Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13006 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14153-2018 proposto da:

SERINT DI M.D.P. E C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, R.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIADA BASSO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e

per essa quale mandataria doBANK SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ISACCO NEWTON 34, presso lo studio dell’avvocato SILVANA

VERA DURANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE LIONEILO

SAVASTA FIORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1941/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 10/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1.Serint di M.D.P. e c. s.a.s. e R.M. hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 30 aprile 2018 contro Unicredit s.p.a., avverso la sentenza di primo grado n. 1941/2017, emessa dal Tribunale di Torino il 10 aprile 2017, notificata il 22.6.2017 ed appellata il 20.7.2017 in quanto con ordinanza in data 8.1.2018 della Corte d’Appello di Torino, comunicata via PEC il 1 marzo 2018, il giudice adito dichiarava inammissibile, ex art. 348 ter c.p.c., l’appello proposto dagli odierni ricorrenti per non avere lo stesso possibilità di accoglimento.

2.La Unicredit resiste con controricorso illustrato da memoria. 3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio, verificata la tempestività del ricorso, condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità di esso.

2.In primo luogo, esso non riproduce i motivi di appello, nè richiama chiaramente le ragioni per le quali l’appello è stato dichiarato inammissibile, nè riporta sinteticamente le ragioni della decisione della sentenza impugnata, in violazione del principio di diritto consolidato, affermato da Cass. n. 8942 del 2014 e poi ripreso, tra le altre, da Cass. n. 19060 del 2016: “Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, ha natura di ricorso ordinario, regolato dall’art. 366 c.p.c. quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell’appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 c.p.c., nella misura in cui esse avevano inciso sull’oggetto della devoluzione al giudice di appello.”.

3. Esso si limita a criticare la valutazione delle prove, compiuta dal giudice di primo grado, sulla base della quale il tribunale ha escluso la responsabilità della banca per incauto affidamento del credito, ma tale censura esula in assoluto da quelle consentite in sede di legittimità.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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