Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13005 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13005 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 508-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MARCHI’ GIUSEPPE;

– intimato avverso la sentenza n. 544/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE

Data pubblicazione: 23/06/2015

DISTACCATA di CALTANISSETTA del 7/03/2011, depositata il
03/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;
udito l’Avvocato Federico Di Matteo difensore della ricorrente che si

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Enna annullava
l’avviso, notificato a Giuseppe Marchi, con il quale era stato accertato
per l’anno di imposta 2001, ai ai dell’Iperf e dell’addizionale
regionale, un maggior reddito pari al contributo dallo stesso percepito,
ai sensi della legge Regione Sicilia n.3/98 art.2, a titolo di “borsa
formativa auto impiego”.
La decisione è stata confermata dalla Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
affermato che l’art_76 della legge regionale n.17 del 28.12.2004, norma
implicitamente riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale con
sentenza n.191/2007, prevedeva espressamente l’assimilazione delle
“borse formative” a quelle di studio ex art.4 della legge 476/84,
pacificamente esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su unico motivo,
l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
Motivi delle decisione
1.

Con l’unico motivo di ricorso —rubricato: violazione e falsa

applicazione degli artt.11 e 47 TUIR, in combinato disposto con l’art.76, legge
regionale 1712004 e 4 legge 476/1984 in relazione all’art.360 c.p.c. n.3 la

ricorrente, premesso che la normativa citata assimila al reddito di
lavoro dipendente le “somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
Rie. 2013 n. 00508 sez. MT – ud. 07-05-2015
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riporta agli scritti.

di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di
addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da
rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante..”,
deduce l’errore commesso dalla C.T.R. siciliana laddove le somme
percepite dall’intimato rientrano nella disposizione di cui all’art.47

legge regionale/ siccome lesiva dei principi costituzionali per essere il
sistema tributario e contabile dello Stato materia di esclusiva potestà
legislativa statale.
2. Il motivo è fondato apparendo, all’uopo, sufficiente ribadire il
principio già espressof in fattispecie analog-afla questa Corte (Cass. ord.
n. 6480/2014) per cui “in materia di IRPEF, il contributo erogato dalla
regione Sicilia, nell’anno 2001, per progetti di formazione
all’autoimpiego deve essere assimilato, ai fini della determinazione del
reddito imponibile e della soggezione alla relativa tassazione, a quelli di
lavoro dipendente secondo la generale previsione dell’art. 47 (ora art.
50) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non esistendo, all’epoca,
alcuna norma dispositiva in senso diverso, o che ne giustificasse la
riconducibilità ad una esenzione, né potendo attribuirsi carattere
retroattivo all’art. 76 della legge reg. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17,
17, che ha esentato le menzionate erogazioni dalla predetta imposta”.
imposta”. Soluzione questa vieppiù corroborata dalla Corte
Costituzionale la quale, con ordinanza n.43 del 10.3.2014, nel
dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art.76 della legge della Regione Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17 ha

p

ha avuto modo di riaffermare il carattere innovativo della stessa

stessa con esclusione di efficacia retroattiva.
3.Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della

sentenza impugnata, che si è discostata dai superiori principi e, non
Ric. 2013 n. 00508 sez. MT ud. 07-05-2015
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TUIR e nessuna valenza può essere riconosciuta alla normativa della

essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della
causa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
4. La particolarità e novità della questione inducono a compensare
integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal
contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 7.5.2015

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e,

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