Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1301 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16784-2014 proposto da:

D.C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI

23, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO FORNAROLA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA, CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SDF,

L.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 517/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato PAOLO FORNAROLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 luglio 2004, la Corte di Appello dell’Aquila, in riforma di quella del Tribunale di Pescara del 26 marzo 2001, rigettò la domanda di risarcimento dei danni derivati dall’incidente stradale del 3 giugno 1989, proposta da D.C.F. nei confronti della Fondiaria Assicurazioni, condannando il conducente e proprietario dell’autocarro a bordo del quale il D.C. era trasportato.

La Corte di merito decise sul rilievo che l’autocarro del convenuto non era autorizzato al trasporto di persone, talchè la copertura assicurativa obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli non si estendeva al terzo trasportato.

Su ricorso del D.C. questa Corte, con sentenza 9 marzo 2010, n.5667, cassò la richiamata pronuncia e rinviò alla Corte aquilana in diversa composizione, enunciando il principio secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la regola generale dell’estensione della copertura assicurativa ai danni subiti dai terzi trasportati, era stata già introdotta in seguito alle modifiche apportate alla L. n. 990 del 1969 dal D.L. n. 857 del 1976, e dunque prima dell’ulteriore modifica introdotta dalla L. n. 142 del 1992.

In applicazione di questo principio di diritto, la Corte di Appello dell’Aquila, in sede di rinvio, con sentenza del 18 maggio 2013, ha esteso in via solidale alla Fondiaria Assicurazioni la condanna già emessa nei confronti del conducente e proprietario dell’autocarro.

La Corte ha peraltro compensato le spese di tutti i gradi di giudizio relativamente al rapporto processuale intercorso tra il D.C. e la compagnia assicuratrice, ritenendo sussistenti giusti motivi desumibili dal comportamento processuale della società (che aveva prontamente provveduto al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno dal Tribunale di Pescara) e dal pregresso contrasto giurisprudenziale sulla questione decisa dalla Corte di Cassazione.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.C.F. a mezzo del procuratore speciale, D.C.S.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo, D.C.F. si duole, sia sotto il profilo della violazione di legge sia sotto il profilo del difetto di motivazione, della statuizione con cui la Corte territoriale ha compensato le spese di tutti i gradi del giudizio relative al suo rapporto processuale con la società assicuratrice.

Deduce che il giudizio in riassunzione sarebbe giudizio autonomo in quanto l’atto introduttivo è notificato personalmente alle parti e ha lo scopo primario di evitare l’estinzione del processo. Afferma pertanto che nella fattispecie, poichè l’atto di citazione in riassunzione era stato notificato in data 8 luglio 2010, la Corte di merito avrebbe dovuto fare riferimento all’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis che, nella prospettiva di un restringimento del potere discrezionale del giudice, ai fini della compensazione esigeva, in alternativa alla reciproca soccombenza, la concorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, non essendo più sufficiente la mera sussistenza di “giusti motivi”.

La statuizione impugnata, avendo invece operato la compensazione sulla base di “giusti motivi”, sarebbe dunque viziata sia da violazione di legge (in quanto avrebbe fatto indebita applicazione della precedente formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2) sia da vizio motivazionale, in quanto le ragioni in concreto indicate a fondamento della disposta compensazione sarebbero destituite di fondamento e in ogni caso non rivestirebbero i caratteri della gravità e dell’eccezionalità richiesti dalla norma applicabile ratione temporis.

Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui censura la statuizione impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione non ostante trovi applicazione ratione temporis la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, disposizione che si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire dall’11 settembre 2012.

E’ infondato nella parte in cui censura la medesima statuizione sotto il profilo della violazione di legge.

Al riguardo si deve rammentare che questa Corte ha ripetutamente affermato, da ultimo a Sezioni Unite, che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico e unitario, talchè il mezzo di impugnazione esperibile avverso la pronuncia resa in sede di rinvio non è l’appello, bensì il ricorso per cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. un., n.11844 del 09/06/2016, Rv. 639945; in precedenza v. Cass. civ., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 779 del 19/01/2016, Rv. 638266).

L’unicità e unitarietà del procedimento impone di ritenere che la norma sulle spese applicabile ratione temporis vada individuata, nella fattispecie, non già con riferimento alla data di notificazione dell’atto di citazione in riassunzione dell’8 luglio 2010, bensì con riferimento alla notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (22 maggio 1991).

Trova dunque operatività l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione anteriore a quella risultante dalla sostituzione disposta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, la quale attribuiva al giudice il potere di compensare parzialmente o per intero le spese del giudizio sulla base della semplice concorrenza di “giusti motivi”.

Questa regola è stata correttamente applicata nel giudizio di rinvio dalla Corte territoriale, la quale non solo ha fatto riferimento alla sussistenza di “giusti motivi” di compensazione ma li ha anche esplicitati individuandoli, con valutazione insindacabile in questa sede, nel contegno processuale della società assicuratrice soccombente e nella sussistenza di un pregresso contrasto giurisprudenziale sulla questione dirimente precedentemente decisa dalla Corte di Cassazione.

Non essendo riscontrabile la dedotta violazione di legge, il ricorso va, pertanto rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, atteso che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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