Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13009 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2017, (ud. 02/12/2016, dep.24/05/2017),  n. 13009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17870/2014 proposto da:

S.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA T. NUVOLARI 173, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

BIZZARRO, che la rappresenta e difende,, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GESPAC S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4 SC.

E, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA DI LOLLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CIANNAVEI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11027/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/01/2014 R.G.N. 2024/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato DOMENICO BIZZARRO;

udito l’Avvocato TERESA SANTULLI per delega verbale Avvocato ANDREA

CIANNAVEI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro di Roma, adito da S.C., rigettava la domanda di costei nei confronti di GESPAC S.r.l., volta ad ottenere la invalidazione del licenziamento intimatole per giusta causa con lettera pervenuta il 27 febbraio 2010, nonchè accertamento della asserita illegittimità della trattenuta di euro 1700, operata dalla medesima società convenuta a titolo di recupero ammanco, e la condanna della stessa pagamento della somma di Euro 6962,46 a titolo di differenze retributive.

La S. appellava la decisione di primo grado.

Instauratosi il contraddittorio, con la costituzione in giudizio della società appellata, che resisteva all’interposto gravame, quest’ultimo veniva respinto dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 11027 della 17 dicembre 2013/16 gennaio 2014, spese del grado peraltro compensate.

Ad avviso della Corte capitolina, premesso che la contestazione disciplinare di cui alle missive in data 24 novembre e 15 dicembre 2009 in ordine agli ascritti ammanchi di cassa erano tempestive, alla stregua delle acquisite risultanze processuali erano fondati gli addebiti, altresì provati a carico della lavoratrice in relazione a fatti accaduti il 6 ottobre 2009 ed il 14 novembre dello stesso anno. Pertanto, le risultanze testimoniali consentivano di confermare il giudizio espresso dal primo giudicante sulla responsabilità della S. riguardo agli ammanchi accertati per le somme registrate non versate, in considerazione dei prelievi da parte della stessa ricorrente di somme non rinvenute, del regolare funzionamento del sistema di posta pneumatica nelle giornate in questione, delle rigide misure di sicurezza osservate e della esclusione della possibilità di interventi da parte di terzi; il tutto così come specificamente argomentato nella motivazione della impugnata pronuncia.

Pertanto, andava ritenuta la legittimità del licenziamento intimato, per la condotta illecita reiterata e tenuto conto delle mansioni svolte dalla lavoratrice, che richiedevano un intenso grado di affidabilità, donde il venir meno dell’elemento fiduciario connotante il rapporto di lavoro.

Quanto, poi, alla pretesa erroneità della statuizione di rigetto della domanda di restituzione della somma di Euro 1700, che era stata trattenuta dalla società a titolo di recupero dell’ammanco, la Corte di Appello osservava che nel giudizio di primo grado l’attrice si era limitata a dedurre l’illegittimità della trattenuta in conseguenza della illegittimità del licenziamento. I rilievi formulati in appello, fondati sul divieto di autotutela, erano quindi inammissibili.

Infine, circa l’asserita arbitraria erronea interpretazione delle risultanze probatorie, relative alla domanda volta ad ottenere differenze retributive, il giudice di primo grado, con statuizione che non aveva trovato censura, aveva ritenuto la mancata allegazione, siccome tempestivamente eccepita dalla resistente, dei profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata di 40 livello C.C.N.L. terziario e del raffronto con quelli delle mansioni che la parte assumeva di avere svolto.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la S., con atto notificato a mezzo posta spedita il 2 luglio 2014, affidato a DUE motivi, cui ha resistito la S.r.l..

GESPAC mediante controricorso notificato in data 11 agosto 2014, eccependone soprattutto l’inammissibilità e la improcedibilità, avuto riguardo tra l’altro al mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo del giudizio di merito, tenuto conto della documentazione indicata in calce al ricorso avversario (N.B., tuttavia, che in atti risultano depositate, tra l’altro, in data 21 luglio 2014 procura speciale, copia autenticata del provvedimento impugnato ed istanza ex art. 369 c.p.c. in duplo).

