Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13008 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13008 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
via Montesanto 52, presso lo studio dell’avv. Gioacchino Fabio Bifulco, dal quale è rapp.to
e difeso, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Tuccillo Giorgio- —-

Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
229/13/23

depositata il 5/6/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 21/5/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La-controversia promossa da Tuccillo Giorgio

contro Equitalia sud s.p.a. ha ad oggetto

l’impugnativa del preavviso di fermo amministrativo per Invim 1982. Con la decisione in
epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. contro la sentenza della CTP di Napoli n. 425/2/2010, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto il contribu-

Corte Suprema di Cassazione—VI Scz. Civ. – T– R.G. n. 1734/14

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 23/06/2015

ente. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’udienza del 21/572015 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la “omessa o insufficiente motivazione in relazione
di inammissibilità del ricorso proposto avverso un preavviso di fermo amministrativo.
La censura, che presenta profili di inammissibilità per la sua genericità, è comunque infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 6 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014) secondo cui, in materia di riscossione delle imposte,
il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i

termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure
proprie dei suddetti atti impositivi presupposti.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 19
in relazione all’art. 100 o. p.c. laddove la CTR non avrebbe rilevato la carenza di interesse
ad agire.
La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( SS.UU. 12/10/2011
n. 20931 e 7 maggio 2010 n. 11087), secondo cui sussiste “l’interesse ad impugnare” il “preavviso” perchè tale atto “contiene (oltre all’invito al pagamento da effettuarsi entro venti
giorni dalla notifica) la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare
si provvederà alla iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico senza
ulteriore comunicazione”, quindi perchè lo stesso “vale come comunicazione ultima della
iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni (salvo pagamento)”.
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del
d.lgs. 546/92, laddove la CTR ha affermato la inammissibilità della produzione di nuova
documentazione in sede di gravame.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte
(Sez. 5, Sentenza n. 7714 del 27/03/2013) secondo cui, in materia di appello nel processo
tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma secondo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile or-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T— FIG. n. 1734114

Ordinanze pag. 2

all’art. 19 L. 546/92″ laddove la CTR avrebbe omesso la pronuncia in ordine alla eccezione

dinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345, comma terzo, cod. proc. civ., potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo
grado.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo

della CTR della Campania.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della
CTR della Campania.
Così deciso in Roma, 21/5/2015

Il Pr idente est.

accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione

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