Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13003 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 24/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 13003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.P. in proprio e come liquidatore di C. IN

LIQUIDAZIONE, rappr. e dif. dagli avv. Corrado Roda e dall’avv.

Giulio Cimaglia, elett. dom. in Roma, presso lo studio del secondo,

in viale Marconi n. 57, come da procura in calce all’atto;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del cur. fall.

p.t., rappr. e dif. dall’avv. Daniele Goffi e dall’avv. Vittorio

Cappuccilli, elett. dom. in Roma, presso lo studio del secondo, in

via Flaminia n. 318, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; COSTRUZIONI EDILI

TONELLI S.P.A.; TRA.L.M.E.C. S.R.L.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Brescia 11.4.2013 n. 482/13, in

R.G. n. 18/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 24 marzo 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

uditi gli avvocati Cimaglia per i ricorrenti e Cappuccilli per il

controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società C. s.r.l. in liquidazione ed il suo liquidatore C.P. anche in proprio impugnano la sentenza App. Brescia 11.4.2013, n. 482/2013, in R.G. n. 18/2013, con cui è stato respinto il loro reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società, resa da Trib. Brescia 4.12.2012, su richiesta di alcuni creditori e conseguentemente a coeva pronuncia di inammissibilità del concordatO; cui C. s.r.l. aveva acceduto ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6.

2. Ritenne la corte d’appello che non sussistevano le condizioni per la revoca del fallimento, sulla premessa che: a) la società, dopo essere stata attinta da due istanze di fallimento, depositava il 16.10.2012 domanda di concordato con riserva, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, quale introdotto dal D.L. n. 83 del 2012; b) il tribunale, nel fissare il termine per il deposito di piano, documentazione e proposta, gravava la ricorrente degli oneri informativi periodici di cui al comma 7 art. cit., in particolare prescrivendo la redazione di una situazione patrimoniale al 30.9.2012, nonchè un aggiornamento mensile, a scadenza di dieci giorni per ciascun adempimento; c) convocata la società, per non avere essa ottemperato alle scadenze, il tribunale, dopo contestazione della mancanza, dichiarava inammissibile il concordato, L. Fall., ex art. 162 e in pari data pronunciava il fallimento; d) anche per la corte d’appello, il ritardo della società nell’aggiornare la situazione patrimoniale di ottobre 2012, rendicontata solo il 19 novembre e per fax, dunque non con deposito di atto in cancelleria come prescritto, si correlava al necessario adempimento previsto, per ogni genere di concordati e tenuto conto che già la norma ne indicava il compimento senza discrezionalità; e) secondo la sentenza, la natura pur ordinatoria dei termini dati avrebbe dovuto imporre al debitore una previa richiesta di proroga, altrimenti configurandosi il loro rispetto come del tutto incerto, nè apparendo confacenti, ed essendo anzi indizianti di gravità, le ragioni di disfunzioni organizzative interne addotte a giustificazione del ritardo; f) l’apprezzamento dell’inadempimento si completava con il rilievo che dalla relazione mancavano un conto economico mensile, un rendiconto finanziario mensile, nonchè la relazione sull’andamento della gestione mensile, anche secondo canoni di completezza; g) sussistevano infine i presupposti soggettivi ed oggettivi – per il fallimento, come ricavabile dalle istanze e dalla stessa domanda di concordato.

3. Il ricorso è su quattro motivi, ad essi resistendo con controricorso il fallimento. Il fallimento ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., art. 161, comma 8, avendo erroneamente la corte conferito valore indefettibile, in punto di modalità di trasmissione delle informazioni, al deposito dell’atto di cancelleria, invece che al fax con cui comunque esso era pervenuto all’ufficio, in ciò realizzandosene la funzione, come peraltro già accaduto con una prima comunicazione.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione ancora della L. Fall., art. 161, comma 8, trattandosi di termine – per gli oneri informativi che non è perentorio, per cui l’atto processuale, benchè posto in essere dopo la scadenza non prorogata del termine ordinatorio, resta valido, altrimenti violandosi anche il favor debitoria ispiratore dell’istituto e considerata la non gravità comunque del ritardo.