Infine, la sola GESPAC S.r.l. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza, per motivazione omessa o apparente, insufficiente o contraddittoria, perciò invalida in quanto priva di uno dei requisiti indispensabili ex art. 132 c.p.c., al raggiungimento del suo scopo. Nella specie in esame la motivazione della sentenza impugnata presentava diversi profili di contraddittorietà e di insufficienza, circa la ritenuta tempestività degli addebiti in via disciplinare, l’esclusa possibilità per altre persone di maneggiare bossoli contenenti danaro prima che finissero nei sacchi della cassaforte, con particolare riguardo al funzionamento della posta pneumatica, tenuto altresì conto delle dichiarazioni testimoniali richiamate nella sentenza impugnata, che non escludevano la possibilità d’intervento di terzi nel circuito di tale posta pneumatica, in quanto tutti í testi avevano riconosciuto che il personale del supermercato ed in particolare il direttore e il vicedirettore intervenivano manualmente sul circuito per effettuare l’operazione di spurgo ogni qualvolta lo stesso circuito si inceppava.

Con il secondo motivo di ricorso la S. ha lamentato la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la sentenza impugnata, dopo aver sintetizzato le doglianze di essa appellante, aveva omesso di pronunciarsi su alcune di esse, pur essendo state tutte oggetto di discussione. In particolare, è stata dedotta la mancata pronuncia del giudice di 10 grado in ordine all’istanza ex art. 210 c.p.c., ciò che aveva di fatto impedito l’acquisizione al giudizio degli scontrini riepilogativi o delle strisciate, documenti essenziali per decidere la controversia. La Corte di Appello al riguardo si era limitata ad affermare la superfluità di tale richiesta, ritenendo che le testimonianze acquisite fossero sufficienti ad escludere malfunzionamenti del sistema nelle date in cui si erano verificati gli ammanchi di cassa in questione. La ricorrente aveva chiesto l’acquisizione degli scontrini riepilogativi delle giornate del 6 ottobre e del 14 novembre non solo al fine di verificare eventuali inceppamenti del circuito di posta pneumatica, ma anche per accertare se vi fosse corrispondenza tra il numero degli scontrini emessi dalle casse in quei giorni e il numero dei bossoli inseriti negli stessi giorni nel circuito di posta pneumatica. Tale richiesta era stata considerata dalla Corte di Appello tardivamente formulata. In realtà, la S., così come precisato nell’atto di appello, aveva chiesto l’acquisizione degli scontrini riepilogativi non appena era venuta a conoscenza che dagli stessi era possibile verificare eventuali inceppamenti nel sistema e l’effettivo numero dei bossoli inseriti nello stesso. Tale consapevolezza era stata acquisita dalla ricorrente in seguito alla testimonianza resa da T.M. all’udienza del 3 maggio 2011, la quale aveva dichiarato l’esistenza di un documento generato al sistema dal quale risultavano i blocchi del sistema medesimo. Nella stessa udienza la ricorrente chiese, dunque, al giudice di primo grado di ordinare alla società l’esibizione e/o il deposito degli scontrini riepilogativi o delle cosiddette strisciate in originale dei giorni 6 ottobre e 14 novembre 2009, di modo che tale richiesta non poteva in alcun modo considerarsi tardiva, trattandosi peraltro di documenti aziendali che la ricorrente non aveva mai avuto modo di visionare, in quanto gli stessi venivano stampati dal computer centrale della società ed erano gestiti esclusivamente dagli addetti all’amministrazione. L’attrice, pertanto, al momento del deposito del ricorso introduttivo ignorava l’esistenza di questi documenti nonchè la loro funzione, sicchè non poteva produrli, nè tanto meno era tenuta a chiederne l’acquisizione.

Il giudice di primo grado aveva, peraltro, fondato il rigetto delle domande della ricorrente soltanto sulle dichiarazioni del teste di parte resistente, I.R., il quale aveva dichiarato di ricordare di aver esaminato le strisciate relative ai suddetti giorni e di non aver riscontrato alcun blocco nè alcuna effrazione del sistema di posta pneumatica.

La ricorrente, poi, con l’atto di appello aveva eccepito l’arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di primo grado, rilevando che lo stesso aveva ammesso tutti i capitoli di prova chiesti dalla resistente, ivi compresi quelli vertenti su circostanze negative, avendo però negato l’acquisizione degli scontrini riepilogativi chiesti dall’attrice e ritenuto in attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice.

