Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1301 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. I, 25/01/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 25/01/2010), n.1301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5009/2008 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARRA Alfonso Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1399/06 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 15/11/06, depositato il 29/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

RILEVA IN FATTO

C.D. adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Campania con ricorso del 23.2.98, non ancora definito.

La Corte d’appello, con decreto del 29.1.2007, fissata la durata ragionevole del giudizio in anni tre, liquidava per il danno non patrimoniale, per la parte eccedente (anni 5 e mesi 4), Euro 960,00 per anno di ritardo, quindi, Euro 5.200,00, dichiarando irripetibili le spese del giudizio, richiamando a conforto Cass. S.U. penali n. 35760 del 2003.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso C. D., affidato a sette motivi; ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1.- Con i primi cinque motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 1 e art. 6, p. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.) e sono poste le seguenti questioni, sintetizzate nei quesiti:

a) questione relativa alla efficacia della CEDU nell’ordinamento interno ed all’efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte europea e di questa Corte) ed è formulato il seguente quesito “la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU? (primo motivo).

b) Questioni concernenti la quantificazione del danno: spetta un ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00), trattandosi di diritti dei lavoratori come stabilito dalla CEDU, o comunque l’equo indennizzo per tali materie va calcolato in misura maggiore? (secondo motivo) ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda e ciò costituirebbe violazione dell’art. 112 c.p.c. (terzo motivo) e comporterebbe un difetto di motivazione (quarto motivo); il modesto valore della controversia può costituire elemento atto ad escludere il diritto all’equa riparazione ovvero è idoneo a ridurre l’equo indennizzo (quinto motivo).

1.1.- I motivi 6 e 7 denunciano violazione e falsa applicazione di legge ed erronea compensazione delle spese processuali, sul presupposto della contumacia della parte resistente, nonchè vizio di motivazione in ordine alla disposta compensazione ed alla dichiarazione di irripetibilità delle spese (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), ed è formulato il seguente quesito di diritto: in ipotesi di accoglimento della domanda deve seguire la condanna alle spese di lite? (settimo motivo) e il decreto sarebbe viziato nella motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese del giudizio (ottavo motivo).

2.- I motivi indicati nel p. 1, da esaminare congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente infondati.

a) Relativamente alla questione sub a), ammissibile e rilevante per l’incidenza su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sentenza n. 1338 del 2004) e, come affermato dalla Corte costituzionale – contrariamente all’assunto dell’istante, che si palesa perciò manifestamente erroneo – al giudice nazionale ®spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria. In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui è stata proposta.

b) Relativamente alla quantificazione del danno, va ribadito che i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo (dunque, avendo riguardo al parametro di Euro 1.000,00/Euro 1.500,00 per anno di ritardo), ma deve escludersi che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante – una ulteriore, più elevata somma, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il c.d. bonus in questione va riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 30570 e n. 18012 del 2008).

Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito, che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante;

per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 30064 e n. 6898 del 2008; n. 1630 e n. 1631 del 2006).

Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore, qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul c. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 30570, n. 18012 del 2008).

Inoltre, la precettività, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo:

per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n, 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

In questi termini sono i principi che possono essere enunciati in relazione ai quesiti posti con i motivi in esame, con conseguente manifesta infondatezza di detti mezzi. Il decreto, liquidando Euro 960,00 per anno di ritardo, ha, infatti, avuto riguardo al parametro della Corte EDU, discostandosene in misura evidentemente ragionevole, correttamente facendo riferimento alla posta in gioco, valorizzata anche dal giudice europeo.

Le argomentazioni svolte dall’istante sono invece astratte, scollegate dalla fattispecie concreta e non si danno carico di dedurre le ragioni specifiche che dovrebbero evidenziarne l’illogicità, risultando prive di ogni specifica indicazione in ordine all’entità della controversia ed alla deduzione di ulteriori elementi già nella fese di merito.

2.1.- I motivi indicati nel p. 1.1 possono essere esaminati congiuntamente, perchè logicamente connessi, sembrano manifestamente fondati.

Il decreto ha dichiarato irripetibili spese del giudizio, in quanto la convenuta non si è costituita nel giudizi, ed ha richiamato, a conforto, Cass. S.U. penali n. 35760 del 2003. Il richiamo al precedente concernente una diversa fattispecie (il procedimento di indennizzo per ingiusta detenzione) evoca che l’amministrazione convenuta non avrebbe dato causa al giudizio e costituisce una ragione che non può fondare la dichiarazione di irripetibilità, in quanto erronea, dacchè il giudizio di equa riparazione è stato causato dall’apparato giudiziario dei cui comportamenti risponde per scelta legislativa la Presidenza del Consiglio dei ministri; inoltre, la contumacia di chi è stato convenuto in giudizio, di per sè, neppure può essere ritenuta giusto motivo di compensazione delle spese affrontate dall’attore (Cass. n. 29407 del 2008; n. 2389, n. 2384, n. 775 del 2009).

In relazione alle censure accolte il decreto potrà essere cassato nella parte concernente le spese; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa potrà essere decisa nel merito, disponendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri alle spese del giudizio di merito. Le spese della fase di legittimità potranno essere compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, mentre la residua parte potrà seguire la soccombenza.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

3. – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei limiti innanzi indicati.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario;

che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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