Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13001 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 02/03/2016, dep. 23/06/2016), n.13001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23500/2014 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO TOMASELLI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 107, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

GELERA, rappresentata e difesa dall’avvocato DIEGO ALFREDO

CINQUETTI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.A., G.G.G., G.M.G.,

GR.RO. DECEDUTA E PER ESSA EREDI IMPERSONALMENTE

COLLETTIVAMENTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1109/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato DANIELE MANCA BITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Bergamo G.A.G., A., G.G., Ro. e M.G. convennero in giudizio il proprio fratello G.R. e – sulla premessa di avere in precedenza promosso un giudizio davanti alla Sezione ordinaria del Tribunale di Bergamo, nei confronti del medesimo G.R., per chiedere la divisione giudiziale di un fondo rustico pervenuto a titolo di successione ereditaria del defunto padre G.M., nonchè lo scioglimento della comunione – chiesero che fosse dichiarata l’inesistenza di un qualsivoglia contratto agrario tra loro e il convenuto, con conseguente ordine di rilascio del fondo detenuto senza titolo e condanna del convenuto al risarcimento dei danni.

A supporto della domanda esposero che l’unica persona che aveva coadiuvato il padre nella conduzione del fondo era la ricorrente G.A. e che comunque, nella denegata ipotesi che fosse riconosciuto esistente un contratto agrario come eccepito da G.R. nel giudizio divisorio, invocando della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49 – esse avevano intimato regolare disdetta con atto del 29 ottobre 2002, chiedendo il rilascio del compendio a decorrere dall’11 novembre 2003. Aggiunsero, quindi, che il contratto doveva ritenersi cessato per decorso dei quindici anni fissati dalla legge e che, ad ogni modo, il convenuto non aveva mai versato alcunchè a titolo di canone, per cui sussisteva il grave inadempimento che, ai sensi dell’art. 5 della legge citata, giustificava la risoluzione dell’ipotetico contratto agrario.

Si costituì in giudizio il convenuto il quale – sulla premessa di avere sempre svolto l’attività di coltivatore diretto nell’azienda di famiglia, prima coadiuvando il padre e poi da solo, e di avere promosso un separato giudizio nei confronti delle sorelle per ottenere il riscatto speciale delle loro quote, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 10 – chiese che il giudizio fosse sospeso per pregiudizialità e, nel merito, che tutte le domande fossero rigettate.

Il Tribunale, con ordinanza del 18 febbraio 2005, sospese il giudizio in attesa della definizione di quelli di divisione ereditaria e di riscatto speciale. Indi, passata in giudicato, a seguito di pronuncia della Corte di cassazione, la decisione sul giudizio di divisione, le attrici riassunsero il giudizio davanti al medesimo Tribunale di Bergamo il quale, con sentenza del 28 marzo 2013, accolse la domanda, accertò l’inesistenza di un contratto di affitto in capo a G. R. e, sulla base dell’intervenuta divisione, condannò il convenuto al rilascio del fondo, respingendo la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalle sorelle.

2. Avverso la pronuncia del Tribunale ha proposto appello G. R. e la Corte d’appello di Brescia, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 7 ottobre 2013, ha rigettato l’appello senza emettere pronuncia sulle spese, attesa la contumacia degli appellati.

Ha osservato innanzitutto la Corte territoriale che l’appellante nulla aveva provato in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 49 e che i capitoli di prova dedotti al riguardo erano “generici e valutativi, e certamente non sufficienti al fine di fornire la prova del possesso dei requisiti di legge”.

Tanto premesso, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di appello col quale G.R. aveva chiesto che il giudizio fosse sospeso in attesa della definizione dell’altro avente ad oggetto il riscatto speciale ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 10, in quanto “l’accertamento dell’esistenza di un contratto di affitto costituitosi ex lege alla morte del padre è questione rispetto alla quale la successiva domanda di riscatto speciale non riveste carattere di pregiudizialità”.

La sentenza ha poi precisato che l’appellante non aveva dedotto alcunchè per contestare l’intervenuta scadenza del contratto per intimazione di tempestiva disdetta e che, in relazione alla morosità, l’unico capitolo di prova era generico ed inammissibile.

D’altra parte, il passaggio in giudicato della sentenza che aveva pronunciato lo scioglimento della comunione, dato il carattere retroattivo della medesima, rendeva priva di fondamento “ogni considerazione che avesse come presupposto la comunione del fondo”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia propone ricorso G.R. con atto affidato a quattro motivi ed affiancato da memoria.

Resiste con controricorso G.A..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), nullità della sentenza per omessa motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 421 c.p.c., ed omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio, in ordine alla mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata, a fronte della doglianza sollevata nell’atto di appello in ordine alla mancata ammissione delle richieste istruttorie da parte del Tribunale, ha dichiarato che i capitoli di prova erano inammissibili per genericità. La Corte d’appello, invece, avrebbe dovuto senz’altro motivare sulle ragioni della presunta genericità. Sussisterebbe, pertanto, omissione di pronuncia, tanto più significativa in quanto nel rito del lavoro, applicabile alla controversia in esame, vi sono poteri officiosi del giudice. La Corte d’appello, invece, avrebbe dovuto “senz’altro” ammettere le richieste istruttorie, volte a dimostrare che il G. aveva coltivato sempre il fondo in questione, determinando così la situazione prevista dalla L. n. 203 del 1982, art. 49.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito, come si è detto, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova richiesti dall’odierno ricorrente. A fronte di tale motivazione, il motivo in esame continua ad essere anch’esso generico, senza indicare nè quando, nè come le prove siano state richieste, nè quale ne fosse il contenuto, sicchè il Collegio non è posto in condizioni di valutare la decisività delle prove non ammesse e, quindi, l’eventuale errore commesso dal giudice di merito (v., tra le altre, le sentenze 17 maggio 2007, n. 11457, e 4 marzo 2014, n. 4980).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), nullità della sentenza per omessa motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in ordine alla mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto il riscatto agrario speciale.