La Corte di Appello non solo aveva omesso di pronunciarsi su tale doglianza, ma aveva altresì rigettato il gravame, fondando anch’essa la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente. Tuttavia, nel corso del giudizio di primo grado la teste T.M., dipendente della S.r.l. GESPAC dal 2005 al 2010, aveva invece dichiarato che in caso di blocco del sistema potevano intervenire il direttore o il vicedirettore, che in caso di mancato funzionamento dello spurgo si interveniva manualmente, che lo sportello d’ispezione consentiva sia di tirare su che di mandare giù il bossolo, che tale descritta procedura consentiva di prendere in mano fisicamente in mano il bossolo, estraendolo dal condotto. Era evidente pertanto che la Corte di Appello, al pari del Tribunale, aveva omesso di tenere in considerazione delle risultanze decisive ai fini della decisione della controversia.

Quanto, poi, al diniego di illegittimità della trattenuta di euro 1700, l’inammissibilità in proposito ritenuta dalla Corte di Appello era dipesa dalla confusione tra motivi nuovi e argomentazioni nuove. Con l’atto di appello la S. aveva semplicemente addotto nuove argomentazioni ad una censura che aveva già svolto in primo grado, consistita nella illegittimità della trattenuta operata a titolo di recupero ammanco cassa. La Corte di Appello, invece, ritenendo inammissibili i rilievi formulati dall’appellante in proposito, aveva finito per omettere di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia, che peraltro aveva formato oggetto di discussione tra le parti, laddove la società appellata nella memoria difensiva, lungi dall’eccepire l’inammissibilità del motivo fatto valere al riguardo, era entrata nel merito dello stesso, avendo infatti rivendicato la legittimità tale trattenuta, ritenendola collegata all’indennità di cassa che veniva corrisposta alla dipendente.

Premesso che l’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., sollecitata dalla controricorrente è infondata, tenuto conto dell’anzidetta documentazione prodotta dalla ricorrente, le surriferite censure di quest’ultima appaiono invece manifestamente inammissibili, oltre che infondate, soprattutto poi alla luce del vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie ratione temporis applicabile, trattandosi di sentenza pronunciata il 17-12-2013 ed in seguito pubblicata il 16 gennaio 2014.

Invero, non sussiste alcuna motivazione apparente o contraddittoria, nei sensi prospettati dalla ricorrente, alla luce delle logiche, lineari, coerenti, esaurienti e dettagliate argomentazioni svolte con l’impugnata pronuncia (cfr. tra l’altro l’esigenza dei controlli nello specifico resisi necessari, in ordine al requisito della tempestività della contestazione, da intendersi in senso relativo, secondo la giurisprudenza correttamente richiamata sul punto, requisito ritenuto osservato con le missive del 24 novembre e del 15 dicembre 2009 in ordine, rispettivamente, alle condotte ascritte per i giorni sei ottobre e 14 novembre dello stesso anno; la descrizione di tutto il processo lavorativo, con riferimento altresì alla visione dei filmati DVD prodotti dalla convenuta; il motivato superamento di tutte le obiezioni sollevate dalla diretta interessata, che però non negava di aver eseguito entrambi i prelievi per il versamento con il sistema di posta pneumatica, essendosi in effetti la stessa limitata ad assumere la possibilità, perciò evidentemente astratta ed ipotetica, per altre persone di maneggiare i bossoli prima che finissero nei sacchi della cassaforte… – cfr. meglio ad ogni modo le diffuse argomentazioni in punto di fatto svolte nella terza, quarta, quinta e sesta pagina della sentenza impugnata, che peraltro ha omesso di indicare i numeri di tali pagine).

Nè è ipotizzabile una qualche omissione di pronuncia, rilevante ex art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, visto che ad ogni modo la Corte capitolina si è pronunciata integralmente sulle richieste di parte attrice, nei limiti peraltro consentiti dagli artt. 434 e 437 c.p.c., ancorchè mediante argomentazioni non condivise dalla ricorrente, come si evince d’altro canto dalle stesse complessive deduzioni svolte da quest’ultima, che invero irritualmente contesta nel merito le ricostruzioni in punto di fatto, con conseguenti valutazioni, operate dalla competente Corte distrettuale, perciò insindacabili in sede di legittimità.

