Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13000 del 14/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.N.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 103/26/07, depositata il 20 maggio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 103/26/07, depositata il 20 maggio 2008, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia relativa ad avviso irrogazione sanzioni emesso nei confronti di F.N. per impiego di lavoratori irregolari, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002.
Il contribuente non si è costituito.
2. Il ricorso appare inammissibile, in quanto il procedimento notificatorio, eseguito a mezzo posta, non si è perfezionato, risultando dai due relativi avvisi di ricevimento che l’agente postale, prima in data 30 giugno 2009 e poi in data 27 luglio 2009, non ha effettuato la consegna del plico agli indirizzi indicati, poichè il destinatario è risultato “inesistente al civico ” (nel primo caso) e irreperibile (e non già temporaneamente assente, nel secondo tentativo), con restituzione del plico stesso al mittente, senza che questi abbia provveduto ad alcuna ulteriore attività finalizzata ad una valida notifica (cfr. Cass., Sez. un., n. 17352 del 2009).
Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che la richiesta di rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c., avanzata dalla ricorrente nell’anzidetta memoria, non può essere accolta, se non altro perchè, in base al principio affermato da Cass., Sez. un., n. 3818 del 2009, pronunciata in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, l’istanza di rimessione in termini andava proposta unitamente al ricorso medesimo, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, con la conseguenza che essa si rivela comunque tardiva (cfr. Cass. n. 22245 del 2010);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011