Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13009 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14715/2013 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANIELA MIRELLA PATRIZIA RINALDI giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA

CORBO’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FILIPPO MARIA CORBO’ giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA per delega;

udito l’Avvocato FEDERICO CORBO’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Antonella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, il Dott. B.C. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti a sua responsabilità professionale nella redazione di due scritture private, l’una del 31 marzo 1999 e l’altra del 6 agosto 1999, riguardanti l’acquisto, da parte della Dott. S., della farmacia di proprietà della Dott. Ca.Lu., madre dell’attrice.

A sostegno della domanda espose che la seconda scrittura privata, a differenza della prima, non conteneva alcun riferimento alla circostanza secondo cui la C. aveva conferito, nell’associazione in partecipazione con la S., non solo il proprio lavoro, ma anche un apporto capitale per la somma di Lire 350 milioni, corrispondente alla differenza tra la somma pattuita per la vendita della farmacia dalla Ca. alla S..

Si costituì il convenuto chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla C. e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 14 gennaio 2013, ha rigettato il gravame, confermando la decisione del Tribunale e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che il Dott. B. non aveva negato di aver contribuito a redigere le due scritture private suindicate, ma che aveva precisato che le stesse, lette e sottoscritte dalle parti, erano state anche modificate, come risultava dalle correzioni apportate a mano al testo delle medesime.

Tali scritture, quindi, manifestavano in modo palese la volontà delle parti, nè risultava da alcun elemento che la C., all’atto della firma del secondo documento – il quale non conteneva più alcun riferimento al versamento della somma di Lire 350 milioni – avesse manifestato alcuna riserva, nè verbale nè scritta. D’altra parte, il richiamo contenuto nella scrittura del 31 marzo 1999 alla futura associazione in partecipazione appariva fuor di luogo, poichè se al contratto preliminare segue la stipula di quello definitivo, è solo a quest’ultimo che occorre aver riguardo per individuare la volontà delle parti.

Ha poi aggiunto la Corte d’appello che dal confronto tra le due scritture emergeva un’evidente differenza, perchè in quella del 6 agosto 1999 si faceva riferimento al solo apporto di lavoro da parte della C. per quattro ore al giorno, con partecipazione agli utili; il che era un indice del fatto che la volontà delle parti era mutata tra la redazione della prima e quella della seconda scrittura.

Tale mutamento non poteva essere imputato alla sola responsabilità del professionista che aveva assistito l’appellante nell’operazione.

Ad ulteriore conferma di detta ricostruzione la Corte ha osservato che la versione fornita dalla C. – secondo cui il versamento di Lire 350 milioni sarebbe stato virtuale, in quanto sottratto dalla somma complessiva che la S. avrebbe dovuto versare alla Ca. per l’acquisto della farmacia – era stata smentita anche dalla ulteriore vicenda giudiziaria svoltasi tra le parti. Ed infatti, il giudizio nel quale la C. aveva chiesto che la S. fosse condannata a pagarle la somma suddetta si era concluso col rigetto della domanda con sentenza passata in giudicato, sentenza che aveva escluso l’esistenza del debito in capo alla S. sia nei confronti della C. che della venditrice Ca.. In altre parole – ha osservato la Corte torinese – era plausibile pensare che le parti si fossero accordate nel senso che la Ca. aveva fatto uno sconto del prezzo di acquisto della farmacia alla S., ottenendone in cambio un’associazione in partecipazione della propria figlia, cioè l’attrice originaria, agli utili della farmacia nella misura del 25 per cento per sei anni.

D’altra parte, essendo stato ormai irrevocabilmente accertato che non c’era alcun credito della Ca. nei confronti della S., la medesima “non poteva nemmeno cedere alla figlia ( C.) un credito inesistente verso la S.”.

In conclusione, non emergeva in alcun modo dall’istruttoria “una qualche responsabilità professionale dell’appellato B. per non aver inserito nella redazione della scrittura del 6 agosto 1999 la quota capitale di Lire 350 milioni (a titolo di contributo per l’acquisto della (OMISSIS)) oltre all’apporto di lavoro nel contratto di associazione in partecipazione”; così come non emergeva alcun danno economico in capo alla C., stante l’accertata inesistenza del suo credito.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propone ricorso Gabriella C. con atto affidato a quattro motivi.

Resiste il Dott. B.C. con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per errata valutazione dei documenti acquisiti agli atti.

Rileva la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe valutato in modo errato i documenti prodotti in giudizio. Dalla prima delle due scritture private, infatti, emergeva chiaramente l’obbligo, da parte della C., “di intervenire nella misura del 25 per cento della spesa da sostenersi da parte della Dott. S. per l’acquisto della farmacia, relativamente all’avviamento, pari a Lire 350 milioni”. Questa era la volontà effettiva delle parti ed il fatto che nella seconda scrittura tale riferimento sia scomparso dovrebbe considerarsi un grave errore di chi ha redatto quest’ultima.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per omessa o errata valutazione delle testimonianze assunte in giudizio.

