Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13001 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33595-2018 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI

PAULUCCI DE’ CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato CINZIA

AMMIRATI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO

GALLO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 846/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GORGONI

MARILENA.

Fatto

RILEVATO

che:

I.C. ricorre per la cassazione della sentenza n. 846/2018, della Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata il 4 maggio 2018, articolando un solo motivo.

Il ricorrente espone in fatto che, mentre era alla guida di un ciclomotore Piaggio, in data 12 giugno 2008, intorno alle 15.30, al fine di evitare l’urto frontale con una autovettura proveniente dall’opposto senso di marcia che aveva invaso la sua corsia, perdeva il controllo del mezzo, cadeva e finiva in un canale di scolo di acqua piovana, riportando gravi lesioni personali.

L’auto investitrice si allontanava repentinamente dal teatro dell’incidente e non veniva identificata, neanche in seguito.

I.F.L. e F.M.L., nella veste di titolari della responsabilità genitoriale nei confronti della giovane vittima, convenivano, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, INA Assitalia S.p.A., ora Generali Italia S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, trattandosi di danni derivanti da sinistro cagionato da veicolo non identificato, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dal figlio, oltre agli accessori di legge ed alle spese processuali.

Con sentenza n. 10/16, il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda attorea, attribuendo ai conducenti coinvolti eguale responsabilità in ordine alla causazione del sinistro, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, condannava l’impresa di assicurazioni designata al pagamento di Euro 43.666,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria, e poneva a suo carico le spese di lite.

La decisione di prime cure veniva impugnata davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro da I.C. che lamentava l’illegittima affermazione della sua responsabilità nella misura del 50%, derivante, a suo avviso, da una erronea valutazione delle complessive risultanze istruttorie, dalla violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, nonchè degli artt. 140 e 143 C.d.S., ed insisteva per la modifica della sentenza impugnata in favore di una pronuncia di totale responsabilità o di prevalente responsabilità nella misura dell’80% in capo al conducente dell’auto rimasta sconosciuta, con condanna della impresa assicuratrice designata al pagamento dei danni nella misura corrispondente.

La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, rigettava il gravame, confermava la pronuncia impugnata, con diversa motivazione, escludendo la presunzione di eguale responsabilità dei conducenti dei veicoli ed attribuendo al ricorrente un concorso di colpa nella misura del 50% in applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1; compensava le spese del grado.

La parte intimata Generali Italia s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente, in vista dell’odierna Camera di Consiglio, ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, e degli artt. 140,141 e 143C.d.S. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per illegittima affermazione di concorso colposo nella misura del 50% in capo alla vittima in ordine al sinistro per cui è causa.

La tesi ivi esposta è che: a) erroneamente il giudice a quo abbia dedotto dalle risultanze di causa che la vittima non procedesse all’interno della sua corsia di marcia; b) se la strada era larga 9 metri, la linea di mezzeria era collocata a 4,5 dal margine, il conducente del ciclomotore, le cui striature era state rinvenute a 3,10 m dal margine della strada, secondo la prospettazione del ricorrente, ciò significava che egli procedeva all’interno della sua corsia di marcia; c) posto che l’art. 141 C.d.S., comma 2, impone al conducente di tenere una velocità che gli consenta di mantenere il controllo del proprio mezzo e di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, l’accertamento giudiziario della violazione della regola cautelare avrebbe dovuto far riferimento a parametri tecnici precisi circa quale dovesse essere la velocità adeguata allo stato dei luoghi; d) in ossequio al principio di causalità della colpa, secondo cui il mancato rispetto di una regola cautelare di comportamento da parte di uno dei soggetti coinvolti in una fattispecie colposa non è sufficiente ad affermarne la responsabilità concorrente per l’evento dannoso verificatosi, se non si dimostri l’esistenza in concreto del nesso causale tra la condotta violatrice e l’evento, ad avviso del ricorrente, il giudice a quo non avrebbe dovuto presumere la ricorrenza della causalità tra la condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada per violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza – nel caso di specie la sua per non aver rispettato il limite di velocità – e l’evento dannoso, ove fosse risultato che esso si sarebbe ugualmente prodotto – data l’invasione della corsia di marcia dell’auto antagonista – e non si fosse raggiunta la prova che la regola cautelare violata fosse specificamente volta ad evitare proprio il rischio verificatosi.

Il motivo è inammissibile.

Per suo tramite il ricorrente vorrebbe pervenire alla dimostrazione della violazione dell’art. 1227 c.p.c., comma 1, sollecitando un riesame delle risultanze relative alla quaestio facti. Lo fa innanzitutto senza identificare in modo puntuale la motivazione criticanda e, quindi, costringendo questa Corte a ricercare ciò che in essa potrebbe corrispondere all’oggetto della critica.

Tanto evidenzia una prima ragione di inammissibilità, in quanto il motivo di ricorso per cassazione deve identificare la motivazione che vorrebbe sottoporre a critica; costituisce orientamento consolidato da ribadire che il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 e che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4; dovendo i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato, l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di Adiritto. (ex plurimis cfr. n. 7074 del 2017 che in motivazione, ha ribadito il consolidato principio di diritto [NDR: testo originale non comprensibile].

Quand’anche si prescindesse dalla 5uperiore causa di inammissibilità, dovrebbe rilevare che:

a) quanto enunciato al punto n. 1 in ordine all’avere la Corte territoriale sostenuto che il ciclomotore viaggiasse a metri 3,10 dal margine della strada non trova corrispondenza in quel che si legge nella sentenza, la quale, invece, ha affermato che il mezzo viaggiava “spostato verso il centro della carreggiata”, inferendolo, fra l’altro, dal fatto che “le striature del motociclo (caduto dopo la brusca sterzata verso destra) si trovano a mt 3,10 dal margine della strada”; di conseguenza, la prima parte del motivo è inammissibile, in quanto non si correla alla motivazione della sentenza e non ne coglie la ratio;

b) anche l’affermazione sub 2, in ordine alla genericità dell’affermazione della sentenza circa la velocità del motociclo, si rivela priva di pertinenza, in quanto la sentenza ha sostenuto che il motociclo dopo la caduta riuscì a continuare la sua corsa per diverse decine di metri: tale motivazione, che esprime l’assunto della Corte territoriale in ordine alla velocità eccessiva, viene ignorata, sicchè il motivo in parte qua è inammissibile per le ragioni già rilevate richiamando Cass. Sez. un. N. 7074/ del 2017.

c) infine, tutti gli sforzi difensivi del ricorrente si sono indirizzati verso la formulazione di una tesi – quella della causalità della colpa – omettendo di considerare che – stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile (Cass., Sez. Un., 11/01/2008, n. 581) – i principi che governano l’accertamento del nesso di causa in ambito penale – ove vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” – sono differenti da quelli utilizzabili in una controversia civile ove, al contrario, l’accertamento del nesso di causa si attesta sulla regola probatoria del “più probabile che non”.

2. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

3. Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo l’impresa assicuratrice svolto in questa sede attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla liquida per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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