Osserva il ricorrente che la sentenza in esame non avrebbe fornito alcuna giustificazione in ordine al rigetto dell’istanza di sospensione, con conseguente nullità della sentenza medesima. La controversia di riscatto agrario avrebbe carattere pregiudiziale rispetto a quella avente ad oggetto la declaratoria di cessazione del contratto di affitto agrario e la condanna al rilascio del fondo occupato; e, del resto, il giudizio di riscatto agrario non è ancora definitivo, perchè la sentenza emessa dalla medesima Corte d’appello è stata impugnata col ricorso per cassazione.

2.1. Il motivo non è fondato.

Rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere e traducendosi, anzi, in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione. Pertanto, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che quest’altra causa è tuttora pendente e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto (sentenze 1 agosto 2007, n. 16992, e 10 novembre 2015, n. 22878).

Nel caso in esame, il giudizio oggetto del presente ricorso si collega da un lato a quello di divisione ereditaria pendente tra tutti gli eredi G. in relazione all’eredità paterna e, dall’altro, a quello di riscatto speciale promosso dall’odierno ricorrente nei confronti degli altri fratelli. Ora, il giudizio di divisione è stato deciso con una sentenza passata in giudicato a seguito di proposizione di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile da questa Corte con la sentenza 8 novembre 2010, n. 22662; quanto al giudizio di riscatto speciale, la trattazione dello stesso è stata fissata davanti a questo stesso Collegio per la medesima udienza del 2 marzo 2016. E’ evidente, quindi, che non sussiste più alcun interesse del ricorrente, alla luce della giurisprudenza suindicata, ad invocare la mancata sospensione del processo in sede di merito, ormai del tutto irrilevante una volta che entrambe le vicende processuali sono pervenute all’esame della Corte di legittimità.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, artt. 1, 4 e 49.

Osserva il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che egli non aveva contestato alcunchè in ordine alla pretesa scadenza del contratto di affitto. Il contratto, infatti, aveva avuto inizio alla morte del comune genitore, avvenuta il 30 agosto 1988, e non alla data dell’11 novembre 1988, come affermato invece in sentenza; con la conseguenza che la disdetta, per essere tempestiva, avrebbe dovuto essere inviata dalle sorelle entro il 30 agosto 2002, mentre nella specie essa è stata inviata nell’ottobre 2002 e perciò tardivamente, con conseguente rinnovo del contratto, per legge, per ulteriori quindici anni.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, artt. 1, 4 e 49.

Rileva il ricorrente – dopo aver ribadito che il contratto in questione aveva avuto inizio il 30 agosto 1988 e non l’11 novembre 1988 che sarebbe irrilevante l’intervenuto scioglimento della comunione ereditaria intervenuto con pronuncia retroattiva al 1993, perchè a quella data il rapporto di affitto era già in essere ai sensi dell’art. 49 cit., non essendo necessario, a tal fine, che lo stato di comunione permanga fino alla scadenza del contratto, trattandosi di presupposto “necessario solo nell’immediatezza dell’instaurazione della comunione ereditaria”.

5. Il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione tra loro esistente, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

La sentenza impugnata – dopo aver riportato, sul punto, la motivazione resa dal Tribunale secondo cui G.R. non aveva in alcun modo dimostrato nè la sua qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto, nè di aver svolto attività agricola in forma esclusiva fino al momento di apertura della successione – ha aggiunto che il medesimo non aveva fornito alcuna prova, in sede di appello, idonea a dimostrare l’esistenza delle condizioni di cui all’invocato art. 49.

A fronte di siffatta motivazione, l’odierno ricorrente nulla dice a proposito delle ragioni con le quali egli aveva contestato, davanti alla Corte d’appello, la sentenza del Tribunale (v. p. 6 del ricorso). Ciò comporta che, a rigore, le argomentazioni in fatto oggi prospettate con i motivi di ricorso in esame potrebbero anche essere del tutto nuove e, come tali, inammissibili. Ma, anche volendo tralasciare questo rilievo formale, resta il fatto che la sentenza impugnata ha escluso l’esistenza delle condizioni per l’applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 49, con argomentazioni che il ricorso non è riuscito a superare; d’altra parte, anche immaginando – in via di mera ipotesi – che realmente il ricorrente sia succeduto al padre nella coltivazione del fondo alla morte dello stesso (30 agosto 1988), ai fini della tempestività della disdetta deve farsi riferimento comunque alla conclusione dell’annata agraria, che per legge è fissata al 10 novembre di ogni anno (L. n. 203 del 1982, art. 39), per cui nessun vizio sarebbe ravvisabile nella sentenza impugnata.

6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare le competenze professionali.

Pur sussistendo, in astratto, le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, tale obbligo va escluso, trattandosi di ricorso esente per legge, attesa la natura della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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