Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13001 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Monti

Parioli n. 48, presso l’avv. MARINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Loris Tosi giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la ordinanza della Commissione tributaria regionale del

Veneto n. 9/09/08, depositata il 12 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. A.L. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 9/09/08, depositata il 12 maggio 2008, con la quale è stato dichiarato improcedibile l’appello del contribuente.

Gli intimati Ministero dell’economia e delle finanze ed Agenzia delle entrate non si sono costituiti.

2. Premesso che, in base all’esame degli atti processuali depositati, deve ritenersi che il giudice a quo ha dichiarato improcedibile l’appello in applicazione dell’art. 348 c.p.c., comma 2, cioè per mancata comparizione dell’appellante sia alla prima che alla seconda udienza, si rivela manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso (assorbito il primo), con il quale si denuncia l’errata applicazione al processo tributario della norma anzidetto: da un lato, infatti, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, dichiara applicabili alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributane le disposizioni del capo 1^ del titolo 3^ del libro 2^ del codice di rito ordinario, salvo quanto disposto dalle norme dello stesso decreto, e a tale capo non appartiene l’art. 348: dall’altro, neanche può operare il generale rinvio alle norme del c.p.c. previsto dal D.Lgs. n. 546, art. 1, per quanto non disposto dalle norme del decreto stesso e nei limiti della compatibilità con esse, in quanto dall’art. 34 di quest’ultimo – cui rinvia l’art. 61 per il giudizio di appello -, nella parte in cui, nel disciplinare la discussione in pubblica udienza, prevede che “il presidente ammette le parti presenti alla discussione “, si evince chiaramente che la mancata comparizione del ricorrente (in primo grado o in appello) non ha alcun effetto preclusivo della trattazione e della decisione della causa nel merito.

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA