Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13012 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13012 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Chinzari Roberto, rapp.to e difeso dall’avv. Silvia Stancati, –Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge -Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n.
151/13/3

depositata il 1/10/13;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 21/5/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Fatto e diritto
Il ricorso per cassazione proposto da Chinzari Roberto, notificato il 1/4/2014, non risulta
depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta unificazione della cancelleria Centrale Civile del 4411 2oiti .

Corte Suprema di Cessazione — VI Sez. Cìv, – T— R.G. n. 17391/14

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 23/06/2015

Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finonziaria, delle spese del giudizio di
cassazione che si liquidano in complessivi 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifiP.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi E 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 21/5/2015
ello lacobellis

cato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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