Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13004 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5928-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI PONTRELLI;

– ricorrente –

contro

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA LETIZIA SERRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 287/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 28/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.A. propone due motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 287/2017 depositata in data 28.8.2017 dalla Corte d’Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, nella causa avverso D.L., con la quale la corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la sua domanda di risarcimento danni proposta contro la D..

2. Questi i fatti, per quanto ancora di interesse: il R., mentre percorreva una strada alla guida della sua moto Honda, veniva coinvolto in un incidente stradale, riportando danni alla persona oltre che al mezzo, allorchè un cane, proveniente a suo dire dalla abitazione della D., gli attraversava repentinamente la strada.

3. La corte d’appello rigettava la sua impugnazione ritenendo che egli non avesse fornito la prova nè che il sinistro si fosse verificato “per colpa” del cane, nè che la convenuta fosse la proprietaria dell’animale. Ascriveva invece la responsabilità del sinistro all’elevata velocità tenuta dal R., che non gli aveva consentito di accorgersi della presenza dell’animale nè di evitarlo.

4. La D. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso.

6. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio non condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal verbale di spontanee dichiarazioni steso dalla polizia municipale subito dopo l’accaduto, in cui la D. aveva ammesso che l’animale si trovava presso di lei da circa un mese, per volontà del figlio, e che l’aveva tenuto con sè in attesa di decidere cosa farne, e in cui la convenuta, odierna controricorrente, precisava che il cane era uscito dal guardino di pertinenza della sua abitazione per seguire il bambino che andava verso lo scuolabus.

Si tratta di dichiarazioni alle quali il ricorrente attribuisce la rilevanza di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, menzionate lungamente nell’atto di appello a fondamento dei motivi formulati ed in relazione alle quali egli segnala che la corte d’appello non si sia minimamente pronunciata, fondando il proprio contrario convincimento esclusivamente sulle contrastanti dichiarazioni rese dalla controricorrente in sede di interrogatorio formale, dalle quali non avrebbe potuto trarre elementi di prova in favore dell’interrogata.

3.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la errata applicazione degli artt. 2052,2054 e 2697 c.c., per non aver la corte inquadrato correttamente la fattispecie nell’ambito della responsabilità oggettiva del custode per fatto lesivo commesso dall’animale in custodia, fondata sul rapporto di fatto con l’animale.

4.11 primo motivo è fondato: il ricorrente ha documentato di aver fondato il proprio motivo di appello sulle prime dichiarazioni rese dalla D. subito dopo il sinistro, e riportate nel verbale della polizia municipale, decisive quanto al rapporto di custodia in quanto la controricorrente in esse dà atto che il cane si trovava nella sua materiale disponibilità, all’interno della sua abitazione, da circa un mese, e descrive come e perchè il cane si fosse allontanato dalla sua abitazione per correre sulla sede stradale al momento dell’incidente: di tutte queste circostanze, determinanti ai fini della decisione, il giudice di appello non dà alcun conto in motivazione, neppure al fine di ritenerle non dirimenti nella sua ricostruzione dei fatti, e fonda la valutazione esclusivamente sulle dichiarazioni rese a molta distanza di tempo dalla D. in sede di interrogatorio formale (in una sede cioè volta a provocare la confessione del dichiarante e non a ricavarne elementi di prova a suo favore), inficiando in tal modo la logica complessiva della motivazione.

5. Anche il secondo motivo è fondato, in quanto la corte d’appello, benchè la causa fosse stata impostata dall’attuale ricorrente in termini di responsabilità per omessa custodia da parte della D. dell’animale che si trovava nella sua sfera di controllo, ha omesso di confrontarsi con la domanda così come proposta, affrontando il diverso tema del difetto di prova della proprietà in capo alla convenuta, in sè inidoneo ad escludere la sussistenza di un rapporto di custodia.

6. Inoltre, la sentenza impugnata è incorsa anche nella violazione degli artt. 2054 e 2052 c.c., in quanto nell’ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario o del custode dell’animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c. comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Pertanto, il mancato superamento della presunzione di responsabilità da parte di uno degli interessati, ovvero l’accertamento in concreto di una sua violazione delle regole di prudenza o delle regole specifiche che presiedono alla circolazione stradale (nella specie, l’eccessiva velocità tenuta dal conducente del motoveicolo) non implica l’esonero da responsabilità dell’altro, se questi a sua volta non abbia vinto la presunzione a suo carico (dando, nella specie, la prova del fortuito) qualora beninteso esistesse la prova di un rapporto con l’animale che presupponesse il dovere di esercitare su di esso il controllo (v. in proposito Cass. n. 5783 del 1997; Cas. N. 4373 del 2016).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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