Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13005 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2017, (ud. 01/12/2016, dep.24/05/2017),  n. 13005

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22121-2013 proposto da:

L.V.R. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GIUSEPPE TRIBULATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FRAMON HOTELS S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO SORBELLO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 460/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 22/03/2013 R.G.N. 1163/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.V.R. convenne in giudizio FRAMON HOTEL S.p.a., esponendo di aver lavorato come responsabile di ristorante alle dipendenze della società presso l’HOTEL TIMEO di Taormina dal novembre dell’anno 2003. Premesso che l’orario di lavoro era articolato su turni comprensivi anche della domenica, lamentò l’insufficienza della paga percepita rispetto all’orario osservato, in violazione del contratto collettivo nazionale di categoria e del contratto integrativo locale, chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento degli emolumenti pretesi a titolo di lavoro straordinario e per mancato riposo settimanale, oltre accessori con vittoria di spese. Instaurato il contraddittorio, la convenuta società resiste alle domande avversarie evidenziando tra l’altro che l’attore aveva percepito un compenso mensile a titolo di straordinario forfettizzato. All’esito della prova testimoniale espletata, il giudice adito con sentenza del 3 maggio 2011 rigettò la domanda per carenza probatoria in ordine ai fatti dedotti.

Tale pronuncia quindi venne impugnata da L.V.R., il cui gravame fu rigettato dalla Corte di Appello di Messina con sentenza della 5/22 marzo 2013.

Il collegio giudicante condivise la valutazione negativa del Tribunale sullo svolgimento di lavoro straordinario in misura superiore rispetto a quella già riconosciuta e retribuita dal datore di lavoro attraverso il compenso forfettizzato. I testi escussi avevano infatti riferito che il ricorrente svolgeva la propria attività secondo turni giornalieri coincidenti con l’apertura del ristorante analogamente agli altri addetti. Dalle deposizioni era emerso che i tre turni erano articolati secondo il seguente orario: dalle 7.30 alle 11.30; dalle 12.30 alle 15.30; dalle 18.30 alle 24.00. Ciascuno dei dipendenti, compreso il L.V., era presente in due dei tre turni. Tale ultima circostanza poteva ritenersi comprovata dalle univoche dichiarazioni dei testi, ciò che induceva ad escludere l’ipotesi di un impegno orario di 11 ore e mezza al giorno, così come dedotto nell’atto introduttivo e reiterato con il ricorso di appello, in quanto per raggiungere il suddetto monte orario sarebbe stato necessario che il lavoratore avesse prestato servizio durante i tre turni, e non soltanto due di essi. Inoltre, secondo la Corte messinese, il compenso forfettizzato, corrisposto costantemente dalla società, valeva a remunerare, in base alla consulenza di parte prodotta in atti, circa sette ore di straordinario alla settimana, ciò che ben poteva corrispondere al maggior impegno richiesto in occasioni particolari, quando cioè egli, osservando uno dei tre turni, verosimilmente protraeva il servizio fino all’uscita di tutti i clienti.

Non poteva, quindi, condividersi l’assunto dell’appellante, secondo il quale, osservando l’orario di lavoro prospettato dai testi, le ore di straordinario giornaliero sarebbero state 3,5 ovvero quattro. L’assunto si rivelava infondato perchè muoveva dal presupposto che il dipendente avesse lavorato in tutti e tre turni, mentre come sopra chiarito e come riferito concordemente da tutti i testi, compreso il direttore dell’hotel TIMEO fino all’anno 2006, ciascun addetto prestava servizio o per colazione e cena, o per pranzo e cena, quindi osservando due dei tre turni di lavoro. Anche il L.V. era inserito nei turni come gli altri, e quindi valeva per lui la stessa considerazione in base alla quale poteva considerarsi acclarato lo svolgimento soltanto di due dei tre turni giornalieri.

Avverso l’anzidetta pronuncia della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione L.V.R. con atto in data 21/23 settembre 2013, affidato a due motivi, cui ha resistito FRAMON HOTEL S.r.l. mediante controricorso notificato il 21 ottobre del 2013, laddove è stata eccepita, tra ‘altro, la violazione del principio di autosufficienza, unitamente al fatto che nel ricorso introduttivo del giudizio non risultava indicato tra i documenti prodotti il C.C.N.L. turismo del 19 luglio 2003, sul quale invece si fondava l’impugnazione avversaria.

Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di legge, con riferimento agli artt. 15 e 116 c.p.c., unitamente ad errata valutazione delle prove. Con lo stesso mezzo, inoltre, il ricorrente ha lamentato la violazione di norme contrattuali (artt. 97, 111 e 218 del C.C.N.L. turismo 19 luglio 2003) – il tutto ex art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3.

Secondo il ricorrente, in base al suddetto contratto collettivo, vigente all’epoca dei fatti di causa, l’orario contrattuale settimanale risultava fissato in 40 ore, di modo che lo straordinario prestato oltre tale limite andava retribuito con le maggiorazioni indicate agli artt. 111 e 218 dello stesso contratto. La Corte di merito non aveva indicato nè riportato in parte motiva le prove valutate e ritenute decisive ai fini della pronuncia, negando però il diritto dell’attore al pagamento dello straordinario relativo agli anni 2003-2005, richiamando genericamente le asserite univoche testimonianze. La Corte di merito però apoditticamente aveva assunto che tutti i dipendenti, compreso il ricorrente, lavoravano ogni giorno osservando 2 dei 3 turni indicati, mentre tale circostanza non solo non risultava comprovata dalle dichiarazioni dei testi ma era persino smentita categoricamente da tali dichiarazioni. Ha sostenuto, quindi, il ricorrente che i testimoni, all’uopo indicati, avevano confermato che egli, quale capo servizio della ristorazione, non seguiva la turnazione degli altri dipendenti, ma lavorava seguendo gli orari riportati nel ricorso introduttivo, ossia dalle 9,30 alle 15.30 e dalle 18,30 alle 24. Gli altri testi escussi ( F.F., C.R. e Ca.Do.) non avevano portato all’istruttoria alcun peso decisivo, poichè le loro deposizioni riguardavano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico del ristorante, nonchè gli orari di lavoro degli altri dipendenti di sala.

Nessuno dei testi escussi aveva dichiarato che il L.V. prestasse attività lavorativa secondo l’orario diverso da quello indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, mentre risultava provato che il ricorrente aveva lavorato, durante l’arco temporale considerato (novembre 2003/dicembre 2005), osservando gli orari indicati nell’atto introduttivo del giudizio (9.30/15.30 – 18.30/24). Con il secondo motivo di ricorso, è stata denunciata, inoltre, la violazione di legge, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’errata valutazione delle prove sotto altro aspetto, unitamente all’omesso esame e confutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); violazione degli artt. 97, 111 e 218 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 luglio 2003 – art. 360 c.p.c., n. 3.

Errata ed illogica, oltre che in contrasto con le anzidette disposizioni contrattuali, era da ritenersi la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui lo straordinario forfettizzato, remunerativo di circa 7 ore alla settimana, costituiva giusto corrispettivo delle ore supplementari prestate dal L.V. in base alla turnazione settimanale dallo stesso osservata in 2 dei 3 turni giornalieri. Anche a voler considerare che il ricorrente avesse lavorato in base all’anzidetto turno, la Corte di Appello avrebbe dovuto comunque condannare parte datoriale al pagamento delle ore di straordinario non retribuite nei limiti in cui era stata fornita la relativa prova. Infatti, anche qualora l’orario di lavoro fosse stato quello ritenuto dalla Corte di merito, l’orario giornaliero sarebbe stato comunque pari ad almeno 9 ore e quello settimanale pari a 54, di modo che, tenuto conto dell’orario ordinario fissato in 40 ore, lo straordinario prestato ogni settimana ammontava a 14 ore. Per contro, la Corte di Appello aveva dichiarato che lo straordinario forfettizzato retribuito, pari a 7 ore settimanali, era sufficiente a remunerare la prestazione resa, prestazione che la stessa corte aveva quantificato in 54 ore settimanali. Il ragionamento quindi contrastava anche con la citata giurisprudenza (Cass. lav. 26 maggio 2000 n. 6902), secondo cui, a differenza della pattuizione per cui un determinato numero minimo di ore di lavoro straordinario sia comunque retribuito, indipendentemente dalla prova dell’avvenuta effettiva prestazione da parte del lavoratore subordinato, è illecita (e quindi nulla) la clausola che stabilisca che il lavoro straordinario sia retribuito in una determinata entità massima, indipendentemente dall’eventuale prestazione in misura maggiore, atteso che ciò implicherebbe una rinuncia preventiva al compenso per il lavoro eventualmente prestato oltre tale limite prestabilito; pertanto, il giudice, ove accerti che il lavoratore ha effettuato un numero di ore di lavoro straordinario superiore alla pattuita forfettizzazione, deve riconoscergli per l’eccedenza il compenso maggiorato per lavoro straordinario.

Gli anzidetti motivi, che per la loro connessione vanno congiuntamente esaminati, devono essere disattesi in forza delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, non risulta ritualmente allegata la contrattazione collettiva menzionata nelle succitate doglianze, per cui non è stato nemmeno chiarito (contrariamente a quanto invece prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6), quando e come venne prodotta, tanto più se si considera il mero fugace accenno contenuto a pagina 1 della sentenza qui impugnata, mentre la sua inosservanza non risulta neppure indicata nei motivi di gravame (v. pag. 3: “… l’appellante critica la decisione per non aver ritenuto comprovata la fondatezza della sua pretesa, nonostante la prova testimoniale offerta la sicura attendibilità dei testi….”).

Nè il ricorrente ha riprodotto o comunque sufficientemente riassunto il testo degli articoli della contrattazione, della cui violazione si è doluto.

Neanche risulta dal ricorso de quo la rituale produzione del c.c.n.l. invocato, stante la generica elencazione a pag. 10 del ricorso, laddove si accenna ai fascicoli di parte dei gradi di merito (in violazione, quindi, anche del deposito imposto a pena d’improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui almeno in sede di legittimità occorre la produzione del testo integrale dei contratti o degli accordi collettivi, sui quali il ricorso si fonda. V. Cass. lav. n. 4350 del 04/03/2015, secondo cui, inoltre, non basta il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti. V. altresì Cass. lav. n. 195 – 11/01/2016 circa l’esigenza, ferma in ogni caso, di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. In senso conforme v. sul punto anche Cass. sez. un. civ. n. 22726 del 2011).

D’altro canto, poi, il ricorrente con le surriferite censure contesta in effetti gli accertamenti e i conseguenti apprezzamenti compiuti dal giudice di merito, ancorchè sotto forma di forma di violazioni di legge o di contrattazione collettiva, ovvero come omesso esame di fatti rilevanti ai fini della decisione, ma invero dissentendo dalle valutazioni espresse dai precedenti giudicanti.

Orbene, va ricordato come nella specie non sia ammissibile alcun sindacato sul percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, essendo ratione temporis (risalendo la sentenza de qua al 5/22 marzo 2013) applicabile il nuovo ed attualmente vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo cui è consentita la sola deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. in part. Cass. sez. unite civili, n. 8053 del 07/04/2014 ed altre di analogo tenore, secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Inoltre, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dall’art. 54 cit., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 Prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

Nel caso di specie, dunque, non è ravvisabile alcun vizio ex art. 360, n. 5 cit., tenuto conto della più che sufficiente motivazione svolta con la sentenza di appello, che ha ritenuto infondata nel merito la domanda dell’attore, giudicando non dimostrata la dedotta ulteriore attività lavorativa, quale fatto costitutivo del vantato diritto, già per il resto forfettariamente retribuita, che si riferiva alla remunerazione di circa altre sette ore di lavoro alla settimana, corrispondenti al maggior impegno che l’attore avrebbe prestato in occasioni particolari, allorchè nell’osservanza di uno dei turni di servizio, aveva protratto la propria attività fino al momento dell’uscita da tutti i clienti dal locale di lavoro. Inoltre, la pronuncia de qua, nel calcolo e nell’individuazione delle anzidette sette ore, faceva riferimento alle indicazioni della consulenza di parte prodotta in atti, della quale però parte ricorrente nulla precisa, anche se per confutarla, pur facendo essa parte di una motivazione per relationem. Ne deriva pure l’incompletezza della censura inerente ad una diversa quantificazione di orario, oggetto del secondo motivo di ricorso.

Invero, poi, il controllo di logicità del giudizio di fatto, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. sez. 6 – 5, n. 91 del 7/1/2014, secondo cui per l’effetto la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi Cass., n. 15489 del 2007 e n. 5024 del 28/03/2012. V. altresì Cass. 1, civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. Conforme Cass. n. 3881 del 2006. V. ancora Cass. n. 7394 del 26/03/2010, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. In senso analogo v. anche Cass. n. 6064 del 2008. V. inoltre, più recentemente, Cass. 1, civ. n. 16526 del 05/08/2016: il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto).

Invero, lo stesso cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio-, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 3, civ. n. 11892 del 10/06/2016).

Peraltro, quanto poi, alla contestata portata delle testimonianze, sulle quali la Corte di Appello ha motivatamente ritenuto di fondare la propria decisione, premesso che le contrarie asserzioni non risultano accompagnate da integrali e/o comunque sufficienti ed esaurienti correlative riproduzioni o assunzioni, va ricordato che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni testimoniali, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 1, civ. n. 16056 del 2/8/2016. Conformi, tra le varie, Cass. lav. n. 17097 del 21/07/2010, 3, civ. n. 12362 del 24/05/2006 e numerose altre di segno analogo). Pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna alle relative spese del soccombente, tenuto altresì come per legge al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

La Corte RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore della controricorrente, liquidandole in euro tremilacinquecento/00 per compensi professionali ed in cento/00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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