Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1301 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. I, 20/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.E., con domicilio eletto in Roma, Via Ennio Quirino

Visconti n. 103, presso l’Avv. Luisa Gobbi, rappresentata e difesa

dall’Avv. CAROLLO Fulvio, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della corte d’appello di Venezia rep.

1072 depositato il 26 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.E. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che ha respinto il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei conti di Venezia dal 27.4.2000 al 12.3.2007.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile. Questo, in primo luogo, in quanto in un unico motivo vengono esposte contestualmente censure di difetto di motivazione e di violazione di legge senza che sia possibile attribuire le argomentazioni alle une piuttosto che alle altre ed è stato ritenuto che “Col ricorso per cassazione sottoposto alla disciplina novellata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non è consentito prospettare con un unico motivo una pluralità di censure ed è inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione), dato che si finisce con l’affidare alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione” (Cassazione civile, sez. trib., 8 aprile 2009, n. 8487).

In ogni caso il motivo è privo di autosufficienza per quanto attiene alla censura di difetto di motivazione in quanto viene contrastata l’affermazione della corte territoriale secondo cui dalle motivazioni della sentenza della Corte di conti emergerebbe che la domanda proposta dalla parte non trovava alcun sostegno normativo e che era stata posta in pieno contrasto con una precisa disposizione di legge non suscettibile di diversa interpretazione ma non viene riportata detta motivazione così che la Corte non è posta in grado di valutare l’eventuale incongruenza della citata affermazione. Il motivo è altresì inammissibile, quanto alla censura di violazione di legge, per inidoneità del quesito, posto che con lo stesso non si chiede l’enunciazione di alcun principio di diritto diverso da quello che sarebbe stato erroneamente affermato dal giudice a quo ma solo richiesto se detto giudice sia incorso in un’errata interpretazione della norma.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese in favore del Ministero controricorrente.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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