Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13010 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13010 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Covelli Domenico Eraldo, elett.te dom.to in Roma, alla via degli Scipioni 110, presso lo
studio dell’avv. Marco Machetta, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
——————————————– –Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Genova n.
924/2012 depositata il 10/12/2012 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 21/5/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La CTC, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto da Covelli Domenco
Eraldo contro l’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della commissione di II grado di
Genova relativa all’avviso di accertamento di maggior reddito irpef e Ilor notificato il

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T— R.G. n. 344412014

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 23/06/2015

5/8/1985. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia
delle Entrate. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’udienza del
21/572015 per l’adunann della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione
alle parti costituite. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
38 del dpr 600/73, in relazione all’art. 360, I comma n. 3 c.p.c. laddove la CTC ha rigettato
il ricorso nonostante il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Agenzia e
nonostante che il contribuente avesse fornito prova dell’illegittimità degli accertamenti.
Le censure sono inammissibili in quanto prive di specifiche argomentazioni intelligibili ed
esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritt

to contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di
legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale
compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Le affermazioni secondo cui l’Ufficio non avrebbe assolto l’onere probatorio in merito agli
elementi e alle circostante di fatto a base dell’accertamento, circostanza contestata dal
contribuente e non valutata (tantomeno correttamente) dalla Commissione tributaria Centrale (pag. 16 del ricorso) e che la sentenza impugnata non ha tenuto in alcun conto che il
contribuente aveva fornito prova dell’illegittimità dell’accertamento, smentendo i dati posti
alla base dello stesso, circostanza non valutata (tantomeno correttamente) dalla Commissione tributaria centrale (pag. 20 del ricorso)

sono esternee all’esatta interpretazione della

norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito.
Con terzo motivo il ricorrente assume l’omessa e/o insufficiente motivazione su punti controversi. La censura è inammissibile stante le modifiche apportate all’art. 360 n. 5 c.p.c.
dall’art. 54 c. 1 lett. b) del d.l. 83/2012, applicabile al caso in esame. La riformulazione
dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12
disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazio-

Cone Suprema di Cessazione — VI

Civ. – T— FIG. n. 344412014

Ordinanza

pag. 2

Con primo e secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art.

ne in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di
legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e
attiene all’e-sistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna
rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto ma-

inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” ( SS.UU.
8053/2014).
Consegue da quanto sopra il rigetto deI ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in
favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese deI giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi E 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte

rigetta il ricorso e

condanna il ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi E 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 21/5/2015

Poi~ Giudiziario

teriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni

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