3. Con il terzo motivo si deduce che la corte non ha considerato, nell’interpretazione della L. Fall., art. 161, comma 8, la oggettiva impossibilità della prestazione richiesta, quale causa non imputabile al debitore, con sanatoria peraltro avvenuta, posto che gli adempimenti fiscali e di contabilizzazione interna hanno scadenze al 15 e al 10 del mese seguente, ciò reagendo sulla materiale esigibilità della prestazione.

4. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., art. 161, comma 8 e L. Fall., art. 162, commi 2 e 3, rilevandosi l’abnormità degli obblighi informativi rispetto alla fattispecie di concordato e la non importanza dell’inadempimento, anche tenuto conto che la loro imposizione non è un obbligo per il tribunale.

5. I motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto connessi ed il ricorso è inammissibile, avendo i ricorrenti – al di là della configurazione denominativa – omesso di censurare specificamente la sentenza per la ratio decidendi in cui dà atto del rilievo non trascurabile sia del ritardo nella comunicazione degli atti di rendiconto sia della incompletezza di quanto inviato in relazione alle esigenze della stessa procedura.

6. Osserva invero il Collegio che nessuna emenda può recarsi alla sentenza, nel punto in cui essa, muovendo dalla doverosità dell’espletamento informativo posto dalla L. Fall., art. 161, comma 8, nel testo ratione temporis vigente, ha considerato indefettibile tanto l’adempimento quanto la sua prescrizione ad opera del tribunale. Si tratta di istituto coevo all’impianto originario del concordato con riserva, come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012 (convertito dalla L. n. 134 del 2012), con evidente funzione di bilanciamento sin da allora rispetto alla discrezionalità gestoria permessa al debitore nel periodo in cui, pur conseguendo ogni blocco delle azioni dei creditori, il suo statuto di protezione gli consentiva di non rendicontare l’attività preparatoria del piano: gli oneri informativi costituirono dunque le prime forme di controllo tipizzato sulle attività d’impresa, in attesa dello scioglimento della riserva entro il termine fissato ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, da condursi mediante una dettagliata acquisizione dei movimenti e delle operazioni, nonchè della situazione patrimoniale.

7. Se pertanto nessuna discrezionalità consentiva di eludere la fissazione giudiziale dei predetti obblighi già con il decreto di cui alla L. Fall., art. 161, comma 6, primo periodo, come evincibile dalla locuzione impiegata (“il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici”), la parametrazione in concreto delle necessità di sorveglianza dell’impresa rinveniva il proprio riferimento, essenziale ed unitario, nella commisurazione del termine per lo scioglimento della riserva (con l’eventuale proroga), nel contenuto e nelle modalità degli obblighi informativi stessi (con la necessità di includere comunque una rendicontazione sulla gestione finanziaria) e nella periodicità di tale adempimento, oltre che nelle autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione. Al punto che la stessa disciplina di riforma del 2012 individuò precise reazioni ordinamentali, in chiave di inammissibilità della domanda, per le corrispondenti omissioni, con il rinvio alla L. Fall., art. 162, commi 2 e 3, come avvenuto nella fattispecie.

8. Nella vicenda, il giudice di merito ha condotto un motivato apprezzamento della violazione degli obblighi informativi, dando così rilievo sia al ritardo, sia alla modalità di trasmissione non conforme a quanto prescritto, sia alla incompletezza o assenza di conto economico mensile, rendiconto finanziario e relazione sull’andamento della gestione, prendendo altresì posizione sulla tipologia del concordato che, per quanto “liquidatorio”, non esonerava il debitore dall’assolvere a quella collaborazione informativa qualificata imposta dal tribunale tra i suoi doveri, anzi esaltata laddove l’affitto di un ramo d’azienda induceva ad un innalzamento della predetta esigenza di adeguatezza informativa.

9. Tale ultimo punto, come premesso, non solo non ha rinvenuto una puntuale impugnazione, ma esprime un quadro giustificativo della decisione ora assistito dal principio, che qui si ribadisce, per cui “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. s.u. 8053/2014).

10. L’indefettibiltà della citata reazione ordinamentale (l’inammissibilità della domanda di concordato con riserva) orienta dunque, proprio per il suo rigore, anche l’interpretazione delle violazioni quando constatate, assumendo esse rilievo per la loro obiettiva verificazione. Ne consegue, a questa stregua, che la citata affermazione della corte di essenzialità dell’inadempimento assorbe e supera ogni questione sulle cause giustificative di esso.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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