Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1300 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. I, 20/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.L., D.M.M., D.M.L., quali

eredi di D.M.V., rappresentati e difesi dall’Avv. MARRA

Alfonso Luigi, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per

legge presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n.

2490/08 depositato il 20 agosto 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.L., D.M.M., D.M.L., quali eredi di D.M.V., ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 5.500,00 in ragione delle rispettive quote ereditarie per anni cinque e mesi sei di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Campania dal 9.6.1998 e ancora pendente alla data di proposizione della domanda dopo circa otto anni e sei mesi.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001 è inammissibile per inidoneità del quesito. Posto invero che “il quesito di diritto costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata e quindi non ammissibile (Investitura stessa del giudice di legittimità: ne deriva che la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia, per ciascun motivo di ricorso il principio, diverso da quello posto alla base del provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre ad una decisione di segno diverso” (Cassazione civile, sez. 3^, 9 maggio 2008, n. 11535) al richiamato canone non pare rispondere il quesito proposto che si limita ad enunciare un principio generale relativo ai rapporti tra normativa nazionale e Convenzione senza che risulti l’attinenza con la concreta fattispecie.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso con cui si denuncia l’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale sono manifestamente infondati. La Corte d’appello ha infatti riconosciuto circa 1.000,00 Euro per ogni anno di irragionevole durata e tale importo è pienamente in linea con i parametri indicati dalla Corte europea.

Con il quarto e il quinto motivo, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, si deduce violazione della Convenzione e della L. n. 89 del 2001 e difetto di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 per la particolare natura della controversia (lavoro e previdenza).

I motivi sono manifestamente infondati, essendosi già affermato dalla Corte che “In tema di equa riparazione per eccessiva durata del processo, le considerazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in merito alla centralità dell’occupazione e sulla relativa opportunità di riconoscere un bonus, svincolato da qualsiasi parametro e dovuto in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia, non determinano alcun automatismo nell’indennizzo: tocca al giudice nazionale valutare caso per caso l’importanza della controversia senza alcun obbligo di motivazione laddove venga esclusa la liquidazione di una somma ulteriore rispetto agii standard fissati dalla Cedu e dalla L. n. 89 del 2001” (Cassazione civile, sez. 1^, 12 gennaio 2009, n. 402).

Gli ulteriori motivi con i quali ci si duole dell’avvenuta compensazione per un mezzo delle spese sono manifestamente infondati dal momento che la motivazione addotta dal giudice del merito che ha richiamato le incertezze giurisprudenziali in subiecta materia è pienamente congrua.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese che liquida in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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