Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1301 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1301 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 26520-2012 proposto da:
ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL in persona dell’Amm.re
Delegato e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA
PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO
MARIA DE MATTEIS, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrentecontro

COMUNE DI VENEZIA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA
TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA

Data pubblicazione: 19/01/2018

ONGARO, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati NICOLO’ PAOLETTI, GIULIO GIDONI giusta delega
a margine;
– controricorrentenonchè contro

DI

GIURIDICI,

VENEZIA
COMUNE

UFFICIO
DI

CONTENZIOSO

VENEZIA DIREZIONE

AFFARI
FINANZA

BILANCIO TRIBUTI;

intimati

avverso la sentenza n. 19/2012 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 10/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE MATTEIS che si
riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato GINEVRA
PAOLETTI per delega dell’Avvocato NICOLO’ PAOLETTI che
si riporta agli atti.

COMUNE

R.G. N. 26520-12

FATTI DI CAUSA

La società Sofitel Italia S.r.l. (già Sagar S.r.l. ed oggi incorporata

Venezia un avviso di accertamento ICI relativo all’anno di imposta
2004, per carente versamento dell’imposta, contestandone la
mancata notificazione entro i termini di prescrizione applicabili. La
CTP accoglieva il ricorso della società contribuente. Avverso tale
sentenza proponeva appello il Comune di Venezia, che veniva
accolto dalla CTR del Veneto, la quale, sul rilievo della fondatezza
della tesi dell’ente comunale circa la valida notificazione dell’avviso
di accertamento in data 24 dicembre 2009, deduceva la tardività
del ricorso notificato in data 23 febbraio 2010. Ricorre per la
cassazione della sentenza la società Accor Hospitality Italia S.r.l.,
svolgendo tre motivi, illustrati con memorie. Il Comune di Venezia
si è costituito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 149
c.p.c., nonché degli artt. 4 e 7 della legge n. 482 del 1982 e delle
altre norme e principi che disciplinano la notificazione a mezzo del
servizio postale degli atti tributari alle persone giuridiche, oltre che
dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che la sentenza impugnata è
palesemente viziata laddove si afferma che “l’avviso di
accertamento ICI deve intendersi, contrariamente a quanto rilevato
dalla società appellante, correttamente notificato presso la sede

nella Accor Hospitality Italia S.r.l.) impugnava innanzi alla CTP di

legale della società stessa, a nulla rilevando la qualità del soggetto
o della persona che nell’ambito di tale sede abbia materialmente
provveduto a ricevere detta notifica”. Deduce parte ricorrente che
nella specie la mancata sottoscrizione della cartolina postale da
parte dell’incaricato alla ricezione costituisce un vizio dal quale
comunque deriva la nullità della notificazione, atteso che la società
contribuente ha ritualmente eccepito che la copia della cartolina

Italia S.r.l. 24 dicembre 2009, via G.B. Pirelli 18″, senza
sottoscrizione alcuna, se non una sigla illeggibile apposta
dall’incaricato alla distribuzione. Parte ricorrente lamenta, altresì,
che l’iter procedurale seguito per la notificazione in questione è
radicalmente difforme dal modello legale di cui all’art. 145 c.p.c.,
pure richiamato dalla CTR nella sentenza impugnata, posto che
nella specie l’atto non è stato affatto consegnato a “persona
addetta alla sede ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”,
siccome, invece, esso è stato del tutto illegittimamente consegnato
ad un vicino. Si rileva che la data della effettiva conoscenza
dell’avviso impugnato da parte del destinatario deve piuttosto
individuarsi nel 29 dicembre 2009, come anche riportato nella
stampigliatura apposta che recita “protocollo 29 dicembre 2009, n.
27”, risultando così perfettamente tempestiva la notificazione del
ricorso effettuata il 23 febbraio 2010.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza
impugnata per difetto di motivazione circa un fatto controverso e
decisivo del giudizio, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo,
n. 5, c.p.c.; violazione dell’art. 36, comma secondo, n. 4 del d.lgs.
n. 546 del 1992, dell’art. 118 att. c.p.c., rilevante ai sensi dell’art.
360, comma primo, n. 3, c.p.c.; nullità della sentenza per
violazione dei principi di rango costituzionale che impongono la
motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, nonché per omessa
pronuncia e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., censure
7

