Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1300 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16706-2014 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIAMPAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN LUCA FABBRI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERTEL SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20130/2014 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 gennaio 2014, il Tribunale di Bologna, in riforma della decisione del Giudice di pace n. 4715 del 2011, ha accertato la sussistenza della presunzione di corresponsabilità in capo a U.G. (assicurato con Genertel s.p.a.) nella causazione dell’incidente stradale verificatosi in data (OMISSIS) in (OMISSIS) in cui N.G. aveva riportato danni fisici e materiali e lo ha condannato, in solido con la propria compagnia di assicurazione, al pagamento in favore di N. della somma di Euro 350,00, oltre interessi, con integrale compensazione delle spese.

Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha provveduto a liquidare il danno sulla base dei seguenti rilievi: “limitatamente alla inabilità temporanea parziale come stimata dal C.T.U. calcolata tenendo conto dei criteri elaborati dal tribunale di Milano per l’anno 2013, tenendo conto dell’età dell’infortunato al momento del sinistro (18 anni non ancora compiuti) ridotta al 50%, per un importo di Euro 300,00 ad oggi calcolati, oltre spese mediche per la somma ad oggi rivalutata di Euro 50,00, già abbattuta del 50%. Sulla predetta somma trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi legali, anzichè sulla somma via via rivalutata, da una data intermedia tra il sinistro e la data odierna, fissata equitativamente al 1.1.2011.”.

La sentenza del Tribunale di Bologna è stata impugnata da N.G. con ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e/o falsa applicazione della L. 5 marzo 2001, n. 37, art. 3, comma 2, lett. b, (ora abrogato dal D.Lgs. 7 settembre 2003, n. 209, art. 334, codice delle assicurazioni private) nella liquidazione del danno alla persona patito dal ricorrente”. In particolare lamenta l’erroneità dell’applicazione delle tabelle di Milano dell’anno 2013 in quanto il tribunale non avrebbe tenuto conto della data di verificazione del sinistro avvenuto il (OMISSIS) nè delle conclusioni della C.T.U. medica nella quale veniva evidenziato che “(…)Da quella lesione non è residuato alcun danno biologico”. Lamenta che la norma applicabile ratione temporis andava individuata in quella contenuta nella L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lett. b (successivamente, abrogato dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 354, codice delle assicurazioni private)in cui si stabiliva che a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di Euro 39,37% per ogni giorno di inabilità assoluta e che, in caso di inabilità inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Deduce inoltre che gli importi così calcolati dovevano essere aggiornati annualmente come previsto dal comma 6 dello stesso articolo e conclude affermando che l’applicazione delle richiamate disposizioni avrebbe condotto ad una determinazione del danno di certo superiore rispetto a quello liquidato dal tribunale in appello.

2. Con il secondo motivo ha dedotto: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. nella liquidazione del danno patito dal ricorrente”. Il ricorrente lamenta che pure la corretta applicazione delle tabelle di Milano -cui il giudice di merito dichiara di fare esclusivo riferimento- avrebbe dovuto condurre ad una diversa e superiore determinazione del danno tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha attribuito ai criteri di liquidazione adottati dalle tabelle milanesi in tema di danno non patrimoniale alla persona il valore di parametro di conformità della valutazione equitativa operata dal giudice alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. al fine di garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (Sez. 3, n.12408/2011, Rv. 618048).

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha, inoltre, dedotto: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2 in punto di compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e di consulenza tecnica”. In proposito il ricorrente lamenta come il tribunale non abbia osservato il principio di soccombenza “senta che l’accertamento di corresponsabilità possa assumere rilievo in senso opposto” erroneamente ritenendo sussistente la soccombenza reciproca.

4. I primi due motivi del ricorso, per ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei termini di seguito illustrati.

Il giudice di appello, espressamente richiamando le tabelle di Milano dell’anno 2013, non ha applicato il corretto criterio di riferimento per la liquidazione del danno biologico, vigente – ratione temporis – all’epoca del sinistro de quo (avvenuto il (OMISSIS)), previsto dalla L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, commi 2, lett. b (successivamente, abrogato dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 354, codice delle assicurazioni private) nè si è attenuto al principio affermato da questa Corte, con la sentenza Sez. 3, 7 giugno 2011, n. 12408, richiamata dal ricorrente, secondo cui “nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito deve innanzitutto individuare un parametro uniforme per tutti, e poi adattare quantitativamente o qualitativamente tale parametro alle circostanze del caso concreto.”.

In proposito va inoltre rammentato, in via generale, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ricondotto il danno non patrimoniale ad una nozione unitaria, escludendosi, in particolare, al fine di evitare indebite duplicazioni risarcitorie, la possibilità di un’autonoma liquidazione del danno morale in aggiunta al danno biologico e salva, tuttavia, la necessità di tenere conto di tutti i pregiudizi subiti dalla vittima nel caso concreto nonchè dell’effettiva consistenza delle sofferenze dalla stessa patite, in funzione dell’integralità del ristoro, da salvaguardare attraverso l’eventuale personalizzazione della liquidazione (cfr. Sez. U., n.26972/2008, Rv. 605495). Personalizzazione estesa, in un’ottica di liquidazione unitaria dell’intero ammontare del pregiudizio, anche al danno non patrimoniale temporaneo.

