Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 130 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 17/06/2016, dep.05/01/2017),  n. 130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28008-2011 proposto da:

A.S., (OMISSIS), difensore di se stesso, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Montezebio 28 Sc. A int.6, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE BERNARDI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VITO ALESSANDRO BONINO, come da procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

QUEEEN SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Mondrian 1, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO MUCCIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BRUNO GAZZOLA, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 847/2011 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 01/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2016 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;

udito il sostituto procuratore generale, Dott. DEL CORE Sergio, che

conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avvocato A., odierno ricorrente, aveva chiesto la condanna della Quenn spa al pagamento di Euro 2.877,69 per tre distinte note relative a tre pratiche espletare in suo favore. Secondo la sentenza impugnata si trattava delle “prestazioni professionali rese con riferimento alle due pratiche contro Centro Mobili Solo Occasioni (fase monitoria a fase esecutiva per complessivi Euro 1.650,46) e a quella contro Agency Service (solo fase esecutiva: Euro 1227,23)”.

2. La Quenn contestava le domande, assumendo di aver saldato due delle tre fatture e di non aver pagato la terza, non avendo il professionista detratioda tale parcella l’importo versato in più per le prime due. Eccepiva la prescrizione presuntiva dei crediti di cui alle parcelle relative alle due pratiche Centro Mobili Solo Occasioni, esauritesi rispettivamente nel giugno 2003 e nel dicembre 2004, rilevando anche di aver “pagato per esse una somma superiore a quella dovuta, e precisamente Euro 229,24 in esubero”. Rilevava che l’ultima parcella recava “importi quasi raddoppiati rispetto alle specifiche precedentemente inviate”. Affermava di essere ancora debitrice di soli Euro 470,76 per la prestazione professionale di cui “alla pratica Agengy tenuto conto di quanto pagato in più (…) e del minor importo originariamente preteso dall’avv. A. con la notula n. (OMISSIS) (Euro 700,00) v. docc. 3-4 del fascicolo Queen”. La convenuta corrispondeva quanto ritenuto dovuto (Euro, 470,76).

3. Il giudice di pace, senza istruttoria, accoglieva la domanda per Euro 2.877,00 con condanna della società alle spese legali liquidate in Euro 1.887,46.

4. Il Tribunale di Verona accoglieva l’appello della società e, preso atto del versamento di Euro 470,76 effettuato in corso di giudizio, condannava quest’ultima al pagamento della somma residua ancora dovuta pari ad Euro 229,24, compensando interamente le spese dei due gradi di giudizio.

4.1. Riteneva il giudice dell’appello che il giudice di pace aveva errato nell’unificare i tre crediti professionali, anche a fronte dell’eccezione di prescrizione presuntiva avanzata per i primi due. Riteneva poi fondata “l’eccezione di prescrizione presuntiva dei primi due crediti, dei quali è stato affermato non già il pagamento in misura inferiore (cosa che renderebbe pertinente il richiamo del giudice a quo all’insegnamento ostativo della S.C. ex plurimis, Cass. 21.6.2010 n. 14297), bensì addirittura in misura superiore al dovuto”, posto che “sono decorsi oltre tre anni (ex art. 2956 c.c., n. 2 e art. 2957 c.c., comma 2) dal compimento di ogni singola prestazione ed è altresì mancato il deferimento al debitore del giuramento ex art. 2960 c.c.”.

Riteneva, infine, il giudicante, quanto al terzo credito che era intervenuto un accordo tra le parti “in misura pari a quanto richiesto stragiudkialmente dall’avv. A.”, come risultava dalla corrispondenza intercorsa. Di qui l’accoglimento dell’appello e la condanna al pagamento di Euro 229,24, pari alla differenza tra l’importo concordato (Euro 700,00) e quanto versato (Euro 470,76) nel corso del giudizio, in assenza di prova di quanto asseritamente versato in più per le due precedenti fatture.

6. Impugna tale decisione l’avvocato A., che articola tre motivi. Resiste la società intimata con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso.

1. Col primo motivo si deduce: “Omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia prospettato dall’appellato circa il contenuto ed il valore delle prove documentali offerte dalla sua difesa al fine di dimostrare l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione sollevata da controparte”.

Rileva il ricorrente che il Tribunale di Verona ha omesso “di analizzare compiutamente e quindi di motivare un punto fondamentale e decisivo della controversia prospettato anche in grado di appello” sulla dedotta “inammissibilità dell’eccezione di prescrizione presuntiva”, avendo la controparte prima dedotto “di avere effettuato l’integrale ed effettivo saldo di quanto richiesto dal professionista” e poi “effettuato un pagamento spontaneo nel corso del giudizio”. Dall’esame della documentazione prodotta in giudizio, si rilevava che “l’eccezione solleva dalla Queen Spa di avvenuto integrale saldo di tutte le prestazioni inerenti la posizione Centro Mobili Solo Occasioni mediante il versamento della somma di Euro 1.350,00 è sempre rimasta priva di alcuna prova o di valido principio di prova”, posto che era stato dimostrato, quanto alla fattura n. (OMISSIS), che essa si riferiva al “Centro Studio Exedra” e non al “Centro Mobili solo Occasioni” come indicato “per un mero refuso di scritturazione”. Di conseguenza, prosegue il ricorrente, “si doveva giungere alla conclusione che i pagamenti effettuati dalla Queen per quest’ultima posizione erano di misura inferiore e non superiore, come erroneamente statuito dal Tribunale di Verona, rispetto alle somme richieste e pretese nel corso del presente giudizio a saldo dell’opera professionale svolta dall’avv. A.”. Inoltre, il giudice dell’appello non aveva considerato la documentazione che dimostrava l’avventa interruzione della prescrizione.

