Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13004 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13004 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 28381-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
STUCCHI LORENZO;

– intimato –

Data pubblicazione: 23/06/2015

avverso la sentenza n. 103/13/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Lombardia, depositata il
19/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lorenzo Stucchi, notaio, propose sette ricorsi avverso altrettanti
avvisi di liquidazione aventi ad oggetto le imposte catastali ed
ipotecarie dovute a seguito della registrazione di sette atti pubblici
costitutivi di trust con conferimento immobiliare. Con tali avvisi
veniva accertata, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, una base
imponibile diversa rispetto a quella di registro, ritenuta, invece,
correttamente liquidata nella misura fissa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi accoglieva,
previa riunione, i ricorsi e la decisione, impugnata dall’Agenzia delle
Entrate, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello, nel riportarsi alla
motivazione della sentenza di primo grado, ribadiva che
l’interpretazione della normativa di riferimento, proposta
dall’appellante, di tassare in misura proporzionale ai fini dell’imposta
catastale ed ipotecarie un atto traslativo della titolarità immobiliare,
tassato in misura fissa ai fini dell’imposta di registro, non poteva essere
condivisa ostandovi il tenore letterale delle disposizioni di cui agli
artt.1, 2, e 10 del dlgs. n.347/90 ove è prevista la regola che la base
imponibile delle imposte ipotecaria e catastale deve essere
commisurata al valore assegnato ai fini dell’imposta di registro.

Ric. 2013 n. 28381 sez. MT – ud. 06-05-2015
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udito l’Avvocato Palatiello Giovanni per la ricorrente.

La Commissione Regionale rigettava anche l’appello incidentale
proposto dal contribuente avverso il capo della sentenza con il quale
erano state compensate le spese processuali.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato
a due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione
1.Con il primo motivo —rubricato: nullità della sentenza per
motivazione apparente in relazione all’art.360, comma 1 n.4 cp.c. la ricorrente

denunzia la sentenza impugnata di motivazione apparente, con
violazione degli artt.111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att.
c.p.c., 1 e 36, comma 2, nn.2 e 4 d.lgs. 546/92, laddove la C.T.R.
aveva confermato la sentenza di primo grado, evocandone l’iter
motivazionale senza minimamente descrivere quale fosse la ratio
decidendi, posta dal giudice di prime cure a fondamento del suo
dictum, e da essa, C.T.R., condivisa.
1.1. Il motivo è, all’evidenza, infondato. Costituisce ius
receptum (di recente ribadito dalle SS.UU di questa Corte con
Sentenza n. 642 del 16/01/2015) il principio per cui la motivazione
“per relationem” si può considerare carente o meramente apparente – e
come tale censurabile in sede di legittimità- solo quando il “decisum” si
fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime
giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati
esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un
controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per
l’impossibilità di individuare la “rado decidendi” (Cass. n.662 del
17/01/2004). E nello specifico, si ritiene legittima la motivazione “per
relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il
giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice,
Ric. 2013 n. 28381 sez. MT – ud. 06-05-2015
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Il ricorrente non ha svolto .attività difensiva.

esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della
pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo
che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva
delle due sentenze risulti appagante e corretto. (cfr.Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 7347 del 11/05/2012; Cass. n.15483 del 11/06/2008).

rinvio alla sentenza di primo grado, laddove il Giudice di appello non
solo ha riportato per esteso il contenuto della prima decisione dando
espressamente atto dei motivi di impugnazione ma, a fondamento della
predetta adesione, ha, anche, svolto motivazioni proprie a
fondamento della decisione assunta, diffusamente argomentando di
non condividere la tesi dell’Ufficio, ostandovi il tenore letterale delle
disposizioni di cui agli artt.1-2-10 d.lgs. 357/90.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicniOne
della legge n.364/89, di ratifica ed esecnione della Convetqione sulla legge,
applicabile ai trusts e sul riconoscimento, adottata a L’Afa il 1.7.85, art. 2.7.11 e
12 della ridetta convenione, art. 1.2.10 d.lgs. 347 / 09 laddove la C.T.R.
aveva ritenuto corretta l’applicazione da parte del Notaio dell’imposta
ipotecaria e catastale in misura fissa per ciascun atto. Secondo la
prospettazione difensiva, infatti, la segregazione dei beni costituiti in
trust faceva sì che si dovesse ravvisare, almeno ai fini tributari, un
sostanziale trasferimento di titolarità di diritti reali su beni e di
ricchezza e ciò anche in considerazione del complessivo trattamento
fiscale del trust che esclude dalla tassazione, ex art.2 di. 262/06 co.47,
il trasferimento dei beni al beneficiario.
2.2 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in
quanto non specifica cosa sia stato costituito nei sette trusts, oggetto di
contenzioso, quale sia lo scopo assegnato ai trusts, chi sia stato
designato come trustee e quali siano i beneficiati degli atti. Né elementi
Rie, 2013 n. 28381 sez. MT – ud. 06-05-2015

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1.2. Nella specie? deve ritenersi insussistente il dedotto acritico

di maggiore chiarezza e’ dato, su detti punti, desumere dall’esposizione
in fatto della sentenza impugnata. (cfr. in fattispecie analoga Cass.
ord.n.5028/15).
3. Ne consegue il rigetto del ricorso
4.Non vi à pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva del

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 6 maggio 2015[0
nsigliere relatore

Il P

ente

ricorrente.

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