Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13009 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. I, 14/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13797/2010 proposto da:

L.A. (OMISSIS), L.V.,

L.F. e L.G. in proprio e quali eredi

di Lo.Al., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato LIPPI Andrea, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANCHETTI ALESSANDRO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5495/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

28.1.09, depositato l18/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. Relatore SALVATORE DI PALMA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Simonetta Marchetti (per delega

avv. Alessandro Marchetti) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che A., F., G. e L.V., in proprio e quali eredi di Lo.Al. – deceduto il (OMISSIS), con ricorso del 21 maggio 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 8 aprile 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti, in proprio e quale eredi di Lo.Al. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare ai ricorrenti la somma di Euro 1.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre interessi;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 12 settembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) Lo.Al., dante causa dei ricorrenti, aveva promosso dinanzi alla Corte dei conti – con ricorso del 16 ottobre 1982 – giudizio per il riconoscimento del diritto alla pensione di guerra in misura maggiore di quella percepita; b) a seguito del decesso del ricorrente, avvenuto il 31 dicembre 1988, gli odierni ricorrenti avevano riassunto la causa e proseguito il processo in data 1 marzo 2006; c) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 13 febbraio 2007;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver dichiarato la prescrizione del diritto all’indennizzo fatto valere per il periodo precedente al 12 settembre 1998 -, ha negato il diritto all’indennizzo jure hereditatis, perchè estinto per prescrizione, ed ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata del processo dopo la riassunzione degli eredi, in un anno circa ed ha liquidato a ciascuno degli eredi jure proprio, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 1.000,00 calcolata in base ad un importo annuo di Euro 1.000,00.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i due motivi di censura, vengono denunciate come illegittimi sia l’applicazione dell’istituto della prescrizione, sia il diniego dell’indennizzo agli eredi per la durata complessiva del processo presupposto;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che il primo motivo è fondato;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso – quale quello di specie – di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta, con assorbimento del secondo motivo;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che i ricorrenti hanno chiesto l’equo indennizzo sia jure hereditatis, sia jure proprio;

che ai ricorrenti spetta l’indennizzo sia jure hereditatis – per il periodo dal 16 ottobre 1985 (detratto il triennio di ragionevole durata del processo presupposto) al 31 dicembre 1988 (data del decesso del loro dante causa), cioè per il periodo di irragionevole durata di tre anni e tre mesi circa – sia jure proprio, per il periodo di un anno circa dal 1 marzo 2006 (data della riassunzione del processo presupposto) al 13 febbraio 2007 (data della pubblicazione della sentenza della Corte dei Conti);

che al riguardo, infatti, è noto il generale orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di equa riparazione prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, nel caso di decesso di una parte, l’erede ha diritto a conseguire, jure suecessionis, l’indennizzo maturato dal de cuius per l’eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte anche prima dell’entrata in vigore della citata legge, nonchè, jure proprio, l’indennizzo dovuto in relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio, ciò in quanto, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale in cui era parte il de cuius e permane anche in relazione alla valutazione della posizione1 del successore – che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole -, per la commisurazione dell’indennizzo da riconoscere dovrà prendersi quale parametro di riferimento proprio la costituzione dell’erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, si fonda non sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito (cfr, ex plurimis, la sentenza n. 2983 del 2008);

che, in particolare, questa Corte ha anche enunciato il principio, per il quale, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, jure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 23416 del 2009);

che, nella specie – alla luce di tali costanti orientamenti e della accertata irragionevole protrazione del giudizio presupposto per la durata di tre anni e di due mesi circa -, è evidente che ai ricorrenti principali spetta, jure hereditatis, l’indennizzo corrispondente a tale irragionevole durata;

che, al riguardo, non v’è ragione di discostarsi sostanzialmente dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando i periodi di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, pertanto, l’indennizzo può essere determinato nella misura complessiva di Euro 2.400,00, da corrispondere agli stessi ricorrenti jure hereditatis e prò quota, oltre agli interessi maturati dalla domanda di equa riparazione fino al saldo;

che a ciascuno degli stessi ricorrenti spetta inoltre l’indennizzo, jure proprio, di Euro 1.000,00, oltre agli interessi maturati dalla domanda di equa riparazione fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.390,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 620,00 (Euro 380,00+Euro 240,00, per gli altri tre ricorrenti) per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 2.400,00, da distribuirsi pro quota ereditaria, oltre gli interessi dalla domanda, nonchè al pagamento in favore di ciascuno degli stessi ricorrenti della somma di Euro 1.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.390,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 620,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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