Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13006 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13006 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 27652-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
GIORDANO GIUSEPPE;

– intimato –

3550
-45

Data pubblicazione: 23/06/2015

avverso la sentenza n. 122/4/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata
1.’08/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Giuseppe Giordano impugnò quattro avvisi di accertamento,
emessi ex art.38, IV e V comma d.p.r. n.600/1973, portanti irpef e
sanzioni amministrative concernenti gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004,
ottenendone l’annullamento dalla Commissione Tributaria , in base ad
un documento che secondo l’Ufficio era stato prodotto tardivamente.
La decisione appellata dall’Agenzia delle Entrate veniva
confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione
Tributaria Regionale della Calabria la quale riteneva corretta l’analisi,
compiuta dal primo Giudice, dei documenti, anche se tardivamente
prodotti, perché utile ed indispensabile ai fini della decisione. Il
Giudice di appello ribadiva la valenza probatoria del documento,
trattandosi di scrittura privata sottoscritta dai contraenti e spedita con
lettera raccomandata.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
per cassazione, affidato a quattro motivi.
Il contribuente non ha svolto attività. difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art.360, I comma
n.4 c.p.c., la violazione dell’art.32 del d,lgs. 546/92 laddove la C.T.R.
aveva considerato utilizzabile la documentazione presentata dal
ricorrente in primo grado oltre il termine decadenziale dei 20 giorni
prima dell’udienza.

kic. 2013 n. 27652 sez. MT – ud. 07-05-2015
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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1.1. Il motivo è inammissibile per più ordini di ragioni. Il mezzo,
infatti, non pare cogliere la ratio della motivazione impugnata. La
C.T.R., infatti, non ha disconosciuto che i documenti fossero stati
tardivamente prodotti ma ha ritenuto la correttezza dell’operato del
primo Giudice il quale aveva esercitato il potere officioso di

decisione. In ogni caso, il motivo è inammissibile anche per
inconducenza laddove, da un canto, secondo l’orientamento
maggioritario di questa Corte, nel giudizio di appello davanti alle
commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi dell’art.
58, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di depositare
nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro
produzione in primo grado , (Cass. n. 23616 del 11/11/2011; Cass.
20103 del 16/11/2012; Cass. n. 7714 del 27/03/2013) e dall’altro, la
ricorrente nulla al proposito,, deduce pur a fronte del contenuto della
sentenza impugnata la quale, vagliando nel merito la valenza probatoria
di tale documentazione, presuppone la rituale presenza di tale
documento agli atti processuali del secondo grado.
2.Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.36 del
d.lgs. n. 546/72 denunciandosi la sentenza impugnata di motivazione
apparente.
2.1.11 motivo è infondato alla luce dello stesso tenore della
sentenza impugnata laddove la Commissione Regionale non si limita
ad un mero rinvio alle motivazioni del Giudice di primo grado ma,
espressamente, fonda la valenza probatoria del documento
evidenziando l’esistenza di sottoscrizione di entrambi i contraenti e Jpedkione
a mqzo lettera raccomandata.
3.Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.2699,
2700 e 2704 c.c. laddove la C.T.R. aveva disatteso la dichiarazione di
Ric. 2013 n. 27652 sez. MT – ud. 07-05-2015
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acquisizione dei predetti documenti siccome necessari per la

parte contenuta nell’atto registrato (secondo cui il contribuente aveva
versato curo 2.100.000 pari al 70% del capitale sociale) ed aveva
attribuito valore di data certa al bollo postale apposto sulla busta
chiusa assertivamente contenente la scrittura privata.
4. Infine, con il quarto motivo si deduce, infine, la violazione

fissato da detta norma a carico del contribuente non era stato assolto.
5. I mezzi sono inammissibili per difetto di autosufficienza
facendo entrambi riferimento ad un atto notarile di costituzione della
società e, soprattutto alla scrittura privata sulla quale è fondata la
sentenza impugnata dei quali non si riporta (se non per stralcio
inidoneo allo scopo, e solo per l’atto notarile) il contenuto /
impedendo a questa Corte ogni necessaria preliminare valutazione
delle doglianze.
6. In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il
ricorso va rigettato.
7. Non vi è condanna alle spese per l’assenza di attività difensiva
da parte del contribuente.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7.5.2015.

dell’art.38 dpr n. 600/73 e dell’art.2697 c.c. laddove l’onere probatorio

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