Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13002 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13002 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 14450-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SCELSA POMPEO SCLPMP51L30D643N, AUGELLI LUIGI,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35
presso lo studio dell’Avv.Bruno Materazzo —Studio VESSALLI E

Data pubblicazione: 23/06/2015

ASSOCIATI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANFRANCO
D’ANDREA giusta procura speciale a margine del controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 51/26/2010 della COMMISSIONE

DISTACCATA di FOGGIA del 29/01/2010, depositata
1’01/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del.
06/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;
udito l’Avvocato Giovanni Palatiello difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede raccoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pompeo Scelsa e Luigi Augelli proposero distinti ricorsi avverso
gli atti di diniego, per avere riconosciuto il diritto al rimborso di
somme trattenute dal datore di lavoro, a titolo di Irpef su incentivi
all’esodo, in applicazione della tassazione più favorevole prevista dal
comma 4 bis dell’art.19 dpr 600/73 in quanto l’esodo era stato
concordato in epoca antecedente all’entrata in vigore della novella
legislativa.
La Commissione Tributaria Provinciale accolse i ricorsi,
rigettando preliminarmente l’eccezione di tardività delle istanze, in
applicazione della normativa contenuta nel regime transitorio come
introdotto dall’art.36, comma 23, del dl. 223/2006 e dell’intervenuta
ordinanza della Corte di Giustizia del 16.1.2008. Le decisioni,
appellate dall’Agenzia delle Entrate, venivano confermate, previa
riunione delle impugnazioni ,dalla Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, sezione distaccata di Foggia, con la sentenza indicate in
epigrafe.
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TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA-SEZIONE

In particolare, il Giudice di appello rilevava che, indipendentemente
da ogni altra questione, risultava in atti che alle ritenute subite nel 2002 a titolo di
itpef a tassazione separata, aveva fatto seguito, nel 2006, una richiesta dell’Ufficio
di versamento a saldo, regolarmente effettuato dai contribuenti il 10.7.2006 e Ciò
rendeva, comunque tempestiva la richiesta di rimborso avanzata entro il termine di

Nel merito, poi, la CTR”rEhe ai contribuenti, i quali avevano
cessato il rapporto di lavoro prima del 4/7/2006 allorchè avevano
compiuto i SO anni di età ma non ancora i 55, andasse applicata la
ritenuta di acconto sul TFR con la riduzione del 50% ,come previsto
per le, donne) in ossequio alla ordinanza della Corte di Giustizia
Europea del 16/1/2008.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione, con due motivi,
l’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti resistono con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo —rubricato: nullità della sentenza e/ o del
procedimento ex artt.57 dlgs.n.546/ 92 in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.- la
ricorrente, premesso che i ricorsi introduttivi erano stati proposti
nell’agosto e nel luglio 2007 e che la richiesta di somme scaturenti dalla
liquidazione automatizzata risaliva al giugno 2006, deduce l’errore
commesso dalla C.T.R. laddove aveva deciso sulla tempestività delle
istanze sulla base di un’ eccezione fondata su un fatto (il versamento a
saldo) nuovo rispetto a quelli prospettati in prima istanza.
2.Con il secondo motivo —rubricato: violazione e falsa
applicazione dell’art.37 del d.pr. 600/73 in relazione all’art.360 I
comma n.3 c.p.c.- si deduce l’erroneità, in ogni caso, della sentenza
impugnata nel capo in cui era stata riconosciuta la tempestività delle
istanza di rimborso perché effettuate entro il termine del versamento
Ric. 2010 m 14450 sez. MT ud. 06-05-2015
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legge di 48 mesi a decorrere dal versamento del saldo.

,.,

del saldo (effettuato su richiesta dell’Ufficio) laddove, nel caso in
specie, il fatto giuridico dell’indebito si verifica al momento del
prelievo effettuato dal sostituto.
3.11 primo motivo è fondato. In tema di contenzioso tributario,
l’oggetto del dibattito processuale è delimitato da un lato dalle ragioni

specifici motivi di impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso
introduttivo. In particolare, poi, quando, come nella specie, il
contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di
rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna
delle ipotesi che legittimano il rifiuto, così come l’Amministrazione
può difendersi ” a tutto campo” non essendo vincolata ad una
specifica motivazione di rigetto (cfr.Cass. n.11682/2007; id.n. 21314
del 2010). Ne consegue, nella fattispecie, che, essendo stata, per come
è incontestato, l’eccezione di decadenza formulata
dall’Amministrazione sin dal primo grado di giudizio, la
controeccezione sollevata dal contribuente di un fatto preesistente
avente effetto estintivo del fatto costitutivo (quale il versamento del
saldo) dedotto per la prima volta in grado di appello non può ritenersi
mera difesa ma costituisce inammissibile ampliamento del thema
decidendum.
4.L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del
secondo, in ogni caso, anch’esso fondato alla luce del pacifico
orientamento di questo Giudice di legittimità (ribadito di recente in
fattispecie analogo da Cass. n. 27136 del 19/12/2014) secondo cui in
caso di ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro (nella specie,
sulle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo), il termine di
decadenza ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per la
presentazione dell’istanza di rimborso in caso di versamenti diretti
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di fatto e di diritto esposte nell’atto impugnato, e, dall’altro dagli

decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto
derivi da un’eccedenza delle somme anticipatamente corrisposte
rispetto all’ammontare del tributo complessivamente dovuto al
momento del saldo ovvero alla successiva determinazione in via
definitiva delran” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre

ove questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o
totalmente non dovuti, poiché, in tale ipotesi, l’interesse e la possibilità
di richiedere il rimborso sussistono sin dall’inizio.
5.1n conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, essendo incontestato in atti che le ritenute vennero operate nel
febbraio 2002 e le richieste di rimborso presentate il 17 maggio 2007,
la controversia può essere decisa nel merito alla luce dei principi fissati
dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14 con il
rigetto dei ricorsi introduttivi proposti dai contribuenti.
Il recente intervento delle Sezioni Unite sulla materia induckagé a
compensare integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i
gradi del giudizio.

P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e non
essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto rigetta i ricorsi
introduttivi dei contribuenti.
Spese di tutti i gradi compensate.
Così deciso in Roma il 6/5/2015
on i _Erre

non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto

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