Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13007 del 14/06/2011
Cassazione civile sez. I, 14/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5067/2010 proposto da:
F.A. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio dell’avvocato
VALENTINI Antonella, che lo rappresenta e difende, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del
Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1082/08 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
28/01/09, depositato il 04/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
5/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito l’Avvocato Castelli Avolio Giuseppe, (delega avv. Valentini
Antonella), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che F.A., con ricorso del 17 febbraio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Milano depositato in data 4 febbraio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del F. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato inammissibile il ricorso;
che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa formulazione del quesito di diritto.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile, per la mancata formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;
che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in forza del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1 – secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione di legge contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo – nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 – in base al quale “Le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente L. 4 luglio 2009”, l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., disposta dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 47, ha effetto per i ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per i ricorsi proposti antecedentemente (ma dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, cioè dal 2 marzo 2006) detta norma codicistica è da ritenersi ancora applicabile (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 7119 del 2010 e la sentenza n. 26364 del 2009);
che, nella specie, il decreto impugnato è stato depositato in cancelleria in data 4 febbraio 2009;
che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011