postale in questione recasse solo la stampigliatura “Accor services

tutte rilevanti ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. Parte
ricorrente si duole del fatto che la CTR, pur avendo esattamente
compreso la portata delle difese svolte dalla società contribuente, si
sarebbe limitata ad affermare apoditticamente che l’avviso di
accertamento ICI deve intendersi correttamente notificato presso la
sede legale della società stessa, a nulla rilevando la qualità del
soggetto o della persona che nell’ambito di tale sede abbia

avrebbe consentito la comprensione dell’iter logico-giuridico in
ordine alla identificazione della sede legale della società
destinataria ed alle ragioni sottostanti alla affermazione circa
l’irrilevanza della persona destinataria dell’atto, con la conseguenza
che la sentenza è nulla per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112
c.p.c., e, volendo prescindere da tale nullità, la motivazione della
decisione sarebbe solo apparente, erronea ed insufficiente.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma prima, del
regolamento ICI del Comune di Venezia pro tempore vigente, dei
commi 161 e 171 dell’art. 1 della legge 296 del 1996, dell’art. 2963
c.c., e dell’art. 3, comma 3, della I. n. 212 del 2000, nonché delle
norme e dei principi che disciplinano l’attività amministrativa ed in
particolare l’attività impositiva dell’Erario, ai sensi dell’art. 360,
comma primo, n. 3, c.p.c., tenuto conto che la CTR ha omesso di
considerare che le tesi sostenute dal Comune di Venezia si
risolvono nella violazione delle norme citate, avendo esteso il
termine di accertamento al quinto anno successivo al periodo di
imposta cui l’accertamento si riferisce.

4.Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo di
ricorso.
Le doglianze sono fondate.

3

materialmente provveduto a ricevere detta notifica. La CTR non

Non è circostanza contestata che la notifica dell’avviso di
accertamento sia avvenuta in data 24.12.2009 presso la sede
sociale della società, ai sensi dell’art. 145 c.p.c, e che il ricevente
abbia apposto la stampigliatura “Accor Services Italia S.r.l. 24
dicembre 2009 via G.B. Pirelli 18” sulla cartolina di ricevimento,
senza sottoscrizione alcuna se non sigla illeggibile apposta
dall’incaricato alla distribuzione. La CTR ha dedotto la correttezza

stata effettuata presso la sede legale della società stessa “a nulla
rilevando la qualità del soggetto o della persona che nell’ambito di
tale sede abbia materialmente provveduto a ricevere detta
notifica”, a fronte delle difese spiegate dalla società contribuente la
quale ha lamentato che dalla stampigliatura riportata sulla cartolina
di ricevimento non poteva risultare che l’incaricato alla
distribuzione si fosse recato presso la sede della società
destinataria, risultando invece che avesse recapitato l’atto in “via
Giovanni Battista Pirelli, n. 18” ma presso altra società, la Accor
Services Italia s.r.1, non coincidente con la SAGAR S.r.l. (e per
essa la SOFITEL ITALIA S.r.l.).
Il vizio di insufficiente motivazione è configurabile qualora dal
ragionamento del giudice del merito “sia evincibile l’obiettiva
carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento
logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo
convincimento” (Cass. Sez.U. n. 24148 del 2013).
Invero, è innegabile nella specie la sussistenza del denunciato vizio
motivazionale, posto che non è dato evincere il procedimento logico
giuridico seguito dal giudice del merito che ha condotto alla
conclusione della corretta notifica dell’atto impositivo, con
particolare riferimento alla concreta identificazione della sede
legale della società destinataria, anche in ragione delle obiezioni
espresse nel controricorso dal Comune di Venezia, il quale ha
dedotto che la Accor Services s.r.l. non sarebbe la società “vicina di

4

della notifica dell’atto affermando apoditticamente che la stessa è

casa” della Sofitel s.r.l. ma è la società capogruppo della holding
alla quale Sofitel appartiene.
Il giudice del merito avrebbe dovuto verificare, dandone atto in
motivazione, la natura dei rapporti tra le due società, individuando
il collegamento tra la destinataria dell’atto e la società Accor
Service S.r.l., e l’uso della prassi seguita dalle due società con
riferimento alle modalità di consegna degli atti e, quindi, dei relativi

5. Siffatti rilievi inducono all’accoglimento del secondo motivo di
ricorso, assorbiti gli altri, ed alla cassazione della sentenza
impugnata, con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione,
per il riesame ed alla liquidazione delle spese del presente giudizio
di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in
diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle
spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, nella camera
di consiglio del giorno 4 ottobre 2017.

Il Presidente

O Funzio
Marce

ud

agoas

accordi in relazione all’attestazione di ricezione degli stessi.

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