Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13009 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7191-2019 proposto da:

M.D., N.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GHIRZA, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DELPINO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GOZZI;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

quale procuratore di INTESA SAN PAOLO SPA, CASTELLO FINANCE SRL,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZMLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE FANCHIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3454/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.D. e N.R. propongono ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti di Italfondiario s.p.a., Intesa San Paolo s.p.a e Castello Finance s.r.l., per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 3454/2018, depositata il 13 dicembre 2018, non notificata.

2. Resistono con controricorso congiunto ed illustrato da memoria Intesa San Paolo s.p.a e Castello Finance s.r.l.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso.

4. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

RITENUTO

che:

1.Il Collegio condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza di esso.

2.Questi i fatti, per quanto ancora qui rilevino:

– nel 1996 il Banco Ambrosiano Veneto, creditore sulla base di un decreto ingiuntivo posto in esecuzione, propose azione revocatoria nei confronti dei coniugi N. e M., avverso l’atto di costituzione di fondo patrimoniale con il quale essi avevano destinato a far

fronte ai bisogni della famiglia alcuni beni immobili pervenuti per successione alla M.;

– frattanto, il decreto ingiuntivo veniva opposto ed il relativo giudizio procedeva fino in sede di legittimità ove veniva proposto ricorso dai coniugi mentre il giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria veniva sospeso;

– la banca, ritenuta la tardività della proposizione del ricorso per cassazione (e quindi ritenuto ormai definitivo il decreto ingiuntivo) depositava ricorso per la prosecuzione dell’azione revocatoria;

– i convenuti N. M. contestavano la tardività del ricorso proposto nel diverso giudizio e il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 2011, dichiarava improponibile la prosecuzione del giudizio di revocatoria confermandone lo stato di sospensione;

– la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso dei coniugi, che impugnavano questa pronuncia per revocazione e, nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria, deducevano che anche in questo caso il giudizio pregiudicante non potesse essere ritenuto definito, stante la pendenza della impugnazione per revocazione;

– a questo punto, il Tribunale di Vicenza dichiarava l’inefficacia nei confronti dei creditori attori, dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale; la pronuncia veniva confermata in appello, con motivazione in ordine alla quale i ricorrenti nulla espongono nella parte dedicata alla sommaria esposizione dei fatti;

-infine, i debitori, attuali ricorrenti, introducevano un nuovo e separato giudizio col quale cercavano di far dichiarare prescritto il credito della banca nei loro confronti, domanda accolta in primo grado ma rigettata in appello.

3. Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, n. 3454 del 2018, con la quale è stato rigettato l’appello dei coniugi e confermato l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalla banca.

3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c. e la violazione dell’art. 295 c.p.c..

In particolare, denunciano che la sentenza abbia erroneamente affermato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, sul quale si fonda il credito che la banca intende tutelare agendo in revocatoria, anche nei confronti dei fideiussori, essendo ancora pendente il giudizio con il quale si chiedeva accertarsi la prescrizione di tale credito.

Deducono poi l’intervenuta violazione dell’art. 295 c.p.c., in quanto il giudizio relativo alla revocatoria avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del giudizio sulla sussistenza o intervenuta estinzione del credito per prescrizione, in virtù del rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due giudizi. 3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la sussistenza di un vizio di motivazione nella sentenza impugnata e la violazione dell’art. 100 c.p.c..

4. I due motivi di ricorso proposti sono complessivamente infondati:

– quanto al primo motivo, la corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte, secondo i quali l’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. n. 5691 del 2016), cosicchè non esiste rapporto di pregiudizialità dipendenza tra il giudizio di accertamento del credito principale e l’azione revocatoria, per cui non si rientra in una delle circoscritte ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.;

– con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l’esistenza di un vizio di motivazione e la violazione dell’art. 100 c.p.c. là dove la Corte non avrebbe motivato in ordine alla dedotta estinzione del credito della banca che avrebbe incamerato, dal ricavato delle due esecuzioni immobiliari promosse, un importo ampiamente superiore al credito stesso, ma non si confrontato col fatto che il motivo di appello è stato rigettato per difetto di prova sull’estinzione del credito.

In ogni caso, la causa ritenuta pregiudicante è stata nelle more definitivamente decisa da questa Corte che, con ordinanza n. 25787 del 2019, ha rigettato il ricorso degli attuali ricorrenti.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e i ricorrenti risultano soccombenti, pertanto sono gravati dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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