Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13006 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2017, (ud. 01/12/2016, dep.24/05/2017),  n. 13006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23132-2013 proposto da:

B.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO

GALLEANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA PER L’INFANZIA ABBANDONATA C.F.

(OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA PER L’INFANZIA ABBANDONATA C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo

studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLA CASTELLAZZI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO

GALLEANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 868/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/10/2012 R.G.N. 373/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito l’Avvocato SOLFANELLI ANDREA per delega Avvocato GALLEANO

SERGIO NATALE EDOARDO;

udito l’Avvocato MEREU PAOLO per delega Avvocato GENTILE GIAN

MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro di MASSA accoglieva per quanto di ragione la domanda di B.A., volta ad ottenere la condanna della Congregazione delle Suore della Divina Provvidenza al pagamento delle retribuzioni omesse per l’attività prestata in favore di detta Congregazione dal 1 marzo 1970 al 31 maggio 2001, quale addetta alle pulizie.

Il Tribunale riteneva non contestati dalla parte resistente e comunque provati, in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte, i fatti allegati dall’attrice, ivi compreso l’orario, onde il diritto della ricorrente ai compensi pretesi a titolo di differenze retributive e t.f.r. in relazione al c.c.n.l. settore turismo. Rigettava, invece, la domanda relativamente agli istituti contrattuali, quali la 14a mensilità, ex festività, ex festività soppresse e ROL, non risultando direttamente applicabile l’anzidetta contrattazione collettiva.

Pertanto, il giudicante condannava la convenuta Congregazione al pagamento di complessivi Euro 504.065,42.

Avverso la sentenza proponeva appello parziale la B., limitatamente alle richieste non accolte.

La Congregazione appellata, nel costituirsi in giudizio, spiegava a sua volta impugnazione incidentale, sostenendo che il giudice adito aveva errato nel fare riferimento al contratto collettivo per il settore turismo, anzichè a quello della Associazione gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica, AGIDAE, cui aveva dichiarato di aderire, contratto quest’ultimo asseritamente più appropriato al parametro di riferimento ex art. 36 Cost., stante l’attività svolta dalla Congregazione stessa.

La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 368 del 19 settembre – 8 ottobre 2012 rigettava sia l’impugnazione principale che quella incidentale, compensando le spese.

Riteneva che correttamente il giudice di primo grado aveva escluso dai compensi dovuti quelli che trovavano fondamento soltanto in istituti della contrattazione collettiva, quali la 14a mensilità e le festività soppresse, per il fatto di aggiungersi alla retribuzione base, garantendo vantaggi economici non strettamente connessi alla prestazione resa, che dovevano ritenersi estranei al parametro della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., all’uopo citando la pronuncia di questa Corte n. 18584 del 2008.

Quanto, poi, al lavoro prestato di domenica, l’attrice non aveva provato, pour essendovi tenuta, la sussistenza del danno non patrimoniale e/o alla salute, che avrebbe patito per il protrarsi dell’attività di lavoro oltre il 6 giorno consecutivo, richiamando il precedente di Cass. lav. n. 16626 del 5/11/2003 (secondo cui nel caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con riposo compensativo ricadente nella settimana successiva, ove il lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della prestazione – oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di prestazione coincidente con la giornata di domenica – anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale, dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all’art. 36 Cost., potendo assumere adeguata rilevanza, nell’ambito specifico di detta prova -che può essere data in qualsiasi modo, quindi anche attraverso presunzioni ed a mezzo del fatto notorio – il consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo ed anzi la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno).

