. Luigi Manzi che, unitamente all’avv.
Francesca Sica, la rappresenta e difende, per procura

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Data pubblicazione: 10/06/2014

speciale a margine del ricorso;
c. I A o o 8 4 o s 8
controricorrente –

avverso la sentenza n. 2765/07 della Corte d’appello di
Milano emessa in data 10 ottobre 2007 e depositata il
22 ottobre 2007, R.G. n.2126/06;

procuratore generale dott. Pasquale Fimiani che ha
concluso per il rigetto del ricorso;

Rilevato che:
1. Simona, Nicola e Matteo Ciceri hanno citato
davanti al Tribunale di Milano la s.r.l. Erba
Centro Commerciale per ottenere l’annullamento
della delibera approvata dall’assemblea dei soci
del 19 dicembre 2003, perché adottata con il voto
determinante della Immobiliare Bennet s.p.a., in
posizione di conflitto di interesse, e relativa
alla cessione di un immobile sociale a Un prezzo
ritenuto dagli attori molto inferiore al valore
reale.
2. Il Tribunale di Milano, ritenute infondate le
eccezioni preliminari della s.r.l. Erba di
inammissibilità della impugnazione per tardività
e omessa impugnazione di precedenti decisioni dei
soci, ha ritenuto fondata la domanda in base al
riscontro della C.T.U. che ha identificato il
valore dell’immobile e ha annullato la delibera
con

condanna

della

2

società

alle

spese

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto

processuali.
3. La decisione del Tribunale è stata appellata in
via principale dalla s.r.l. Erba e

,

in via

incidentale, dai sigg.ri Ciceri relativamente
all’ammontare,

delle

ritenuto insufficiente,

spese liquidate dal Tribunale.

l’appello principale e dichiarato inammissibile,
in quanto tardiva, l’impugnazione della delibera.
Ha compensato le spese dei due gradi del
giudizio.
5. Ricorrono per cassazione Simona, Matteo- Giuseppe
e Nicola Ciceri che deducono la violazione

l

i

c.c. e sottopongono alla

dell’art. 223 sexies

Corte il seguente quesito di diritto:

se

vi è

stata violazione dell’art. 223 sexies, disp. att.
c.c. nella parte in cui il giudice di appello ha
negato l’applicabilità della proroga, ovvero
della deroga, in essa norma contenuta, anche alle
impugnazioni delle determinazione dei soci di
società a responsabilità limitata.
6. Si difende con

controricorso la s.r.l.

Erba

Centro Commerciale.
Ritenuto che
7. Vanno in primo luogo respinte le eccezioni di
inammissibilità del ricorso in quanto la
formulazione del quesito di diritto appare
t..

conforme alle prescrizioni dell’art. 366 bis come
interpretato dalla giurisprudenza consolidata in

3

al(474,.
oir

4. La Corte di appello di Milano ha accolto

,—

materia e per altro verso non può condividersi
l’assunto della società controricorrente secondo
cui il ricorso difetterebbe di specifiche e
esaurienti motivazioni intese a dimostrare in
qual modo la decisione contrasti in concreto con
la disciplina legislativa invocata.

ricorrenti a confutazione dell’interpretazione
restrittiva che esclude l’applicazione dell’art.
223 sexies disp. att. c.c. alle società a
responsabilità limitata. Gli argomenti di
carattere letterale non appaiono infatti univoci
e tali da rendere incompatibile una
interpretazione contrastante del testo. In
particolare il

termine deliberazioni non assume

un rilievo identificativo, nel sistema della
riforma, tale da connotare tassativamente, con
riferimento alle sole società per azioni, le
impugnazioni oggetto della disposizione a
carattere transitorio. D’altra parte il mancato
richiamo dell’art. 2479 ter al sesto comma
dell’art. 2373 c.c. non appare un argomento
probante perché il richiamo non avrebbe avuto
ragion d’essere a fronte del chiaro contenuto del
primo comma dell’art. 2373 c.c. Il carattere
estensivo e non analogico dell’interpretazione
sostenuta dai ricorrenti appare indiscutibile
perché ci si trova di fronte a una nuova
disciplina del termine di impugnazione che

4

8. Questa Corte condivide le ragioni poste dai

accomuna le società per azioni a quelle a
responsabilità limitata. Tale presupposto pone
l’interprete di fronte all’obbligo di valutare se
una interpretazione basata essenzialmente sul
mancato riferimento esplicito alle s.r.l.
comporti una ingiustificata disparità di

di una interpretazione estensiva della norma. Il
raffronto fra la disciplina complessiva delle
società per azioni e delle società a
responsabilità limitata – che indubbiamente ha
registrato nella riforma una divaricazione
maggiore rispetto a quella preesistente si
presenta però fuorviante con riferimento a un
aspetto di carattere processuale e di contenuto
eminentemente tecnico qual’ è la determinazione
della durata del termine di impugnazione rispetto
alla quale appare evidente invece lo sforzo del
legislatore di rendere il più possibile omogenea
e semplificata la normativa.
9. Il ricorso è invece infondato laddove ritiene
applicabile la disposizione di cui all’art. 223
sexiesi a tutte le impugnazioni delle delibere

(decisioni secondo la terminologia della riforma
del diritto societario) di s.r.l. che non siano
già state proposte prima dell’entrata in vigore
della nuova disciplina. L’intento del legislatore
è stato quello di accelerare l’entrata a regime
della nuova disciplina e non quello di introdurre

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5

trattamento la cui esclusione è compito proprio

una proroga generalizzata di tutti i termini in
corso sino al 31 marzo 2004. Nel caso in esame ad
esempio – come è stato evidenziato dalla Corte di
appello sia l’applicazione della vecchia
normativa che della nuova conducono a ritenere
l’impugnazione tardiva. Non vi è quindi ragione

sexies che predispone uno slittamento del termine
non oltre il 31 marzo 2004 ma con riferimento ai
casi in cui l’applicazione della nuova normativa
condurrebbe a una

restrizione del termine di

impugnazione rispetto alla normativa
preesistente. In altri termini deve ritenersi che
con tale disposizione il legislatore ha voluto
evitare un effetto di penalizzazione per le
situazioni in cui l’applicazione della nuova
normativa determinerebbe una restrizione del
termine di impugnazione preesistente. In questi
casi

è stato introdotto un meccanismo che

potrebbe definirsi di automatizzazione in base al
quale l’adozione della delibera si considera
avvenuta simultaneamente alla data di entrata in
vigore della nuova normativa.
10. Il ricorso va pertanto respinto. L’assenza di
precedenti nella

giurisprudenza di legittimità

induce la Corte a compensare le spese del
presente giudizio.

6

per applicare la disposizione di cui all’art. 223

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

10 febbraio 2014.

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