2. Col secondo motivo si deduce: “Violazione e/o falsa applicazione di norme sulla prescrizione ex art. 360 c.p.c., n. 3 per essere stata ritenuta applicabile la prescrizione presuntiva nella fattispecie in esame pur non sussistendone i presupposti”. Ha errato il Tribunale di Verona a ritenere inapplicabile al caso di specie il principio secondo cui per “paralizzare l’eccezione di prescrizione presuntiva di pagamento è necessaria l’ammissione, da parte del debitore, di non avere estinto l’obbligazione, oppure esperire il giuramento decisorio”, posto che “la Queen S.p.A., con la propria comparsa di costituzione e risposta dimessa nella fase di primo grado” si era limitata “a contestare i conteggi richiesti dall’avv. A.”, risultando che “i versamenti e effettuati erano di misura inferiore al credito complessivamente azionato”. Di conseguenza “il debito de quo non era stato affatto estinto (…)” e “doveva ritenersi pienamente inoperante l’eccezione di prescrizione presuntiva”. Richiama al riguardo Cass. 2005 n. 3443.

3. Col terzo motivo si deduce: “Violazione art. 360 c.p.c., n. 4 e n. 5 in relazione all’art. 329 c.p.c. con riguardo alla questione sollevata in appello di definitività del capo di sentenza nel punto relativo alla liquidazione delle spese legali a favore dell’avv. A.”. Precisa di aver eccepito in appello che “il capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese legali non era stato specificamente impugnato”, non essendo sufficiente “la generica domanda di mera riforma della sentenza impugnata senza alcuna specificazione dei motivi di gravame”. Rileva che “il Tribunale di Verona ha omesso di esaminare tale ulteriore questione essendosi limitato a compensare le spese tra le parti di entrambi i gradi del giudizio” a fronte della “acquiescenza implicita” dell’appellante sul punto, che aveva “omesso di specificare tra i motivi di appello quello riguardante la liquidazione delle spese”. Secondo il ricorrente, quindi, “il Tribunale di Verona doveva ritenere passato in giudicato quantomeno il capo della sentenza del Giudice di Pace relativo alle spese di lite, oppure doveva adeguatamente motivare la propria decisione nel compensare completamente per entrambi i gradi del giudizio le spese di lite”.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 – Il primo motivo infondato. Non vi è omissione o vizio di motivazione. Il giudice ha motivato idoneamente e ha correttamente ritenuto che si trattava di tre diverse prestazioni professionali ed ha ricondotto, altrettanto correttamente, il pagamento spontaneo, effettuato in corso di causa, alla sola terza parcella. Ha poi applicato, per quanto concerne le prime due notule, l’istituto della prescrizione presuntiva. In tal senso, appare chiara la motivazione che reca: “ritenuto fondata l’eccezione di estinzione presuntiva dei primi due crediti dei quali non è stato affermato il pagamento in misura inferiore”. In tal modo, il giudicante ha anche dimostrato di aver considerato tutta la documentazione, anche quella relativa alla eventuale interruzione del decorso del termine di prescrizione. Le ulteriori specifiche indicazioni, fornite dal ricorrente quanto all’individuazione dei crediti ed alla relativa documentazione, appaiono non specificamente pertinenti rispetto alla motivazione appena indicata.

2.2 – Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato. La censura riguarda non già la violazione denunciata, ma la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie normativamente regolata così come individuata dal giudice d’appello. Il ricorrente, anche in questo caso, fonda le sue censure sul presupposto che i tre crediti per cui è stata promossa la causa siano un’unica obbligazione. Di qui l’errata prospettazione secondo la quale l’aver contestato l’ultimo credito determini l’inapplicabilità della prescrizione presuntiva anche ai precedenti due crediti non contestati nell’importo per i quali si assumeva anche un pagamento in misura superiore.

2.3 – E’ infondato anche il terzo motivo. Il giudice dell’impugnazione ha accolto l’appello e di conseguenza doveva regolare d’ufficio le spese dei due gradi. In tal senso il condiviso principio affermato da Cass. n. 28718 del 2013, rv. 628885 (nonchè precedente conforme Cass. n. 26985 del 2009, Rv. 611189), secondo cui “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 1.000,00 (mille) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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