Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13011 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13011 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge— Ricorrente
Contro
Archè scarl, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via
Pasubio 11, presso lo studio dell’avv. Rosanna Lania, rapp.to e difeso dall’avv. Cristiano
Bevilacqua , giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
243/24/12 depositata il 14/12/12;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 21/5/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Archè Scarl

contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto

l’impugnativa della cartella di pagamento n. 2962007016922731000 per irpef 2004 emessa
all’esito di controllo ex art. 36 bis dpr 600/73. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha
rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di
Palermo n. 186/10/08 – che aveva accolto il ricorso della contribuente – ritenendo neces-

Corte Suprema di Cassazione—VI S. Civ. – T— R.G. n. 3489/2014

44.2.

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 23/06/2015

sarà la preventiva comunicazione dell’esito dei controlli sussistendo, nella specie, mancata
rispondenza tra le iscrizioni a ruolo e l’effettivo ammontare dei versamenti omessi; né sussistendo prova della ricezione della raccomandata presso la società. Il ricorso proposto si
articola in due motivi. Resiste con controricorso la società. A seguito di relazione ex art.
380 bis c.p.c. è stata fissata l’udienza del 21/572015 per l’adunanza della Corte in Camera
ria.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di intempestività del ricorso risultando il medesimo depositato per la notifica il 24/1/2014, nel termine di cui ali’ art. 327 c.p.c..
Con primo motivo la ricorrente assume il difetto di motivazione della decisione laddove si
afferma la esistenza di “incertezza sugli aspetti rilevanti della dichiarazione”.
La censura è inammissibile stante le modifiche apportate all’art. 360 n. 5 c.p.c. dall’art. 54
c. l lett. b) del d.l. 83/2012, applicabile al caso in esame ( SS.ULT. 8053/2014).
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis
del d.p.r. 600/73 / in relazione all’art. 360 , I comma n. 3 c.p.s.laddove la CTR ha ritenuto necessaria la preventiva comunicazione circa l’esito dei controlli: al contribuente sarebbero stati richiesti i soli importi derivanti da omesso e ritardato pagamento.
Il collegio ritiene la censura infondata. L’accertamento del giudice di merito secondo cui”
l’incertezza sugli aspetti rilevanti della dichiarazione emerge principalmente dalla mancata
rispondenza tra le iscrizioni a ruolo e l’effettivo ammontare dei contestati omessi o carenti
versamenti” evidenzia la insussistenza -nel caso in esame — dei presupposti per la liquidazione ex art. 36 bis cit..
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore della Arche soc.coop. a r.l. delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate
in complessivi E 3.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, cassa la sentenza impugnata e condanna della ricorrente alla
rifusione, in favore della Archè soc.coop. a r.1., delle spese di questo giudizio di cassazione,
liquidate in complessivi €3.000,00 oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Roma, 21/5/2015

DE-IPO WATOINCANCEURIA

Il residente est.

di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite. La società ha depositato memo-

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