Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13012 del 24/05/2017
Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.24/05/2017), n. 13012
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 625/2011 proposto da:
COMUNE ROCCAPALUMBA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO PAESE DELLE STELLE
P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MILONE,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. HAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO
PAOLETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIROLAMO RUBINO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1055/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 10/09/2010, R.G. N. 613/2008;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del procedimento;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello di Palermo, adita da S.M., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, che aveva rigettato il ricorso e accolto la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Roccapalumba, ha respinto detta domanda ed ha dichiarato il diritto dell’appellante all’indennità supplementare di servizio, condannando l’ente municipale al pagamento delle somme non corrisposte.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Roccapalumba sulla base di tre motivi, ai quali ha resistito S.M. con tempestivo controricorso.
3. Con atto del 23 gennaio 2017 le parti hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare al ricorso e di accettare la rinuncia, avendo transatto la controversia anche in relazione al regolamento delle spese di lite, delle quali hanno concordato la integrale compensazione.
4. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza, anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza (Cfr. Cass. S.U. n. 6407/2004, Cass. nn. 11211/2004, 1913/2008, 14138/2015).
5. Non occorre pronunciare sulle spese ex art. art. 391 c.p.c., comma 4.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017