La ricorrente richiama le deposizioni del teste Cr. e del teste A. dalle quali si evincerebbe una versione diversa dei fatti, secondo cui la S. era ben consapevole di dover restituire alla ricorrente la quota di capitale conferita. Errata sarebbe, inoltre, la valutazione della Corte d’appello circa la prova del cambiamento della volontà delle parti tra le due scritture. La ricorrente ricorda che il versamento della somma sarebbe avvenuto in modo virtuale, tramite compensazione col debito della S. nei confronti della venditrice Ca.; per cui la lettera di contestazione della S. richiamata in sentenza non avrebbe alcun valore.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., in relazione alla presunta negligenza della C..

Rileva la ricorrente che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha posto a suo carico un obbligo di diligenza che ella non poteva possedere; la leggerezza presunta nella lettura e sottoscrizione dei due documenti non avrebbe alcun valore a fronte della ben più grave responsabilità del dott. B., che aveva tutte le necessarie competenze e che era stato incaricato proprio di tutelare gli interessi della C. e della madre Ca..

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per errata valutazione delle prove circa la determinazione del danno sofferto.

Osserva la ricorrente che la sentenza ha addotto quale ulteriore motivo di rigetto della domanda il fatto che la domanda da lei avanzata contro la S. era stata rigettata dal Tribunale con sentenza passata in giudicato. Tale decisione, al contrario, costituirebbe ulteriore motivo per ritenere dimostrata la responsabilità professionale del Dott. B., perchè proprio la negligente condotta del professionista aveva determinato l’insorgere del danno economico consistente nella mancata previsione della somma di Lire 350 milioni nella seconda scrittura privata.

5. I quattro motivi, da esaminare congiuntamente in considerazione della stretta connessione che li unisce, sono tutti privi di fondamento.

Osserva la Corte – anche lasciando in disparte il vizio formale consistente nell’aver invocato, nel primo, secondo e quarto motivo, la lesione dell’art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), (v. la sentenza 19 giugno 2014, n. 13960) – che tutti i motivi di ricorso, continuando a ribadire la propria versione della vicenda, versione smentita dalla Corte di merito con ampiezza di argomenti, si risolvono nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

Fatta questa premessa di carattere generale, che potrebbe di per sè essere già esaustiva, il Collegio rileva che il presente giudizio ha ad oggetto una responsabilità professionale, per cui è evidente che la domanda risarcitoria avanzata dall’odierna ricorrente intanto avrebbe potuto trovare accoglimento in quanto si fosse dimostrato che a causa di un comportamento negligente del professionista la C. aveva riportato un danno. Ma la Corte d’appello, con un accertamento in fatto non più sindacabile in questa sede, è pervenuta alle seguenti decisive affermazioni: 1) il precedente giudizio intercorso tra le parti, conclusosi con una sentenza passata in giudicato, aveva escluso l’esistenza di un debito in capo alla S. sia nei confronti della C. che della madre di quest’ultima nonchè venditrice della farmacia; 2) le scritture private in contestazione erano state lette ed approvate dalle parti le quali avevano apportato al testo delle medesime alcune correzioni aggiunte a mano; 3) vi era stato, quindi, un mutamento di volontà tra la prima e la seconda scrittura privata, che il Dott. B. aveva contribuito a tradurre in clausole contrattuali, senza che potesse essere addebitata a lui la scomparsa del riferimento alla contestata somma di 350 milioni di Lire.

A fronte di siffatta motivazione, i motivi di ricorso si infrangono contro le complete argomentazioni della Corte torinese. Il primo motivo, infatti, pretende di affermare che la “vera” volontà delle parti sarebbe quella contenuta nella prima scrittura privata, senza spiegarne le ragioni; il secondo sollecita in questa sede una diversa valutazione delle prove testimoniali (in particolare, quella del rag. Cr.), con un apprezzamento che spetta unicamente al giudice di merito; il terzo imputa alla sentenza una valutazione sull’onere di diligenza della C. che la Corte d’appello non ha, in effetti, compiuto, limitandosi ad affermare che il mutamento di volontà non poteva essere imputato a carico del Dott. B.; ed il quarto vorrebbe una diversa interpretazione del significato da attribuire alla precedente sentenza passata in giudicato tra le parti in rapporto alla stessa vicenda, mentre la Corte d’appello ha attribuito a quella pronuncia la portata di cui si è detto.

Nessuno dei motivi, quindi, è in grado di superare la motivazione della pronuncia in esame.

6. In conclusione, il ricorso è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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