Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13000 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33527-2018 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO N.

3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, rappresentata

e difesa dall’avvocato FRANCESCO MAGLIONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, ICEM – IMPRESA COSTRUZIONI EDILIZIA MERIDIONALE

SRL, ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1983/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GORGONI

MARILENA.

Fatto

RILEVATO

che:

B.B. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1983/2018 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 2 maggio 2018, articolando un solo motivo.

La ricorrente espone in fatto di avere citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Comune di Napoli, perchè venisse condannato, ex art. 2051 o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 c.c., a risarcirle i danni riportati il 24 giugno 2001, quando, alle ore 23,00, mentre procedeva a piedi in una via del centro, inciampava in una buca esistente nel basolato stradale, malamente infisso e livellato, riportando, dopo essere rovinata al suolo, la frattura della rotula destra.

Il Comune di Napoli chiedeva ed otteneva la chiamata in giudizio, ex art. 106 c.p.c., di I.C.E.M. S.r.L. e di Italiana Assicurazioni S.p.A., le quali, costituitesi, contestavano la fondatezza di ogni domanda nei loro confronti.

Con sentenza n. 7765/2014 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite tra le parti.

B.B. impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza n. 3409/2006, rigettava il gravame e compensava le spese di lite.

La Corte di Cassazione, cui si rivolgeva B.B., con sentenza n. 24793 del 5/11/2013, accoglieva il ricorso e rinviava la causa alla stessa Corte territoriale che aveva pronunciato la sentenza impugnata in diversa composizione, affinchè, ribadito che la responsabilità dell’ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete, si attenesse ai seguenti principi di diritto:

arspetta all’ente proprietario provare di avere assolto, con efficace diligenza, gli oneri di organizzazione dell’attività di sorveglianza dell’uso della strada, comprese le opportune indicazioni di attenzione nel caso di dislivelli accentuati della pavimentazione e dell’attività di manutenzione della stessa onde eliminare le anomalie più pericolose ed imprevedibili in ragione del materiale di rivestimento, quale il basolato, per sua natura non regolare e stabile, potenziando diligentemente anche l’illuminazione notturna e la pulizia della strada onde consentirne la visibilità”;

b) “è onere della danneggiata provare che, soprattutto se a conoscenza dello stato dei luoghi, ha prestato la dovuta attenzione nell’uso della strada, nelle particolari condizioni di tempo – ora notturna – in cui è accaduto l’infortunio, avuto riguardo anche al tipo di calzatura quella sera indossato, in applicazione del principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell’evento quanto più il possibile pregiudizio è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato”.

Riassunta la causa, ex art. 392 c.p.c., da B.B., la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ravvisava una concorrente pari responsabilità del Comune di Napoli e della danneggiata nel verificarsi dell’evento dannoso, di conseguenza, condannava il Comune di Napoli al pagamento di Euro 12.783,00, al netto degli interessi, accoglieva la domanda di manleva e di garanzia del Comune nei confronti di I.C.E.M. S.r.L., impresa affidataria della vigilanza e della manutenzione delle strade, rigettava la domanda di garanzia nei confronti di Italiana Assicurazioni S.p.A., e regolava le spese di lite dell’intero processo e della C.T.U.

Ai fini che qui interessano, la sentenza impugnata, aderendo alle valutazioni del CTU, aveva liquidato a titolo di danno biologico e morale equitativamente la somma di Euro 16.464,00, tenuto conto dell’entità dei postumi permanenti, dell’età della vittima all’epoca del sinistro, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La ricorrente, in vista dell’odierna Camera di Consiglio, ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con un unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1226-2043 e 2049 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello liquidato il danno biologico e morale secondo le tabelle redatte dal Tribunale di Milano, ma non applicando quelle pubblicate il 14 marzo 2018, sebbene la decisione fosse stata assunta nella Camera di Consiglio del 20 aprile 2018 e, allegando le tabelle suddette, chiede a questa Corte, ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, di liquidare a titolo di danno biologico, tenuto conto del concorso di colpa della vittima per il 50%, la somma di Euro 12.361,00 al netto degli interessi legali, da determinare secondo quanto stabilito dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.

Il motivo è infondato.

Occorre partire dalla premessa che le tabelle di liquidazione del danno alla persona non costituiscono norme di diritto nè rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza, di cui all’art. 115 c.p.c., per cui non fanno parte del normale patrimonio di conoscenza del giudice.

Esse sono individuatrici del concetto di valutazione equitativa, cioè assumono rilievo come una sorta di elemento extratestuale della norma dell’art. 1226 c.c., ravvisato dalla Corte con riferimento alle applicazioni concrete nella valutazione del danno non patrimoniale, essendo esse basate su criteri che, per il fatto stesso di avere svolto efficacia persuasiva di gran lunga prevalente nelle applicazioni giurisprudenziali, sono idonee a meglio individuare il concetto di liquidazione equitativa di quel danno

Non può predicarsi, riferendolo direttamente alla modifica delle tabelle, l’applicazione del principio di diritto, secondo cui nell’ipotesi di entrata in vigore di una nuova normativa (dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso) nell’intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti (Cass. 09/05/2000, n. 5855).

Proprio a proposito del mutamento della tabella nelle more della pubblicazione della sentenza, questa Corte ha ritenuto: a) che a seguito della pubblicazione della variazione delle tabelle non opera – data la natura per così dire non pubblicistica sia della fonte della variazione sia come si è detto, del risultato della variazione, cioè del contenuto modificato – alcun criterio che, dal punto di vista delle regole che il giudice deve osservare, possa determinare in modo certo la conoscenza da parte sua della variazione nè in via di fatto, nè meno che per il tramite di una sorta di conoscenza legale rilevante; b) è proprio l’operare delle tabelle nel senso indicato che non può giustificare in alcun modo l’idea che il mutamento della tabella sopravvenuto alla deliberazione debba giuocare come un indiretto mutamento del paradigma normativo dell’art. 1226 c.c., tale da vincolare il giudice prima della pubblicazione della sentenza deliberata sulla base della tabella precedente (Cass. 10/05/2016, n. 9367).

2.Non emergendo dalla memoria della ricorrente alcun argomento atto ad incrinare quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla deve essere liquidato per le spese, non essendo stata svolta dalla parte resistente alcuna attività difensiva.

4. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla liquida per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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