Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13004 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10545/2013 proposto da:

B.D., (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GIORDANO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 110/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’improcedibilità in subordine

il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza pubblicata in data 20 febbraio 2012, la Corte d’appello di L’Aquila, pronunciando sull’appello proposto da B. D. nei confronti della Fondiaria SAI s.p.a. avverso la sentenza n. 524 del Tribunale di Pescara, depositata il 6 aprile 2005, in parziale riforma della sentenza, accertava l’esclusiva responsabilità del conducente il veicolo non identificato nella produzione dell’incidente occorso al B. il giorno (OMISSIS); condannava la Fondiaria SAI s.p.a., Gestione Sinistri Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in favore del B., quale risarcimento della totalità dei danni subiti, di Euro 56.459,01, oltre accessori; condannava l’appellata al pagamento delle spese del grado. La sentenza era corretta, con correzione di errore materiale, in data 17-4-2012/11-5-2012 mediante indicazione della somma di “Euro 84.394,38”, in luogo di quella erroneamente indicata nel dispositivo, come sopra riportato, di “Euro 56.459,01”.

B.D. propone ricorso con un solo motivo.

Fondiaria – SAI S.p.A.- Gestione Sinistri Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non si difende.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso è improcedibile.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, prevede che insieme col ricorso debba essere depositata, a pena di improcedibilità, “copia autentica della sentenza” impugnata, vale a dire una copia della sentenza che sia dichiarata conforme all’originale da parte del cancelliere del giudice a quo.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che “nel giudizio di cassazione, la copia della sentenza impugnata, che deve accompagnare a pena di improcedibilità il ricorso ex art. 369 c.p.c., può essere dichiarata conforme all’originale solo dal cancelliere presso il giudice a quo, in quanto unico depositarlo dell’originale, autorizzato a spedirne copia autentica secondo il disposto dell’art. 2714 c.c., comma 1 e art. 743 c.p.c.” (così Cass. n. 10008/11 e Cass. n. 1914/09).

3.- Il ricorrente ha depositato una copia della sentenza impugnata che reca in calce un timbro di conformità all’originale, con il relativo sigillo della Corte di Appello – L’Aquila, ma che è privo di sottoscrizione. Per di più esso reca la data apparente del “23/02/2012”, ma è posto in calce all’annotamento da parte del cancelliere, ai sensi dell’art. 288 c.p.c., comma 2, del provvedimento di correzione di errore materiale emesso, per quanto si legge nello stesso annotamento, in data “17-4-2012/11-5-2012”.

La stessa copia, che reca in calce questo annotamento, presenta inoltre, sul retro della seconda pagina, un timbro sottoscritto dal cancelliere nella data apparente del “2302-2012”, attestante l’avvenuta richiesta di copia conforme ed il pagamento dei diritti.

3.1.- Evidente risulta la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, atteso che la copia della sentenza depositata unitamente al ricorso, che è la copia corretta ai sensi dell’art. 287 c.p.c. e segg., non è autentica, in quanto l’attestazione di conformità all’originale non è sottoscritta dal cancelliere e reca una data incompatibile col testo del provvedimento, nel quale risulta annotata l’ordinanza di correzione di errore materiale. La mancanza di sottoscrizione del cancelliere non è sanata dalla sottoscrizione apposta in calce al timbro che si trova sul retro della seconda pagina, poichè relativa ad attestazione diversa dalla conformità all’originale e comunque, a sua volta, recante data incompatibile col contenuto del provvedimento, completo di ordinanza di correzione di errore materiale.

Per di più il ricorso è espressamente riferito alla sentenza “n. 110/2012 del 20.07.2011/20.02.2012 (corretta con provvedimento del 11.05.2012) non notificata” (cfr. pagg. 1-2 del ricorso), sicchè il ricorrente avrebbe dovuto produrre l’originale della sentenza contenente questa correzione.

Invece, unitamente al ricorso non risulta essere stata depositata alcuna copia autentica di questa sentenza corretta, che sia stata rilasciata dal cancelliere del giudice a quo, con spedizione che risulti sottoscritta in epoca successiva all’emissione del provvedimento di correzione.

Il ricorso va perciò dichiarato improcedibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè l’intimata non si è difesa.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

Le anomalie riscontrate inducono a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila per la verifica in ordine all’utilizzazione del timbro e del sigillo della Corte di Appello di L’Aquila privi di sottoscrizione del cancelliere.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Ordina trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila per quanto di competenza in merito ai rilievi svolti nella parte motiva.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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