Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13012 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31187/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

HOTEL COSTA MERLATA DI M.P. & C. SNC (C.F. (OMISSIS)), in

persona del liquidatore M.P. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’Avv. NICOLANGELO ZURLO, elettivamente domiciliato presso

l’Avv. GAETANO ZURLO in Roma, Via Lucrezio Caro, 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, Sezione Staccata di Lecce, n. 1280/18 depositata in data 18

aprile 2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 29 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza della CTR della Puglia, Sezione Staccata di Lecce n. 1683/2017, che condannava l’Agenzia delle Entrate al rimborso dell’IVA per Euro 22.520,00 oltre accessori. La CTR della Puglia, con sentenza in data 18 aprile 2018, ha accolto il ricorso del contribuente, osservando come il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70 attiene ai casi di inerzia dell’amministrazione rispetto al giudicato, statuendo che il giudice dell’ottemperanza non possa decidere su questioni ulteriori, quali la spettanza del credito.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, resiste con controricorso parte contribuente.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, in relazione agli artt. 100 – 110 c.p.c. e art. 2495 c.c., eccependo il difetto di legittimazione attiva del liquidatore della società contribuente alla proposizione del giudizio di ottemperanza in luogo dei soci, attesa la asserita cancellazione della società dal registro delle imprese in data 22 maggio 2014. Deduce che tale circostanza sarebbe comprovata da “visura camerale, che si allega”.

1.1 – Il motivo è infondato.

In primo luogo va rilevato che la menzionata visura camerale, indicato nella narrativa del ricorso e non indicato in allegato al ricorso medesimo, non risulta agli atti.

In secondo luogo, nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso per cassazione e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. (Cass., Sez. I, 12 novembre 2018, n. 28999; Cass., Sez. I, 31 marzo 2011, n. 7515).

In ogni caso, trattandosi di documento relativo a un fatto verificatosi nel 2014, esso andava prodotto nel corso del precedente giudizio conclusosi con la sentenza della CTR della Puglia, Sezione Staccata di Lecce n. 1683/2017, se non nel precedente giudizio di primo grado.

2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, comma 10, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, nonchè dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui il giudice dell’ottemperanza non ha effettuato alcun esame sulla effettività e spettanza del credito, nonostante tale accertamento non fosse stato compiuto nel precedente giudizio. Osserva il ricorrente come la sentenza di cui si è chiesta l’ottemperanza si è limitata ad accertare la sola esistenza della volontà di chiedere il rimborso del credito.

2.1 – Il motivo è infondato, essendo questa Corte ferma nel principio secondo cui in tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato, in costanza del cd. “carattere chiuso” del giudizio di ottemperanza, sicchè può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, nè può essere negato il diritto consacrato dal dictum azionato (Cass., Sez. V, 29 maggio 2019, n. 14642; Cass., Sez. VI, 20 luglio 2018, n. 19346; Cass., Sez. V, 29 luglio 2016, n. 15827).

Il vincolo del giudicato esterno incontra, pertanto, un limite nel carattere chiuso del procedimento disciplinato dall’art. 70 D.Lgs. cit., nel senso che il potere del giudice di enucleare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione deve essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia irrevocabilmente definita, e non può quindi estendersi alla valutazione degli effetti potenziali del giudicato, che appartiene al momento della cognizione (Cass., Sez. V, 8 aprile 2009, n. 8486).

E’, pertanto, preclusa nel giudizio di ottemperanza la questione circa la sussistenza del credito IVA, laddove la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, nell’accertare la volontà rimborso, ha accertato la sussistenza del diritto al rimborso.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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