Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13002 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA GERIT s.p.a.. Agente della riscossione per la Provincia di

Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19,

presso l’avv. Fabio Francesco Franco, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.S. e AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio Roma (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 33/29/09, depositata il 12 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 maggio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Equitalia Gerit s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 33/29/09, depositata il 12 febbraio 2009, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello – notificato a mezzo posta – della società, in quanto non risultava la prova dell’avvenuto deposito dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che aveva pronunciato la sentenza impugnata, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 7, (convertito nella L. n. 248 del 2005).

Il contribuente O.S. e l’Agenzia delle entrate non si sono costituiti.

2. Il ricorso, con il quale si censura l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente infondato, avendo questa Corte già avuto occasione di affermare il principio secondo il quale l’omissione – che la ricorrente non contesta – del deposito di copia dell’appello presso la segreteria del giudice a quo (del quale deposito occorre evidentemente fornire prova) comporta l’inammissibilità dell’appello stesso; e si è anche precisato che la mancata indicazione del termine entro cui detto adempimento va eseguito non può che essere colmata mediante l’applicazione del termine di trenta giorni stabilito dal medesimo art. 53 – attraverso il rinvio all’art. 22 – per il deposito dell’appello presso la segreteria del giudice ad quem (Cass. nn. 8388 e 21047 del 2010).

Alle stesse conclusioni è, d’altronde, pervenuta anche la Corte costituzionale (sentenza n. 321 del 2009 e ordinanza n. 43 del 2010), la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma de qua in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato della ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, in particolare, e con riguardo al contenuto dell’anzidetta memoria, deve osservarsi che il giudice a qua, nel dichiarare inammissibile l’appello in ragione della mancanza, nel fascicolo dell’appellante, della ricevuta della presentazione dell’appello alla segreteria della CTP di Roma, non ha considerato l’allegazione della ricevuta, in sè, come condizione di ammissibilità dell’appello, ma ha inteso semplicemente rilevare il difetto di prova del deposito di copia dell’atto presso la segreteria del giudice di primo grado, prova il cui onere – come detto nella relazione – non può che ricadere sulla parte appellante;

che, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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