Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1300 del 19/01/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 19/01/2018, (ud. 04/10/2017, dep.19/01/2018),  n. 1300

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.B. impugnava innanzi alla CTP di Roma un avviso di accertamento con il quale il Comune di Roma chiedeva la differenza tra l’ICI versata, calcolata sulla categoria catastale A/3 classe 6, e quella dovuta in base alla categoria catastale indicata dal Comune in A/10 (uso ufficio) per l’anno 1999 relativa ad un immobile sito in Roma, adducendo l’errata attribuzione della categoria catastale trattandosi di un’abitazione di tipo economico di cinque vani adibita ad abitazione, pervenutole per successione, nella cui denuncia era sin dall’origine correttamente attribuita la categoria catastale A/3, classe 6, successivamente modificata, in occasione della vendita avvenuta nell’anno 2004, nella categoria A/2 per migliorie apportate nel tempo. La CTP, con sentenza n. 334/53/2008, accoglieva il ricorso, compensando le spese. Il Comune di Roma presentava appello, che veniva accolto dalla CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva adeguatamente motivato l’atto impositivo, valutando l’inapplicabilità della categoria catastale del 2004 all’immobile, per effetto della L. n. 342 del 2000, art. 74. La contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza svolgendo cinque motivi. Parte ricorrente ha presentato memorie, allegando altresì copia autentica della sentenza n. 228/37/10 della CTR del Lazio, con attestazione di definitività, chiedendo l’efficacia del giudicato esterno nel presente giudizio. Il Comune di Roma non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che la CTR avrebbe errato, incorrendo nella violazione dei principi in tema di onere e valutazione della prova, nonchè in omessa pronuncia, laddove ha basato la propria decisione unicamente sulla asserita completezza formale del contenuto dell’atto impugnato, tralasciando ogni valutazione, argomentazione e pronuncia sia sulle prove documentali prodotte dal contribuente in primo grado, sia sull’espresso motivo di doglianza formulato dal Comune appellante, circa la non idoneità probatoria del medesimi documenti, che il giudice di prime cure aveva al contrario correttamente ritenuto decisivi e fondanti la sentenza di primo grado, e che costituivano oggetto delle contrapposte deduzioni, allegazioni e domande delle parti.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, ed insufficiente e contraddittoria motivazione, tenuto conto che la CTR avrebbe errato laddove ha stabilito l’inapplicabilità della categoria catastale del 2004 all’immobile in oggetto in base alla norma citata.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a circostanze controverse e decisive per il giudizio, atteso che la CTR non avrebbe compiutamente motivato, sotto il profilo logico e giuridico, le ragioni per le quali non aveva ritenuto dimostrata o comunque meritevole di accoglimento la classificazione catastale allegata dal contribuente, rispetto a quella attribuita dal Comune. Parte ricorrente lamenta che la CTR avrebbe completamente omesso di analizzare i documenti prodotti e di approfondire l’esame dei criteri di classamento e delle caratteristiche, sia oggettive dell’immobile che soggettive del contribuente.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad una circostanza controversa e decisiva per il giudizio, atteso che la CTR avrebbe ritenuto l’errato classamento effettuato dall’UTE un mero atto vincolato, con la conseguenza che l’ente impositore non aveva nessun potere discrezionale o valutativo nel procedimento di liquidazione.

5. Con il quinto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.c., tenuto conto che la CTR avrebbe violato i principi riguardanti l’efficacia espansiva del giudicato esterno nel presente giudizio, posto che tra le stesse parti era stato definito il giudizio sull’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2000 per lo stesso immobile con sentenza della CTR di Roma n. 228/37/10, passata in giudicato.

6. I primi quattro motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.

6.1. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibilmente formulati.

Nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione di norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione è inammissibile, richiedendo una inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Cass. n. 21611 del 2013). Ciascun motivo deve contenere la motivazione che si assume omessa, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. n. 9470 del 2008; Cass. n. 7394 del 2010).

6.2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili per difetto di autosufficienza, mancando: “la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda”. Il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti al pregresso giudizio di merito, sicchè “il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato, nonchè di specifica indicazione dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta produzione” (Cass. n. 14785 del 2015, conf. n. 18679 del 2017), nonchè di specifica indicazione dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. n. 23375 del 2015). Onere processuale a cui non si è ottemperato.

7. Il quinto motivo è infondato.

Questa Corte, con sentenza n. 28042 del 2009 ha ritenuto che: “affinchè una lite possa dirsi coperta dall’efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l’efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto.” Va precisato che, in tema di ICI la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato anche con riferimento ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente. Tale carattere non può essere attribuito al valore immobiliare D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ex art. 5, comma 5, che, per sua natura, con riferimento ai diversi periodi di imposta, è destinato a modificarsi nel tempo (Cass. n. 18923 del 2011). Ciò anche in ragione del fatto che “l’efficacia preclusiva del giudicato non si estende, in generale, alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti (Cass. n. 24067 del 2006; Cass. n. 25200 del 2009) ma copre soltanto le “qualificazioni giuridiche” o altri elementi “che abbiano un valore condizionante per la valutazione e la disciplina di una pluralità di altri elementi della fattispecie”.

7.1. Nella specie, pertanto, non essere riconosciuta l’efficacia espansiva del giudicato esterno relativo alla sentenza n. 228/37/10 emessa dalla CTR del Lazio, atteso che il valore dell’immobile su cui si è formato il giudicato non è in alcun modo equiparabile a quelle “qualificazioni giuridiche” o a quegli “elementi preliminari” comuni ed immutabili negli anni, essendo, invece un elemento variabile se riferito a diversi anni di imposta.

8. In ragione dei siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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