Quanto, poi, all’appello incidentale, la Corte genovese osservava che la Congregazione non aveva dimostrato la sua adesione all’AGIDAE, laddove poi la documentazione prodotta in appello era inammissibile poichè tardivamente depositata, non avendo peraltro l’appellante incidentale nemmeno prodotto il diverso contratto collettivo di cui chiedeva l’applicazione. Nè l’applicabilità in via parametrica della contrattazione collettiva all’Associazione dei gestori istituti dipendenti dall’autorità scolastica, in luogo di quella del settore turismo alberghi, cui aveva invece fatto riferimento il giudice di primo grado, poteva ricavarsi dall’attività esercitata dalla Congregazione, che non risultava avere quelle finalità educative, di assistenze e di culto previste nel contratto AGIDAE, consistendo essa, secondo quanto riferito dalla stessa convenuta, nell’ospitare persone e nell’organizzare convegni. Il fatto che i soggetti ospitati fossero inviati nella struttura, gestita dalla Congregazione, dalla Asl o dai comuni e che convegni organizzati fossero di tipo religioso non modificava la natura dell’attività svolta dalla convenuta, non essendo stato neppure dedotto che essa partecipasse direttamente all’attività di recupero delle persone ospitate, alle quali appunto si limitava a dare ospitalità, da ritenere a titolo oneroso, secondo tipiche modalità delle attività alberghiere.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione B.A. con atto in data 8/9 ottobre 2013, affidato a due motivi, cui ha resistito la Congregazione Suore della Provvidenza dell’Infanzia Abbandonata mediante controricorso con ricorso incidentale, notificato a mezzo posta spedita il 15 novembre 2013, censurando la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro AGIDAE. A sua volta la B. ha resistito al ricorso incidentale con proprio controricorso.

Soltanto la controricorrente – ricorrente incidentale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente principale ha denunciato violazione dell’art. 36 Cost., in particolare lamentando la mancata applicazione integrale di istituti contrattuali, dolendosi perciò dell’esclusione delle spettanze relativamente agli istituti della 14a mensilità, delle ex festività soppresse e della riduzione dell’orario di lavoro (ROL). L’attività svolta dalla Congregazione, che pacificamente si occupava di ospitare a pagamento in vacanza i soggiornanti, era identica a quella di qualunque esercizio commerciale turistico. La stessa parte resistente nella sua memoria difensiva, depositata il 3 marzo del 2003, aveva ammesso che l’Istituto aveva sempre avuto funzione di casa per ferie e che la stagione balneare aveva inizio il 1 giugno, assumendo quindi che l’addetta alle pulizie non avrebbe avuto perciò -avete alcuna funzione durante il periodo invernale. Era indubbio, pertanto, che la prestazione resa era stata in tutto e per tutto identica a quella di altre lavoratrici impiegate in strutture alberghiere a Massa.

Premesso che le specifiche particolarità della prestazione nel settore turistico alberghiero potevano essere valutate soltanto dalle parti collettive operanti in questo determinato settore, ne derivava, in omaggio al principio di adeguatezza della retribuzione, che i contraenti collettivi avevano individuato, anche negli istituti contrattuali non applicati del giudice di merito, il corretto parametro di riferimento della giusta retribuzione ex art. 36 Cost..

Il principio, in forza del quale la giusta retribuzione è applicabile soltanto in relazione alla retribuzione strettamente di base, riguardava esclusivamente l’ipotesi di applicazione analogica di un contratto collettivo di un settore diverso o simile, e non laddove, come nella specie, si trattava di applicare il contratto collettivo che certamente regolava il rapporto in questione, attesa la natura dell’attività svolte dal datore di lavoro convenuto. Ed era inconferente il richiamo al principio fissato da Cass. n. 18.584 del 2008, che aveva affermato cosa diversa rispetto a quanto deciso nel caso qui in esame, atteso che la citata pronuncia aveva ritenuto corretta la pronuncia di merito, che aveva inserito nelle spettanze dovute al lavoratore anche gli scatti di anzianità, riconoscendo come questi costituissero un paramento oggettivo, connaturato nella prestazione nel suo divenire.

Nella specie, peraltro, a dire della ricorrente principale, rilevava che le festività soppresse erano riconosciute dalla totalità dei contratti collettivi applicati in Italia, sicchè questa voce non poteva che essere ritenuta come uno degli elementi fondamentali della retribuzione di qualunque lavoratore italiano.

Anche in relazione alla 14a mensilità, la pressochè totalità dei contratti collettivi privati la prevedeva espressamente ed in particolare nel settore del turismo alberghiero, di modo che anche sotto questo profilo il relativo emolumento non poteva non essere riconosciuto alla lavoratrice.

