Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13003 del 23/06/2016
Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 23/06/2016), n.13003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24876/2013 proposto da:
V.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA D. CUCCHIARI 57, presso lo studio dell’avvocato CAMILLO
TOSCANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO BIONDO
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Direttore sinistri, legale
rappresentante pro tempore, Sig. P.M., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio
dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
COMUNE FUSCALDO, M.S., L.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 923/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 05/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/03/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato GABRIELA FEDERICO per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il V., investito mentre circolava a bordo del suo ciclomotore dalla vettura condotta dalla proprietaria M., citò in giudizio risarcitorio quest’ultima, la BNC Ass.ni spa, il L. (che aveva sottoscritto la polizza assicurativa), nonchè il Comune di Fuscaldo (per non aver provveduto ad apporre idonea segnaletica sul bivio dove s’era verificato l’impatto).
Il Tribunale di Paola respinse le domande proposte nei confronti del Comune e del L., accertò la responsabilità del sinistro nella misura del 25% a carico della M. e la condannò al risarcimento dei danni in favore dell’attore. In particolare, rilevò che il V. aveva svoltato a sinistra per immettersi nella via da cui proveniva l’autovettura condotta dalla M. senza avvedersi, per sua stessa ammissione, che si trattava di strada a doppio senso di circolazione e senza, quindi, guardare nella direzione da cui proveniva il veicolo, che tentava un’inutile sterzata a sinistra senza riuscire ad evitare lo scontro. La Corte d’appello di Catanzaro ha riformato la prima sentenza solo in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale, facendo applicazione delle tabelle milanesi (invece di quelle romane utilizzate dal primo giudice) ed incrementando la posta risarcitoria.
Propone ricorso per cassazione il V. attraverso cinque motivi.
Resiste con controricorso la HDI Ass.ni spa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi censurano la violazione di legge ed il vizio della motivazione.
In particolare, nei primi due motivi si sostiene che il giudice avrebbe dovuto accertare l’intera responsabilità della conduttrice dell’autovettura, o “quantomeno” ritenere la responsabilità del 50% a carico di ciascuna delle parti conducenti. Il terzo motivo sostiene che il giudice avrebbe dovuto accertare la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c.. Il quarto motivo sostiene che se è vero (come afferma la sentenza) che la circolazione può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di segnali, essendo comunque regolata dal codice della strada, la responsabilità dovrebbe essere tutta addossata alla conducente del veicolo, posto che il V., provenendo da destra, aveva il diritto di precedenza. Il quinto motivo sostiene che l’attore ha dimostrato tutti i fatti che costituiscono il fondamento dell’azione, sicchè il giudice avrebbe dovuto accertare la totale responsabilità della M. oppure “in extremis” la responsabilità concorrente.
Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi, benchè formalmente svolti sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione, tendono in realtà ad ottenere dalla Corte di legittimità la nuova e diversa valutazione delle prove emerse in atti, prospettando, dunque, questioni di puro merito che sono state tutte già affrontate e risolte dai giudici di merito con motivazione giuridicamente e logicamente corretta.
Il ricorrente va condannato a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016