In conformità a tale generale orientamento, con la citata sentenza n.12408 del 2011 questa Corte – movendo da una nozione di equità, intesa non solo, tradizionalmente, come criterio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno (e dunque come criterio liquidatorio volto a garantire una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto), ma anche come regola volta ad assicurare uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi – ha riconosciuto ai criteri di liquidazione adottati dalle tabelle milanesi, già ampiamente diffusi sul territorio nazionale, la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa operata dal giudice alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza, in concreto, di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un criterio diverso (cfr. Sez. 3, n.12408/2011, Rv. 618048).

Il giudice di appello, che ha pronunciato nel 2014, avrebbe dunque dovuto tenere conto sia delle disposizioni del D.Lgs. n. 57 del 2001 vigenti all’epoca del sinistro sia del nuovo indirizzo introdotto dalle Sezioni Unite nel 2008 e dei nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale elaborati in attuazione dello stesso ed avrebbe dovuto conseguentemente riformare la sentenza del giudice di pace procedendo ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale nella componente biologica, applicando equitativamente la possibile variazione in aumento delle somme liquidate a titolo di inabilità temporanea, tenendo conto sia dell’avvenuto riconoscimento al danneggiato di una percentuale di invalidità oscillante dal 75% al 25% sia dell’accertamento di un periodo di inabilità temporanea parziale della durata di circa un mese.

Ritiene pertanto il Collegio che sussistano i presupposti per decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.. In base a tale norma, invero, la Corte può non rinviare la causa ad altro giudice tutte le volte in cui essa si presti ad essere definita, stante la mancanza di ulteriori fatti da accertare e l’univoca valenza di quelli accertati (Sez. 3, Sentenza 10 settembre 2010, n. 19301 Rv. 614416; Sez. 3, Sentenza 23 marzo 2010, n. 6951, Rv. 612059).

E di ciò, nel caso di specie, non si ravvisa necessità, tenuto conto che, relativamente all’importo stabilito dalla L. n. 57 del 2001, art. 5, commi 2, lett. b), aggiornato in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai ed impiegati accertata dall’ISTAT come previsto dal comma 6 dello stesso articolo, sulla base delle risultanze della C.T.U. medica (inabilità temporanea parziale pari al 75% per 12 giorni, inabilità temporanea parziale al 50% per ulteriori 10 giorni, inabilità temporanea parziale al 25% per successivi 10 giorni), la quantificazione del danno si risolve in un mero calcolo aritmetico.

E così a fronte di un importo di Euro 39,37 stabilito quale misura dell’indennità temporanea assoluta giornaliera per il periodo di riferimento (giugno 2005), attualizzato in Euro 46,20 secondo le variazioni ISTAT (anno 2013), si ottiene una determinazione del danno proporzionata alla percentuale di inabilità temporanea parziale accertata, pari a complessivi curo 431,15 di cui, Euro 381,15 (50% di Euro 762,30) quale inabilità temporanea parziale ed Euro 50,00 per spese mediche. Inoltre, ai fini di una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, in via equitativa, tenuto conto dell’età del danneggiato che all’epoca del sinistro aveva diciotto anni non ancora compiuti, dell’avvenuto riconoscimento al danneggiato di una percentuale di invalidità temporanea parziale oscillante dal 75% al 25%, nonchè dell’accertamento di un periodo di inabilità temporanea della durata di circa un mese, può riconoscersi al danneggiato l’ulteriore importo di Euro 200,00.

5. Il terzo motivo di ricorso è invece infondato.

Non sussistono i presupposti per una revisione della declaratoria di compensazione delle spese decisa dal giudice di appello. La compensazione delle spese tra le parti è stata invero correttamente argomentata dal giudice territoriale in ragione del solo parziale accoglimento dell’appello, di talchè non sussiste la denunziata violazione del principio della soccombenza virtuale che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), che può, viceversa, concretarsi nella mancata considerazione unitaria della domanda (Sez. 6 – 2, Ord. 23 settembre 2013 n. 21684, Rv. 627822).

6. In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, U.G. e Genertel Assicurazioni spa, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento, in favore di N.G., della somma di curo 631,15, da accrescere degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 2013 alla data di pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi moratori dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo. Va invece respinto il terzo motivo del ricorso.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte in parziale accoglimento dei primi due motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna U.G. e Genertel Assicurazioni spa, in solido tra loro, al pagamento, in favore di N.G., della somma di Euro 631,15 da accrescere degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 2013 alla data di pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi moratori dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, rigetta, infine, il terzo motivo e condanna gli intimati a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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