Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13004 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 14/06/2011), n.13004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo

Ugonio n. 3, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Castaldo Ciro e

Giovanni Scialpi per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D’.GI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 717/09 della Corte d’appello di Napoli,

depositata in data 21.3.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 28.04.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

IANNELLI Domenico.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- D.C.G. conveniva in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Napoli il datore di lavoro D’.Gi. per ottenere il pagamento di differenze retributive relative al periodo dicembre 1980 – 5 maggio 1989. Nel costituirsi in giudizio D’. eccepiva l’inammissibilità del ricorso e la prescrizione del diritto, contestando nel merito la domanda e spiegando domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso dal dipendente per le non annunziate dimissioni.

2.- Con sentenza 26.4.00 il Tribunale di Napoli condannava D’. al pagamento di L. 27.074.145 e D.C. al pagamento di L. 600.000. A seguito di appello di D’., la Corte d’appello di Napoli con sentenza 20.12.01 dichiarava l’inammissibilità del ricorso di primo grado.

3.- Con ricorso al giudice del lavoro di Napoli proposto il 4.4.02 D.C. proponeva nuova domanda per lo stesso titolo.

Ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale accertava la prescrizione dei crediti maturati fino al 5.2.85 e condannava D’. al pagamento di Euro 13.982,63 per differenze retributive, condannando altresì D.C. a Euro 309,88 per l’indennità di mancato preavviso.

4.- Proponeva nuovamente appello D’. contestando la pronunzia nel merito e per il mancato esame dell’eccezione di prescrizione.

La Corte d’appello di Napoli con sentenza depositata il 21.3.09 accoglieva l’appello ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione, in quanto l’originario ricorso introduttivo (notificato il 5.2.90) aveva efficacia interruttiva solo istantanea, essendosi il giudizio concluso con pronunzia di inammissibilità e non di merito. Dato che il nuovo ricorso fu depositato solo il 4.4.02 e che l’eccepita prescrizione quinquennale doveva ritenersi maturata alla data del 5.2.95, il giudice di appello riconosceva a D.C. solo la somma di L. 3.619.718 a titolo di residuo t.f.r. (data per ammessa da D’.), la quale, detratto l’importo di L. 600.000 dovuto dal dipendente per il mancato preavviso, si riduceva a L. 3.019.718, pari ad Euro 1.559,55.

5.- Proponeva ricorso per cassazione D.C. deducendo violazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.p.c., sostenendo che ai sensi di quest’ultima norma la domanda giudiziale ha efficacia internarti va e che la prescrizione rimane sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, quale che ne sia l’esito; salvo che il giudizio si chiuda con pronunzia di estinzione, nel qual caso ai sensi del terzo comma della norma, rimane fermo solo l’effetto interruttivo istantaneo e la prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione.

Non svolgeva attività difensiva D’..

Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. depositava relazione che, assieme al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

6.- La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che il principio fissato dall’art. 2945 c.c. – secondo il quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio – è applicabile anche nell’ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito, ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, salvo il caso di estinzione del processo (Cass. 17.5.04 n. 9337, nonchè 11.1.06 n. 255).

E’ stato, inoltre, affermato che la domanda giudiziale pervenuta a conoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del diritto, sufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l’esito successivo del giudizio, anche nel caso la domanda sia dichiarata nulla; in tal caso, permane l’effetto della domanda relativo alla sospensione del decorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullità, in quanto tale pronuncia, anche se in rito, è diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, che è la sola idonea a privare la domanda giudiziale dell’effetto sospensivo previsto dall’art. 2945 c.c. (Cass. 23.10.07 n. 22238).

Pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi che sia rimasto fermo l’effetto interruttivo della notificazione dell’originario ricorso e che – in ragione della conseguente sospensione del decorso della prescrizione – la prescrizione stessa riprenda a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di inammissibilità (v. anche Cass. 25.9.97 n. 9400, a proposito di sentenza che dichiara la nullità della domanda).

7.- Non essendosi il giudice di merito attenuto a tali principi, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame facendo applicazione del seguente principio di diritto: la disposizione dell’art. 2945 c.c., comma 2 – per la quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio – trova applicazione anche quando la sentenza non decida nel merito, ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale, salvo il caso di estinzione del processo;

pertanto, nel caso la sentenza abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, rimane fermo l’effetto interruttivo della notificazione del ricorso in questione e, in ragione della conseguente sospensione del decorso della prescrizione, la prescrizione stessa riprende a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza.

Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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