Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13010 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8558-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA

D’ORO 206, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA MERCATI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO ANDREOLETTI;

– ricorrente –

contro

Z.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO N. 75, presso lo studio dell’avvocato MARIO LACAGNINA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato JOELLE PICCININO;

– controricorrente –

contro

D.L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO N. 75, presso lo studio dell’avvocato MARIO LACAGNINA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato JOELLE PICCININO;

– controricorrente –

contro

EMPORIO AUTO MOTO SRL in liquidazione, C.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3673/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.G. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di D.L.E., Z.L., Emporio Auto Moto s.r.l. per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3673/2018, depositata il 28 luglio 2018, non notificata, emanata nel giudizio di appello in riassunzione a seguito di rinvio operato da questa Corte con sentenza n. 16650 del 2016.

2.Resistono con autonomi controricorsi la D.L. e lo Z..

3.Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

RITENUTO

che:

1.II Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria di parte ricorrente, condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza di esso.

2.Questi i fatti, per quanto ancora qui rilevino:

– la Emporio Auto Moto s.r.l. sottoponeva a pignoramento immobiliare il compendio di proprietà del C., sulla base di un decreto ingiuntivo fondato

su cambiali non opposto dallo stesso e pertanto passato in giudicato;

– intervenivano nella procedura esecutiva Z. e D.L., sulla base di altre cambiali;

– l’opposizione all’esecuzione promossa dal C., che sosteneva essere false sia le cambiali alla base della emissione del decreto ingiuntivo che le cambiali prodotte dagli intervenuti, veniva rigettata in primo e secondo grado in quanto, in relazione al decreto ingiuntivo, la corte d’appello riteneva coperta dal giudicato la questione della veridicità o meno delle firme sulle cambiali; quanto agli intervenuti, la corte d’appello riteneva tardivo il disconoscimento delle sottoscrizioni sulle cambiali operato dal C.;

– la Corte di cassazione, con sentenza n. 16650 del 2016, accoglieva il secondo motivo del ricorso del C., condividendo la ricostruzione del ricorrente in ordine alla tempestività del disconoscimento delle cambiali, secondo la quale qualora l’opponente abbia, come nella specie, tempestivamente contestato l’autenticità delle suddette cambiali sia nella prima udienza del giudizio di opposizione, sia – ancor prima – nell’atto di opposizione, per effetto di tale contestazione sarebbe stato onere dei creditori intervenuti proporre istanza di verificazione di scrittura privata;

– puntualizzava che l’opposizione con cui il debitore esecutato contesti l’inesistenza del credito astrattamente vantato dal creditore intervenuto nell’esecuzione avviata da altri, non è riconducibile nell’ambito delle doglianze formali inerenti al titolo giustificativo del credito e, pertanto, non configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 617 c.p.c. (così già Sez. 3, Sentenza n. 10599 del 30/04/2010, Rv. 612695);

– nel caso di specie, col disconoscimento della sottoscrizione delle cambiali, poste a fondamento degli interventi, non si è formulata una contestazione sulla regolarità formale del titolo esecutivo, ma se ne è contestata l’esistenza stessa: e dunque si è proposta una opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c.;

– la Corte di cassazione rimetteva pertanto il giudizio al giudice di merito, il quale, a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, accertava che la firma sulle cambiali era in effetti del C., e respingeva di conseguenza l’opposizione all’esecuzione.

3. Il Camigliano denuncia, con il primo motivo, la presenza di un error in procedendo e la falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 e art. 394 c.p.c., assumendo che il giudice del rinvio avrebbe violato il carattere chiuso del giudizio di rinvio, compiendo d’ufficio un accertamento istruttorio (sulla autenticità delle firme) ormai precluso sulla base della sentenza di cassazione: reputa infatti che dall’esito del giudizio di cassazione si dovesse far discendere l’accertamento della inutilizzabilità delle cambiali, delle quali i portatori non avevano chiesto tempestivamente la verificazione delle firme.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c., artt. 112,345,346 c.p.c., perchè i resistenti solo in via subordinata avrebbero effettuato istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute.

5. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono manifestamente infondati.

5.1. Non è ravvisabile una violazione dei limiti del giudizio di rinvio, atteso che con la sentenza n. 16650 del 2016, la Cassazione ha ritenuto tempestiva l’opposizione all’esecuzione proposta dal C. in quanto l’ha qualificata come tale, e non come opposizione agli atti esecutivi, ed ha recepito che il disconoscimento della conformità agli originali fosse stato tempestivamente proposto dal ricorrente.

5.2. Nulla ha statuito sulla possibilità di richiedere la verificazione conformemente al principio secondo il quale “l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, nè l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idoneamente sollevata l’istanza di verificazione della sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, in considerazione del chiaro permanere della volontà della parte di valersi della suddetta scrittura disconosciuta, evincibile dalla richiesta di escussione come teste del sindacalista sottoscrittore del verbale)” (Cass. n. 16383 del 2017); diversamente opinando, ove la Cassazione non avesse ritenuto ancora aperta la strada del giudizio di verificazione, non avrebbe avuto ragione di rimettere la causa per il merito alla corte d’appello.

5.3. Pertanto, poichè non vi è un termine perentorio perchè le parti manifestino, anche senza formule sacramentali, la volontà di avvalersi della scrittura privata disconosciuta, ben si poteva procedere a tale accertamento nel giudizio di rinvio, nè ciò era precluso dalla formulazione di tale richiesta in via subordinata.

5.4. Inoltre, il ricorso non censura il punto decisivo della motivazione impugnata, che evidenzia come lo stesso ricorrente avesse chiesto di verificare l’autenticità delle sottoscrizioni.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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