Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13007 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18800-2018 proposto da:

B.E., BO.AN., BO.MA.VA.,

unici eredi del Sig. Bo.Fe., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO N. 384, presso lo studio

dell’avvocato DANIELA LANIA, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONIO CASTELLINI;

– ricorrenti –

contro

INA ASSITALIA SPA (ORA GENERALI ITALIA SPA);

– intimata –

avverso l’ordinanza 9199/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.E., Bo.Ma.Va. e Bo.An., quali unici eredi di Bo.Fe., propongono ricorso per revocazione, illustrato da memorie, avverso l’ordinanza n. 9199 del 2018, pronunciata nel giudizio di cassazione introdotto da Bo.Fe. per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2798/2015 del 9.12.2015, notificata il 3.2.2016, contro Ina Assitalia s.p.a., che dichiarava improcedibile il ricorso, notificato il 4 aprile 2016, con condanna alle spese, in un giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità dell’Ina-Assitalia per il comportamento illecito del suo subagente S.V..

2. La corte d’appello rigettava la domanda del Bo. ritenendo che non fosse provato alcun rapporto di occasionalità necessaria idoneo a fondare la responsabilità della società di assicurazioni, mancando ogni qualificato rapporto tra la compagnia assicurativa e il subagente.

3. La Corte di cassazione, con l’ordinanza impugnata per revocazione, dichiarava improcedibile il ricorso, rilevando d’ufficio il mancato deposito, da parte del ricorrente, della relata autentica della notificazione della sentenza impugnata (che si assume essere stata effettuata a mezzo pec in data 3 febbraio 2016), in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

4. Il ricorrente sostiene di aver in quella sede prodotto tutta la documentazione richiesta ai fini della procedibilità del ricorso dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, e precisamente la copia autentica del provvedimento impugnato e la copia cartacea del messaggio di posta elettronica ricevuto, relativo alla notifica a mezzo pec della sentenza, con tutti i metadati ad esso relativi e con l’attestazione di conformità resa dall’avvocato mittente.

Rileva che erroneamente il ricorso veniva dichiarato improcedibile per mancanza della attestazione di conformità ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter.

5. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

6. Il ricorso per revocazione è inammissibile in quanto, pur denunciando la presenza di un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, ovvero la presenza di un errore di fatto nella sentenza, risultante dagli atti o dai documenti di causa, in realtà non indica alcuna errata percezione in fatto, bensì contesta la ricostruzione in diritto che ha portato la Cassazione a ricostruire le norme sulle notifiche telematiche affermando, pur in mancanza di una norma espressa, l’obbligo per l’avvocato ricevente una notifica a mezzo pec, di attestare la conformità degli atti prodotti, scaricati dal proprio computer, agli originali informatici pervenutigli.

Dunque, non si muove una contestazione sull’erronea percezione in fatto ma si contesta la ricostruzione in diritto della necessità di produzione della asseverazione della conformità del documento prodotto all’originale telematico, ovvero un tipo di contestazione non veicolabile con lo strumento della revocazione per errore di fatto.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA