Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13006 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. I, 14/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4104/2010 proposto da:

A.G. (OMISSIS), N.A.

(OMISSIS), A.P. (OMISSIS), A.

A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato PINTUS

Marco, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PINTUS

ALESSANDRO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 683/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

18/02/09, depositato il 24/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Pintus Marco, difensore dei ricorrenti cha ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che N.A., A., P. e A.G. – quali eredi di A.F., deceduto in data (OMISSIS) – con ricorso dell’11 febbraio 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 24 febbraio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare ai ricorrenti, jure hereditatis e prò quota, la somma di Euro 6.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre interessi, ed ha respinto la stessa domanda di N. A. proposta jure proprio;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 49.500,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 5 febbraio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) A.F. aveva promosso – con ricorso del 21 ottobre 1971 – giudizio dinanzi alla Corte dei conti; b) l’ A. era deceduto in data 3 febbraio 2004; c) la N. aveva riassunto la causa con atto del 17 settembre 2005; d) La Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 31 gennaio 2007;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver dichiarato la prescrizione del diritto all’indennizzo fatto valere per il periodo precedente al 5 febbraio 1998, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in sei anni per il periodo dal 5 febbraio 1998 al 3 febbraio 2004, data del decesso di A. F., ed ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 6.000,00, calcolata in base ad un importo annuo di Euro 1.000,00, rigettando inoltre la domanda di equa riparazione proposta dalla N. jure proprio, in quanto dalla data della riassunzione del processo (17 settembre 2005) alla data della decisione (31 gennaio 2007) non era ancora decorso, in riferimento alla N., il triennio di ragionevole durata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di censura, viene denunciata come illegittima l’applicazione dell’istituto della prescrizione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che la censura è fondata;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso – quale quello di specie – di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che il periodo rilevante ai fini della determinazione dell’indennizzo per equa riparazione spettante agli eredi jure hereditatis, è nella specie, quello che intercorre tra il 1 agosto 1973 (v. infra) ed il 3 febbraio 2004 (data del decesso di A.F.), pari a complessivi trenta anni e quattro mesi circa;

che al riguardo, infatti, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale, posto che la finalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, è quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell’istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugga il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore al 1 agosto 1973 – data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell’uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato -, dovendosi, peraltro, tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 14286 del 2006, 15798 del 2010);

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 15.250,00 per i trenta anni e quattro mesi circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, inoltre, alla N. non spetta alcun indennizzo jure proprio, in quanto, come esattamente giudicato dalla Corte di Napoli, per la stessa non era ancora decorso – dalla data della riassunzione del processo presupposto (17 settembre 2005) alla data della decisione (31 gennaio 2007) – il triennio di ragionevole durata dello stesso processo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, per l’intero, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento ai ricorrenti, jure hereditatis e pro quota, della somma di Euro 15.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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