Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13003 del 14/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 14/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 14/06/2011), n.13003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso lo
studio dell’avv. PESSI Roberto, che la rappresenta e difende per
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.G.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2297/2008 della Corte d’appello di Lecce,
depositata in data 18.12.2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 28.04.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
iannelli Domenico.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1.- M.G.R. chiedeva al giudice del lavoro di Lecce di dichiarare nullo il termine apposto a tre contratti di assunzione alle dipendere di Poste Italiane s.p.a. per i periodi 24.6-30.9.98, 1.6-31.7.99 e 1.7-30.9.02.
2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal richiedente, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata in data 18.12.08, accoglieva l’impugnazione.
Il giudice rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda.
Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, riteneva che nella specie il termine fosse illegittimamente apposto al contratto stipulato il 23.6.98 per il periodo 24.6-30.9.98, con conseguente instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e obbligo del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate a titolo di risarcimento dalla notifica del ricorso introduttivo.
3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione. Non svolgeva attività difensiva M..
Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. depositava relazione che, assieme al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata al difensore costituito.
4.- I motivi dedotti da Poste Italiane s.p.a. possono essere così sintetizzati:
4.1.- violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 dell’art. 1362 c.c. e segg. e 8 ccnl 26.11.94, nonchè degli accordi 25.9.97, 16.1.98 e 27.4.98, contestandosi l’interpretazione della contrattazione collettiva cui è pervenuto il giudice di merito (motivo 1);
4.2.- vizio di omesso esame, non avendo la Corte considerato la difesa del datore che il rapporto di lavoro si fosse risolto per mutuo consenso, dato che il tempo trascorso tra cessazione del rapporto e offerta della prestazione (deposito ricorso 30.3.04) costituiva indice di disinteresse ad affermare la nullità del termine (motivo 2);
4.3.- violazione delle normativa in materia dì risarcimento e di corrispettività delle prestazioni, sottolineandosi che l’attrice avrebbe dovuto provare l’entità del danno e che avrebbe avuto diritto alle retribuzioni a titolo risarcitorio solo dal momento della offerta della prestazione (motivo 3);
4.4.- violazione degli artt. 210 e 421 c.p.c., in punto di aliunde perceptum, in quanto la Corte di merito, pur richiestane, ha omesso di provvedere circa l’esibizione di documentazione idonea a determinare i corrispettivi percepiti dal lavoratore per attività eventualmente svolte alle dipendenze di terzi (motivo 4).
5.- Come riferito nella parte espositiva, il giudice di appello ha affermato che è colpito da nullità del termine il contratto stipulato per il periodo 24.6-30.9.98. Parte ricorrente, invece, fa riferimento a contratti stipulati con lo stesso dipendente per periodi successivi, solo due dei quali erano oggetto della domanda originaria anche se non presi in considerazione dal giudice.
Tale impostazione rende inammissibile il ricorso, in quanto i motivi formulati non colpiscono il decisum della sentenza impugnata e, comunque, ove accolti, non consentirebbero la richiesta riforma.
6.- Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, nulla statuendo in punto di spese.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011