Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13 del 03/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 03/01/2017, (ud. 12/10/2016, dep.03/01/2017), n. 13
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9693-2013 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA P MERCURI N 8, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE SQUARCIA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVANO
GAGGIOLI;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V. MARIO SAVINI 7,
presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ROMAGNA, rappresentata e
difesa dall’avvocato SAMO SANZIN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 108/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 21/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/10/2016 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 339/07 del 25/6/2007 il Tribunale di Gorizia, accolta la domanda avanzata da M.A. nei confronti del Condominio (OMISSIS), dichiarò legittimo il distacco operato dall’attrice, ponendo a carico della medesima il pagamento annuo della somma di Euro 169,00 a compenso dell’aggravio di spesa per gli altri condomini.
Proposto appello, il condominio, la Corte di Trieste, con sentenza del 31/1/2012, rigettò l’impugnazione.
Il Condominio (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso quest’ultima determinazione.
Resiste con controricorso la primigenia attrice.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale atto del 5/10/2016 il Condominio ricorrente ha rinunziato al ricorso e la predetta rinunzia è stata accettata dalla controparte. A ciò consegue l’estinzione del processo senza statuizione sulle spese.
PQM
Dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017