In particolare, quanto alla portata dell’art. 360 c.p.c., n. 5, va richiamato l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la riformulazione di tale norma, disposta dal legislatore del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. sez. un. civ. n. 8053 del 7/4/2014, idem n. 8054/14. In senso conforme v. altresì Cass. civ. 6 – 3, ordinanza n. 21257 – 08/10/2014 e sentenza n. 23828 del 20/11/2015).

Dunque, le anzidette censure di parte ricorrente appaiono inammissibili nell’ambito nei rigorosi limiti fissati dal citato art. 360, secondo la critica, appunto vincolata, ivi consentita, alla stregua di quanto motivatamente e dettagliatamente accertato e di conseguenza valutato dalla competente Corte di merito, su specifiche circostanze in contrasto con i fatti del cui mancato esame si duole la ricorrente.

D’altro canto, va ancora ricordato (cfr. più recentemente Cass. 1^ civ. n. 16526 del 05/08/2016) che in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (v. altresì Cass. sez. 6-5, n. 91 del 7/1/2014, secondo cui per l’effetto la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi Cass., n. 15489 del 2007 e n. 5024 del 28/03/2012. V. altresì Cass. 1^ civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. Conforme Cass. n. 3881 del 2006. V. ancora Cass. n. 7394 del 26/03/2010, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. In senso analogo v. anche Cass. n. 6064 del 2008 e n. 5066 del 5/03/2007).

Invero, lo stesso cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio-, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 3^ civ. n. 11892 del 10/06/2016).

Peraltro, quanto poi, alla contestata portata delle testimonianze, sulle quali la Corte di Appello ha motivatamente ritenuto di fondare la propria decisione, va ancora ricordato che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni testimoniali, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 1^ civ. n. 16056 del 2/8/2016. Conformi, tra le varie, Cass. lav. n. 17097 del 21/07/2010, 3^ civ. n. 12362 del 24/05/2006 e numerose altre di segno analogo).

Nel caso di specie, pertanto, non è ravvisabile alcuno dei vizi denunciati dalla ricorrente, la quale peraltro insufficientemente ed in modo inappropriato, con riferimento al citato art. 360, n. 5 (v. il secondo motivo a pag. 18 e ss. del ricorso) si duole pure della ritenuta inammissibilità del gravame, a suo tempo proposto, riguardo alla questione della somma di 1700,00 Euro, che si assume indebitamente trattenuta da parte datoriale, peraltro senza esaurienti precisazioni sul punto, però occorrenti a norma in particolare dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 – Di conseguenza, posto che la doglianza per quanto dedotto, invero insufficientemente, dalla ricorrente, potrebbe unicamente rilevare come error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, la stessa comunque non pare cogliere la ratio decidendi sul punto. Infatti, la Corte di merito ha osservato che in prime cure l’attrice si era limitata a dedurre l’illegittimità della trattenuta soltanto quale conseguenza della pretesa illegittimità del recesso. Per contro, in secondo grado l’appellante aveva fondato il gravame sul punto sul divieto di autotutela, perciò quindi evidentemente deducendo una diversa causa petendi, come tale giudicata inammissibile, evidentemente per violazione del divieto di novità ex cit. art. 437. Per contro, la ricorrente sul punto si è limitata inammissibilmente, senza adeguata enunciazione ed in difetto di debite precisazioni, ad assumere una sottile, ma in effetti formalistica se non forse pretestuosa, distinzione tra nuovi motivi e nuove argomentazioni, che non sarebbe stata compresa dalla Corte di merito, la quale avrebbe poi così finito per omettere di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia.

Evidentemente, anche in questo caso, erra la ricorrente, che, senza specificamente denunciare alcuna precisa violazione di legge (v. in part. gli artt. 112 e 437 c.p.c., in relazione a quanto eventualmente rilevante ex art. 360c.p.c., nn. 3 e/o 4), pretende invece di confutare l’argomentazione e quindi anche la conseguente pronuncia di merito in proposito, ipotizzando del tutto irritualmente una confusione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito (errore di fatto, quindi, dovuto ad un travisamento, eventualmente come tale rilevante ai soli fini della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4).

Pertanto, il ricorso va respinto, siccome inammissibile, con conseguente condanna alle relative spese della soccombente, tenuta altresì come per legge al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano a favore della controricorrente in euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali ed in 100,00 (cento/00) Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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