Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13008 del 14/06/2011
Cassazione civile sez. I, 14/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13787/2010 proposto da:
C.B. (OMISSIS), in proprio e quale erede di
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato LIPPI Andrea, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCHETTI ALESSANDRO,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 5494/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
13.2.09, depositato il 02/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
25/05/2011 dal Consigliere Dott. Relatore SALVATORE DI PALMA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Simonetta Marchetti (per delega
avv. Alessandro Marchetti) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che C.B., in proprio e quale erede di C. S., con ricorso del 14 maggio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 2 aprile 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C., in proprio e quale erede di C.S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 8.416,00 a titolo di equa riparazione, oltre interessi;
che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 56.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 12 settembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) C.S., dante causa del ricorrente, aveva promosso dinanzi alla Corte dei conti – con ricorso del 29 settembre 1976 – giudizio per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata; b) a seguito del decesso del ricorrente, C. B. aveva riassunto la causa e proseguito il processo; e) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 16 febbraio 2007;
che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver dichiarato la prescrizione del diritto all’indennizzo fatto valere per il periodo precedente al 12 settembre 1998 -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in otto anni e cinque mesi circa ed ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 8.416,00, calcolata in base ad un importo annuo di Euro 1.000,00.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il motivo di censura, viene denunciata come illegittima l’applicazione dell’istituto della prescrizione;
che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso – quale quello di specie – di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;
che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa non può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;
che il ricorrente, infatti, ha chiesto l’equo indennizzo sia jure hereditatis – per il periodo dal 29 settembre 1976 alla data del decesso del suo dante causa – sia jure proprio, per il periodo dalla data di riassunzione del processo presupposto alla data del deposito della sentenza della Corte dei Conti;
che non risultano dagli atti regolamentari (decreto impugnato, ricorso e controricorso) nè la data del decesso del dante causa del ricorrente, nè la data della riassunzione del processo presupposto da parte di quest’ultimo;
che, pertanto, la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, la quale si uniformerà al principio di diritto dianzi enunciato in tema di prescrizione, deciderà la stessa causa nel merito distinguendo l’indennizzo spettante al ricorrente secondo i predetti titoli e provvederà anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011