Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1301 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1301 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 4664-2012 proposto da:
ACUNZ O VINCENZO CNZVCN71P19B077T, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. BALZANI VINCENZO, giusta
mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PIROZZI MARCO,
GENERALI ASSICURAZIONI SPA,
ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA,
DE LUCA LUIGI;

– intimati avverso la sentenza n. 638/2011 del TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA del 21.6.2011, depositata l’1/07/2011;

Data pubblicazione: 22/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 04664 sez. M3 – ud. 07-11-2013
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37) R. G. n. 4664/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (Trib. Torre Annunziata, 01/07/2011) ha, per
quanto qui rileva, rigettato l’appello proposto da Vincenzo Acunzo avverso
la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, che aveva

autovettura Tempra, proposta nei confronti di Marco Pirozzi, proprietario
dell’auto Fiat Ulisse, la Lloyd Ass.ni spa, Luigi De Luca, proprietario
dell’autovettura Nissan Micra e la sua Assicurazione I; Assitalia spa. Il
Tribunale riteneva mancante la prova della fondatezza della domanda e
impossibile procedere alla ricostruzione del sinistro, a causa della
contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
2. — Ricorre per Cassazione l’Acunzo con due motivi di ricorso; gli intimati
non hanno svolto attività difensiva. Le censure dedotte dal ricorrente sono:
2.1 — Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), per avere il
giudice di secondo grado erroneamente compreso le dichiarazioni dei
testimoni, in particolare quelle di Umberto Cozzolino, teste di parte
ricorrente, che sarebbero concordanti e quelle di Gianluca Pirozzi e Aniello
Alfano, contrastanti, così incorrendo in vizi logici;
2.2. — Violazione e falsa applicazione di una norma di diritto in riferimento
all’art. 2054, secondo comma, c.c. e all’art. 1227 c.c. (art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c.), per non avere la sentenza impugnata preso in
considerazione le domande gradate con cui si chiedeva l’accertamento di un
eventuale concorso di colpa tra le parti.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Le due censure — che
possono essere trattate congiuntamente data l’intima connessione
riguardando entrambe la ricostruzione del sinistro e le sue cause — implicano
accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in particolare,
un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere
conto del consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, quanto alla
valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di
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respinto la domanda di risarcimento dei danni riportati dalla propria

legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene
all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n.
12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi
motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella
difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del
merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice
individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,

istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n.
6064/08; nonché Cass. n. 26886 /08 e 21062/09, in motivazione). L’esame
dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la
valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il
giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di
altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite
che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni
difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 5328/07, in motivazione;
12362/06).
Senza contare che, in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro
dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e
della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro
eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione
del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento
dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al
sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle
conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal
punto di vista logico – giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto
specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova
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controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze

liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (tra le tantissime, Cass. 5 giugno 2007 n.
15434; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10
luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre
2002,n. 15809).
La sentenza impugnata ha fatto piena e puntuale applicazione dei
principi di diritto espressi da questa S.C., affermando che tutti i testi escussi
non hanno chiarito l’effettiva dinamica del sinistro, nonché concludendo per

prova, i giudici di secondo grado hanno evidentemente desunto anche
l’infondatezza delle domande subordinate relative all’accertamento di un
eventuale concorso di colpa tra le parti.
Inoltre, il secondo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile
anche perché l’omessa pronuncia avverso specifiche richieste e/o eccezioni
fatte valere dalla parte, integrando una violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., costituisce una violazione della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art.
360 n. 4 cod. proc. civ. e non come violazione o falsa applicazione di norme
di diritto (come accaduto, invece, nella fattispecie), né tanto meno come
vizio della motivazione (Cass. n. 26598/09; 25825/09; 12952/07; 9707/03).
4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte;
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
nulla per le spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa
sede;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

la mancata prova della fondatezza della domanda. Da tale lacunosità della

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