Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13007 del 23/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 13007 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 4132-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ape legis;

– ricorrente contro
CAPONE PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FILIPPO CORRIDONI N. 4, presso lo studio dell’avvocato
CARMELA TROTTA, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 23/06/2015

controricorrente avverso la sentenza n. 115/34/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Campania, depositata

il

03/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

udito l’Avvocato Federico Di Matteo difensore della ricorrente che ha
chiesto raccoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Carmela Trotta difensore del controricorrente che ha
chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza,
indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale
della Campania —in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del
silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione Finanziaria a Pasquale
Capone, medico, all’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni
2000/2003- ne aveva dichiarato l’appello (proposto avverso la
decisione di primo grado favorevole al contribuente) inammissibile
perché privo di motivi specifici.
Il ricorso si fonda su un unico motivo ed è resistito dal
contribuente con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione
dell’art.53 d.lgs. n.546/92 laddove la Commissione Tributaria
Regionale aveva ritenuto l’inammissibilità dell’appello per la carenza
di motivi specifici, mentre nell’atto di impugnazione proposto
dall’Ufficio emergeva chiara la volontà di ottenere la riforma della

Ric. 2014 n. 04132 sez. MT – ud. 07-05-2015
-2-

07/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

sentenza impugnata, quale richiesta inequivoca dell’integrale rigetto
della pretesa restitutoria azionata dal contribuente.
Con lo stesso motivo, la ricorrente, ha, poi, ribadito le ragioni
per cui la pretesa del contribuente era infondata nel merito, in quanto
dalle dichiarazioni dei redditi risultavano spese relative agli immobili

spese per lavoro dipendente.
Nel controricorso, il contribuente, nel contestare la fondatezza
del ricorso, ha dedotto che, in ogni caso, l’Agenzia aveva avanzato, nel
presente grado, eccezioni attinenti alla debenza del tributo
limitatamente al solo anno di imposta 2003 con la conseguenza che,
per le annualità comprese tra il 2000 ed il 2002, si sarebbe formato un
giudicato interno.
1.1. Il motivo appare meritevole di accoglimento. Secondo
l’orientamento maggioritario di questa Corte, condiviso dal Collegio,
nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a
ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste
a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in
primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la
legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto
l’onere di impugnazione specifica previsto dal d.lgs. 31 dicembre 1992
n.546, art.53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i
motivi specifici” dell’impugnazione e non già “nuovi motivi” atteso il
carattere devolutivo dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non
limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma
rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito
(cfr.Cass.n.17672/2013; id n.3064/2012; id n.140531/2006 e, di
recente Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014 ).

Ric. 2014 n. 04132 sez. MT – ud. 07-05-2015
-3-

negli anni di imposta 2002 e 2003, nonchè in quest’ultimo anno anche

1.2. Nel caso in esame, dall’esame degli atti del processo (consentito a
questa Corte in virtù del tipo di vizio dedotto), è rimasta accertata la
veridicità di quanto rappresentato in sede di ricorso, in ossequio al
principio di autosufficienza, ovverossia che l’atto di appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate non solo tiproponeva le questioni e le

censure, quanto meno con riferimento alle annualità 2002 e 2003, alla
decisione della Commissione Tributaria Provinciale.
1.3. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, la quale si è
discostata dai superiori principi, ed il rinvio a diversa Sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale provvederà
all’esame dell’appello oltre che a regolare le spese processuali di questo
grado.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, a diversa
Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2015.

allegazioni già esposte in primo grado ma conteneva specifiche

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA