Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13005 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11140-2013 proposto da:

M.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO TREVIA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AIMERI AMBIENTE SRL, in qualità di incorporante la PONTICELLI

SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e

legale rappresentante GIOVANNI ROGGERO, elettivamente domiciliata

in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO CIOCE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO TEMESIO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato MARIO ROMANO per delega;

udito l’Avvocato MAURIZIO TEMESIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.S. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia la Ponticelli s.r.l., chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni prodotti da un incendio, partito da un cassonetto per la raccolta dei rifiuti ed estesosi all’autovettura di sua proprietà, parcheggiata in prossimità di quest’ultimo.

Si costituì in giudizio la società Ponticelli s.r.l., preliminarmente eccependo la nullità dell’atto di citazione per omissione o incertezza dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell’art. 163 c.p.c., risultando indefiniti il petitum e la causa petendi, non avendo il M. precisato a che titolo rivolgesse le proprie doglianze nei confronti della società Ponticelli s.r.l. e conseguentemente quale relazione sussistesse tra il fatto e quest’ultima. Nel merito, la convenuta chiese rigettarsi la domanda attorea poichè infondata in fatto e diritto.

2. Con sentenza n. 269 del 2006, il Tribunale di Imperia accolse la domanda dell’attore e condannò la convenuta società al risarcimento dei danni, liquidati nell’importo di Euro 4.828,88, oltre accessori, ed al pagamento delle spese di lite.

3. Avverso la predetta sentenza, la società Ponticelli s.r.l. ha proposto appello chiedendo, previa sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, la sua integrale riforma con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio. Si è costituito l’appellato, resistendo al gravame.

4. Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 13 marzo 2012, la Corte di Appello di Genova, ha accolto l’appello riformando interamente la sentenza di primo grado e perciò respingendo la domanda risarcitoria proposta dal M., con condanna dell’appellato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

5. Avverso la sentenza M.S. propone ricorso affidato a due motivi. La società AIMERI AMBIENTE s.r.l. ad unico socio, nella sua qualità di incorporante la società Ponticelli s.r.l., si difende con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa ed erronea applicazione della legge, omessa applicazione di specifica norma, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento;

violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. con riferimento all’art. 112 c.p.c., con conseguente violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza del caso fortuito, costituito dalla “condotta dolosa di ignoti, che in ora notturna avevano dato fuoco al cassonetto”.

Secondo il ricorrente, la Corte sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto ha riconosciuto il caso fortuito, previsto come esimente della responsabilità del custode, a norma dell’art. 2051 c.c., senza che la società convenuta ne avesse dedotto tempestivamente e ritualmente la sussistenza. Il ricorrente lamenta che, rilevando d’ufficio l’esimente del caso fortuito, non solo la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., ma avrebbe anche disatteso senza alcuna motivazione quanto affermato dal Tribunale di Imperia sul fatto che, nel caso di specie, la convenuta Ponticelli s.r.l. non avrebbe sollevato l’eccezione nè in comparsa di costituzione nè nei successivi atti difensivi, sicchè sarebbe stata tardiva l’eccezione proposta per la prima volta in comparsa conclusionale.

1.1.- Col secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, “con riferimento all’art. 2051 c.c., art. 112 c.p.c., con conseguente violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, riproponendo, ai sensi di quest’ultima disposizione, la censura, già accennata nel primo motivo, concernente l’omessa motivazione sull’asserita tardività dell’eccezione di caso fortuito, malgrado questa fosse stata rilevata dal Tribunale di Imperia.

2.- I motivi di ricorso non meritano di essere accolti.

Il giudice del gravame ha ritenuto che la condotta dolosa di ignoti, causando l’incendio al cassonetto in ora notturna, abbia provocato il danno lamentato e determinato l’interruzione del nesso causale.

La decisione è conforme a diritto, a essendo stata chiamata la società qui resistente quale custode della cosa che ha prodotto il danno (in quanto concessionaria per la raccolta dei rifiuti e proprietaria del cassonetto), ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.. In proposito, va ribadito che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo (così, da ultimo Cass. n. 18317/15).

2.1.- Nella specie, il giudice di merito ha accertato che il fuoco è stato appiccato di nascosto ed in ora notturna ed ha di conseguenza ritenuto che soltanto una vigilanza ininterrotta avrebbe evitato l’evento, in sè non usuale nè connaturato all’utilizzo del cassonetto.

Corretta è la riconduzione del fatto del terzo, così accertato, alla nozione giuridica del caso fortuito, come sopra delineato quale fatto idoneo ad escludere la responsabilità del custode, in quanto dotato di efficacia causale determinante rispetto alla produzione dell’evento e non evitabile, tenuto conto delle modalità che in concreto caratterizzano l’attività del custode (nella specie, di raccolta dei rifiuti; non potendosi esigere da chi, allo scopo, utilizza il cassonetto, una vigilanza ininterrotta, al punto da evitarne il danneggiamento repentino e non prevedibile, dovuto all’atto vandalico del terzo: cfr. Cass. n.8157/09). Tanto più che, per come accertato dal giudice di merito, un intervento, anche tempestivo, non avrebbe comunque evitato il danno causato all’autovettura parcheggiata dal vicino cassonetto incendiato nottetempo (cfr. anche Cass. n 15720/2011 e n.4476/2011).

3.- Ciò posto, prive di pregio sono le censure del ricorrente basate sull’assunto che il caso fortuito sarebbe oggetto di un’eccezione in senso stretto.

Come già ritenuto da questa Corte, il limite alla responsabilità da cose in custodia rappresentato dal caso fortuito non costituisce materia per eccezioni in senso proprio, sottratte al rilievo d’ufficio. L’art. 2051 c.c. non contempla un’eccezione, ma riconduce il caso fortuito al profilo meramente probatorio (Cfr. Cass. n. 11015/2011). Va in proposito affermato che la prova relativa alla sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale grava sul custode, chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., e perciò questi soggiace alle preclusioni istruttorie;

tuttavia, la sussistenza del caso fortuito non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto, sicchè la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall’art. 167 c.p.c., comma 2.

3.1.- A quanto detto si aggiunga, in primo luogo, che, nel presente giudizio (introdotto con citazione del 22 dicembre 2000), si applica il disposto dell’art. 167 cod. proc. civ. nel testo vigente prima della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, sicchè le (eventuali) eccezioni in senso stretto avrebbero potuto essere proposte fino alla scadenza del termine allo scopo concesso dal giudice ai sensi dell’art. 180 cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis, appunto).

In ogni caso, si rileva che la convenuta società Ponticelli s.r.l., come rimarcato nel controricorso, ha assunto sin dal primo grado di giudizio, già con la comparsa di risposta, una linea difensiva basata, oltre che sul concorso di colpa del danneggiato, anche sul dato incontroverso della derivazione del danno dalla condotta dolosa di ignoti; il che è più che sufficiente ad integrare la deduzione difensiva della sussistenza del caso fortuito.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nell’importo complessivo di Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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