Quanto poi allo straordinario, giornaliero e festivo, la maggiorazione era dovuta per legge, peraltro nella misura stabilita dei contratti collettivi. Per tale voce, inoltre, bene valeva l’anzidetto ragionamento in merito agli scatti di anzianità, essendo nel sentire comune che la protrazione dell’orario di lavoro oltre un certo limite comporta una gravosità da ricompensare adeguatamente.

Con il 20 motivo del ricorso principale è stata dedotta ancora la violazione dell’art. 36 Cost., con particolare riguardo al danno derivato dai mancati riposi. La succitata pronuncia n. 16626/2003 risultava inconferente, poichè riguardava il caso di un lavoratore, che aveva comunque goduto di un giorno di riposo.

Con il ricorso d’appello era stato dedotto che in base alla riportate testimonianze era emerso che la B. durante il periodo estivo lavorava tutti i giorni, con orario full-time, senza mai riposare la domenica. Nella fattispecie in esame, dunque, la lavoratrice non aveva mai goduto di alcun giorno di riposo, sicchè la gravosità della prestazione con il relativo danno era certamente in re ipsa, a causa della mancanza assoluta di riposo.

In conclusione, la decisione della Corte di Appello era certamente affetta da vizi di violazioni di legge, poichè avrebbe dovuto meglio valutare gli elementi acquisiti agli atti e le specifiche modalità della prestazione della lavoratrice, nonchè applicare correttamente i principi in tema di gravosità da mancata fruizione del giorno di riposo peraltro espressamente previsto dalla legge (art. 2109 c.c., il D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, il D.L. n. 112 del 2008, art. 41, commi 56).

Con il ricorso incidentale la controricorrente ha lamentato l’omessa applicazione al rapporto di lavoro in questione del c.c.n.l. AGIDAE, osservando che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la Congregazione aveva prodotto già in primo grado tale contratto collettivo, chiedendone l’applicazione, sul punto a conferma citando il (non meglio individuato, nè testualmente riprodotto) documento rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Massa, che provava l’avvenuta produzione, inserito nel fascicolo di primo grado. Inoltre, allorchè la Congregazione si era costituita in appello, nessuno aveva eccepito la mancanza del c.c.n.l. AGIDAE. In ogni caso, la Congregazione chiedeva l’autorizzazione a ricostruire il fascicolo così come depositato nel giudizio di primo grado, depositando tutti i documenti ivi contenuti, in primis il suddetto contratto collettivo.

Ad ogni modo, in prime cure la B. non aveva contestato l’adesione della Congregazione all’AGIDAE, ciò che non era in discussione, essendosi limitata ad affermare che l’attività prestata era uguale a quella resa dai dipendenti dai datori di lavoro che applicavano il c.c.n.l. Terziario.

Peraltro, sull’ammissibilità della produzione in appello del documento attestante l’adesione della Congregazione (ad AGIDAE) la controricorrente richiamava diversi precedenti giurisprudenziali di legittimità circa la possibilità di ammettere nuovi documenti in sede di gravame ove indispensabili ai fini della decisione.

Pertanto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare il c.c.n.l. AGIDAE e quindi sulla scorta di quest’ultimo determinare il compenso spettante alla B.. In ogni caso, ossia in via gradata, avrebbe dovuto applicare tale contratto collettivo ai sensi dell’art. 36 Cost. per determinare la retribuzione dovuta all’attrice, atteso che il contratto AGIDAE regolamentava l’attività della Congregazione, ossia il rapporto del personale dipendente degli Istituti operanti nel campo sociale, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, nonchè di culto o di religione, dipendenti dalle autorità ecclesiastiche ed anche il personale dipendente da altre istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne la disciplina nel contratto individuale di lavoro. Era provato, inoltre, secondo la controricorrente, in base alle menzionate testimonianze, che l’attività svolta dalla Congregazione era quella disciplinata dal c.c.n.l. AGIDAE, tenuto altresì conto delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.

Tanto premesso, entrambe le impugnazioni vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni. Ed invero, partendo proprio dal ricorso incidentale, per evidenti ragioni di priorità logico – giuridica, ne va rilevata l’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., (oltre che la conseguente l’improcedibilità a norma dell’art. 369, comma 2, n. 4, dello stesso codice di rito, attesa pure la genericità dell’indice in calce conclusioni, nell’ultima pagina del controricorso: “Si producono, oltre al ricorso in cassazione, i seguenti documenti: 1) fascicolo secondo grado”. Cfr. inoltre Cass. lav. n. 5123 del 09/03/2005, secondo cui tra l’altro non è possibile, nell’udienza di cassazione, procedere alla ricostruzione di fascicoli di giudizio di merito, poichè al giudice di legittimità non sono consentiti accertamenti ed apprezzamenti di fatto).

Orbene, nella specie il controricorso con ricorso incidentale (per cui valgono, ovviamente, le equiparazioni ed i richiami operati dagli artt. 370 e 371 dello stesso codice di rito) risulta manchevole delle indispensabili indicazioni richieste dal citato art. 366, con specifico riguardo ai motivi, per i quali è stata chiesta la cassazione dell’impugnata pronuncia (per la parte in cui la stessa aveva in buona sostanza accolto la domanda dell’attrice, confermando la decisione di primo grado), ed alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Ed invero, quanto al primo aspetto, va rilevato che la ricorrente non solo ha omesso di indicare quale delle cinque ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., ha inteso riferirsi con le proprie doglianze, ma ha altresì mancato di enunciare con la dovuta precisione quale specifica norma sia stata violata, ovvero falsamente applicata (v. nn. 3 e 4 dell’art. 360) dalla Corte territoriale, oppure quale fatto sia stato pretermesso nell’esame dai giudici di appello (ex art. 360, n. 5, secondo il testo vigente ai sensi del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ratione temporis qui applicabile per effetto del regime transitorio disciplinato dallo stesso D.L., art. 54, comma 3, visto che la sentenza impugnata risale al 19 settembre – otto ottobre 2012).

Nè risulta specificamente individuato e/o debitamente riprodotto il non meglio indicato documento che si assume essere stato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Massa.

Peraltro, nemmeno risultano specificamente ed in modo pertinente confutate le argomentazioni svolte dalla Corte distrettuale, che in punto di fatto accertava la mancata dimostrazione da parte della convenuta della pretesa adesione alla Associazione dei gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica e quindi al relativo contratto collettivo, ritenuto quindi anche indirettamente inapplicabile quale parametro di riferimento per stabilire la retribuzione congrua ed adeguata ex art. 36 Cost.. Ed a tale ultimo riguardo, inoltre, la Corte di merito ha motivato la decisione di non poter considerare il contratto collettivo AGIDAE sotto diversi profili: impossibilità di ammettere in secondo grado nuovi documenti necessari per la decisione, non avendo la convenuta prodotto l’invocato contratto collettivo, di guisa che non sarebbe stato comunque possibile fare ad esso riferimento per la determinazione del compenso dovuto, citando tra l’altro Cass. lav. n. 18584 del 07/07/2008 (secondo cui alla parte che invoca in giudizio l’applicazione di un contratto collettivo post-corporativo incombe l’onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all’esistenza e al contenuto dell’invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell’impossibilità di determinare l'”an” e il “quantum” della pretesa fatta valere; soltanto nell’ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l’esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l’applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., di acquisire d’ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l’attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione); impossibilità di applicazione indiretta del contratto AGIDAE, in luogo di quello del settore Turismo – Alberghi, in base all’attività gestita dalla Congregazione, che non risultava avere finalità educative, di assistenza o di culto, ma “secondo quanto riferito dalla stesa convenuta, nell’ospitare persone o nell’organizzare convegni… non essendo stato neppure dedotto che essa – convenuta – partecipasse all’attività di cura e recupero delle persone ospitate a cui appunto si limitava a dare ospitalità, da ritenere a titolo oneroso…”).

Gli anzidetti accertamenti, con relativi apprezzamenti dei fatti, motivatamente compiuti dal giudice di merito, ad ogni modo non sono censurabili in sede di legittimità, il cui controllo è consentito invece nei soli rigorosi limiti fissati dal citato art. 360, secondo la critica, appunto vincolata, ivi ammessa.

Stante, pertanto, l’inammissibilità del ricorso principale, parimenti vanno disattese le doglianze prospettate dalla ricorrente principale.

Ed invero, a parte le carenti allegazioni, rilevanti ex art. 366 c.p.c., – pure riscontrabili nel ricorso principale, laddove non risultano sufficientemente enunciati i fatti di causa, soprattutto riguardo alla c.t.u. contabile ed alla sentenza di primo grado che vi si sarebbe attenuta pressochè integralmente, in relazione alle pretese creditorie del cui mancato riconoscimento l’attrice si duole – l’impugnata pronuncia appare corretta in punto di diritto per quanto concerne la conferma del rigetto parziale della domanda, siccome aderente ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ciò che vale sempre nei limiti dei motivi addotti a sostegno dell’appello, prima, e dei vizi denunciati da parte ricorrente, dopo, nella specie evidentemente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, fermi dunque restando i presupposti di fatto accertati con sufficienti e congrue argomentazioni dai competenti giudici di merito, insindacabili quindi in sede di legittimità.

Ed in proposito va rilevato quanto è dato leggere nella sentenza di secondo grado, laddove si afferma che: l’appellante principale aveva lamentato l’esclusione delle somme pretese per le voci contrattuali che a suo dire concorrevano alla determinazione della retribuzione sufficiente e proporzionata ai sensi dell’art. 36 Cost.; con riferimento allo straordinario prestato nel periodo estivo, era stato riconosciuto soltanto il lavoro domenicale, perciò senza alcuna maggiorazione per l’attività svolta nei giorni successivi alla domenica, che a causa del mancato riposo settimanale era stato particolarmente gravoso.

Orbene, quanto al primo motivo, basti ricordare il principio generale, pacifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, secondo il quale la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall’art. 36 Cost., non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del c.d. minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (C. cost. n. 470 del 2002; Cass. n. 15896 del 2002, v. altresì da ultimo, nelle more della pubblicazione di questa decisione, Cass. 6, civ. L, ordinanza n. 26925 del 24/11 – 23/12/2016; v. ancora, tra le altre, Cass. lav., sentenza n. 27138 del 4/12/2013, secondo cui in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal c.c.n.l. che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima).

Per il resto, le allegazioni di parte ricorrente risultano assolutamente carenti, ed imprecise, contrariamente a quanto richiesto dal più volte citato art. 366 del codice di rito, sicchè da un lato non è possibile stabilire se ed in quale misura abbiano inciso le voci retributive escluse dai giudici di merito nel riconoscimento della retribuzione adeguata nella specie, ai sensi dell’art. 36 Cost., rispetto alla contrattazione collettiva di riferimento, perciò applicata soltanto in via indiretta.

D’altro canto, quanto poi all’anzidetto secondo motivo, appaiono giustificate le eccezioni al riguardo opposte dalla controricorrente, attese le incompletezze e la genericità delle deduzioni assertive poste a sostegno della censura, laddove tra l’altro è stata lamentata la sua assoluta novità, posto che la B. mai aveva sollevato in primo e in secondo grado la questione risarcitoria connessa alle dedotte ulteriori prestazioni festive per danno da mancato riposo. Infatti, con la sentenza di primo grado, poi confermata in appello, all’attrice era stato riconosciuta la maggiorazione per il lavoro domenicale, mentre non era provato il danno da prolungamento dell’attività di lavoro oltre il sesto giorno consecutivo. Nè era vero che fosse stato provato il lavoro di ogni giorno a tempo pieno, in base pure all’incarico conferito al c.t.u., e la B. non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato gli orari di lavoro, con conseguente quantificazione ad opera del c.t.u..

Stante, dunque, il difetto di idonee precisazioni ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, con conseguente non autosufficienza del ricorso, lo stesso in parte qua va considerato inammissibile.

Dovendosi, pertanto, rigettare entrambe le contrapposte impugnazioni, per effetto della reciproca soccombenza le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate.

Tuttavia, ricorrono i presupposti di legge per il versamento degli ulteriori contributi unificati, avuto riguardo all’esito negativo dei due ricorsi.

PQM

 

La Corte RIGETTA il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara per intero compensate tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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