Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13001 del 10/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13001 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 22937-2011 proposto da:
GIMADA SAS DI ZILLI-FERRERA & C. 04786470015 in persona
del legale rappresentante pro tempore ed inoltre ZILLI MARIA
ZLLMRA44S46E506E, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
ROMEO ROMEI 19, presso lo studio degli avvocati RIITANO
GIANLUCA, RIITANO ADOLFO, RIITANO BRUNO, che le
rappresentano e difensono unitamente all’avv. CUTELLE’ GUIDO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
UNICREDIT SPA 00390840239ne11a quale sono fuse per
incorporazione le seguenti società: UNICREDIT BANCA SPA,
UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA, BANCO DI SICILIA SPA,
UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA, UNICREDIT

Data pubblicazione: 10/06/2014

CORPORATE BANKING SPA, UNICREDIT FAMILY BANK
SPA E UNICREDIT BANCA ASSURANCE MANAGEMENTE &
ADMINISTRATION SCRL in persona del legale rappresentante protempore ed inoltre UNICREDIT CREDIT MANAGEMENTE
BANK SPA in persona del legale rappresentante pro-tempore,

CASELLA 38, presso lo studio dell’avvocato SABBADINI
GIANCARLO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GAY MARCO, RICCHIARDI PIERO, giusti mandati speciali ad
litem in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
GIMADA SAS DI ZILLI-FERRERA & C. 04786470015 in persona
del legale rappresentante pro tempore ed inoltre ZILLI MARIA
ZLLMRA44S46E506E, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
ROMEO ROMEI 19, presso lo studio degli avvocati RITTANO
GIANLUCA, RIITANO ADOLFO, RITTANO BRUNO, che le
rappresentano e difensono unitamente all’avv. CUTELLE’ GUIDO,
giusta procura speciale in calce al ricorso principale;

– controricorrenti al ricorrente incidentak – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 1193/2010 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 16.7.2010, depositata il 23/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito per le ricorrenti l’Avvocato Adolfo Riitano che si riporta agli
scritti.

Ric. 2011 n. 22937 sez. M1 – ud. 25-02-2014
-2-

entrambe elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ALFREDO

A sua volta ila socia accomandataria della Sas, Zilli Maria, evocava in giudizio la stessa banca, per
sentirla condannare alla restituzione di somme per gli stessi titoli di cui alla domanda della Sas,
relativamente alla gestione di altro conto corrente con apertura di credito. Costituitasi, la Banca
proponeva le medesime difese, anche~ di riconvenzionale.
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I due procedimenti venivano riuniti e, all’esito dell’espletamento di CTU, il Tribunale di Torino, con
sentenza in data 15/6/2006, accoglieva la sola domanda riconvenzionale della banca nei confronti
dell’accomandataria, respingendo tutte le altre domande. La Corte d’appello di Torino, su gravame
della Sas e della sua accomandataria, licenziava nuova CTU, all’esito della quale, in riforma della
sentenza impugnata, con sentenza in data 16/07/2010, accoglieva le domande delle appellanti, seppur
per un ammontare inferiore a quello richiesto.
Ricorrono per cassazione la GIMADA Sas e la sua accomandataria.
Resiste con controricorso l’UNICREDIT, interponendo altresì ricorso incidentale, cui resistono i
ricorrenti.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
I ricorrenti, sotto forma di violazione di legge o di insufficiente e contraddittoria motivazione,
censurano la sentenza del giudice a quo, nella parte in cui ha fatto proprie le conclusioni del CTU.
Va precisato che la valutazione della CTU spetta al giudice di merito ed è insuscettibile di controllo in
questa sede, se sorretta da motivazione adeguata e non illogica e scevra da errori di diritto ( tra le altre,
Cass.23W, 2$42).
Nella specie, non si ravvisano errori di diritto da parte del giudice a quo, e la
li
motivazione ppare adeguata e non illogica. I relativi motivi vanno pertanto rigettati.
Quanto all’u timo motivo, inerente ad omessa pronuncia circa la nullità dell’apertura di credito, si
discute sulla novità della domanda; la ricorrente fa vari richiami, a documenti in atti, ma non li allega
al ricorso stesso, come era doveroso ai sensi dell’art. 369 n. 4 c.p.c. Il motivo pertanto va dichiarato
inammissibile.
Va rigettato il ricorso incidentale della banca, con cui è addebitata alla Corte territoriale la violazione
dell’art. 2 1. 10/2011, di conversione del d.l. 235/2019 circa la prescrizione dei diritti nascenti dalle
operazioni in conto corrente. A prescindere dal fatto che la sentenza impugnata è antecedente
all’entrata in vigore della normativa suddetta, la stessa, come è noto, è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima dalla Consulta con sentenza n. 78/2012.
Conclusivamente vanno rigettati entrambi i ricorsi.
Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

2As

GIMADA sas di ZILLI-FERRERA & c. evocava in giudizio ~UNICREDIT Banca spa lper
sentirla condannare alla restituzione di somme a vario titolo, in relazione alla gestione di un conto
corrente con apertura di credito (capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi passivi addebitati
a tasso superiore a quello legale, decorrenza delle commissioni di massimo scoperto, spese e
commissioni per tenuta del conto, ritenute fiscali). Si costituiva la banca i contestando
l’indeterminatezza della domanda, la prescrizione del diritto azionato e l’infondatezza della domanda
stessa; in via riconvenzionale ,chiedeva la condanna della Sas al pagamento di importi asseritamente
dovutile.

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