Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13011 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31149/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

B.R. (C. F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 420/18 depositata in data 21 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 29 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per operazioni inesistenti per l’anno di imposta 2006, con il quale, previo rilievo della sussistenza dei reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, erano stati recuperati a tassazione costi indebitamente dedotti e indebita detrazione IVA.

La CTP di Catanzaro ha accolto il ricorso del contribuente e la CTR della Calabria, con sentenza in data 21 marzo 2018, ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo essersi verificata la decadenza di cui al D.P.R. 29 settembre 600, n. 1973, art. 43, comma 3, trattandosi di accertamento relativo all’anno di imposta 2006 il cui termine è spirato il 31 dicembre 2011, laddove l’avviso di accertamento è stato notificato in data 7 novembre 2013, osservando che il raddoppio dei termini decadenziali di cui alla citata disposizione normativa non può operare, laddove la contestazione sia successiva allo spirare del suddetto termine.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, l’intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nonchè dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto decaduto l’Ufficio dal potere di accertamento pur in presenza di un fatto costituente reato, sul presupposto che l’avviso di accertamento sia stato notificato in epoca successiva allo spirare del termine del 31 dicembre 2011, a fronte di accertamenti relativi all’anno di imposta 2006. Deduce il ricorrente come le disposizioni in esame richiedano unicamente che sia riscontrata una violazione che comporti l’obbligo di denunciare, non anche che sia stata effettuata una denuncia, disponendo il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 24, nella parte in cui ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, il mero raddoppio del periodo di accertamento.

2 – Il ricorso è fondato quanto alle imposte IVA e IRES, posto che in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l’imposta sui redditi e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 per l’IVA sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza (Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16728), senza peraltro – che per gli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132, ha introdotto un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 2, comma 3, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 (Cass., 16 dicembre 2016, n. 26037).

Questa Corte è, pertanto, ferma nel ritenere che il raddoppio dei termini previsto dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, sicchè non occorre la sua effettiva presentazione (Cass., Sez. V, 30 maggio 2016 n. 11171); ne consegue che non può rilevare ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni che la presentazione della notizia di reato sia avvenuta quando fossero già consumati i termini di decadenza dall’accertamento (Cass., Sez. VI, 28 giugno 2019, n. 17586).

La decisione del giudice di appello, nella parte in cui ha che considerato non operante il raddoppio dei termini una volta che l’Ufficio sia decaduto dal potere di accertamento, non è conforme ai princi y di diritto sopra riportati, per cui va cassata.

Il ricorso è, invece, infondato quanto all’IRAP, posto che il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 non può trovare applicazione anche per I’IRAP, poichè le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34643; Cass., Sez. VI, 3 maggio 2018, n. 10483; Cass., Sez. V, 11 marzo 2016, n. 4775).

Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione alle imposte IVA IRES e accessori con esclusione dell’IRAP, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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