Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13000 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13000 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Coppola Umberto, elett.te dom.to in Roma alla via della Balduina 120/5 presso l’avv. Ferruccio Auletta, rapp.to e difeso dall’avv. Francesco Danuniano —-Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
399/2011/28

depositata il

29/11/2011

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 7/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Coppola Umberto

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Caserta n. 144/5/2010 che aveva accolto

il ricorso

avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. 20081T002915000 per imposta di registro,

(1 2,00
Àuj

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– RG. n.

2586/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 09/06/2014

ipotecaria e catastale per la vendita di un terreno nel Comune di Teverola. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha
depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 7/5/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il Coppola ha depositato memoria.

Va preliminarmente affermata la tempestività del ricorso per cassazione in quanto notificato nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche intriodotte dall’art. 46 c. 17 della L. 69/2009 (4/7/2009), in quanto il presente giudizio
risulta instaurato in data 3/7/2009 ( giorno della notifica del ricorso proposto dal Coppola).
Nel merito la ricorrente assume la violazione dell’art. 51 e 52 del dpr 131/86, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione della decisione laddove la CTR
ha ritenuto l’avviso carente di motivazione.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
16076 del 22/12/2000) secondo cui, in tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica del
valore degli immobili è completo (e quindi legittimo), ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.P.R.
26 aprile 1986 n. 131, nel momento in cui contiene l’indicazione degli atti specifici utilizzati
e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera più opportuna e producente.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania
Il P

Così deciso in Roma, 7/5/2014
dott.

ente
icala

Motivi della decisione

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