Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 03/01/2017, (ud. 12/10/2016, dep.03/01/2017),  n. 13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9693-2013 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA P MERCURI N 8, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE SQUARCIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVANO

GAGGIOLI;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V. MARIO SAVINI 7,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ROMAGNA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SAMO SANZIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 21/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 339/07 del 25/6/2007 il Tribunale di Gorizia, accolta la domanda avanzata da M.A. nei confronti del Condominio (OMISSIS), dichiarò legittimo il distacco operato dall’attrice, ponendo a carico della medesima il pagamento annuo della somma di Euro 169,00 a compenso dell’aggravio di spesa per gli altri condomini.

Proposto appello, il condominio, la Corte di Trieste, con sentenza del 31/1/2012, rigettò l’impugnazione.

Il Condominio (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso quest’ultima determinazione.

Resiste con controricorso la primigenia attrice.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con rituale atto del 5/10/2016 il Condominio ricorrente ha rinunziato al ricorso e la predetta rinunzia è stata accettata dalla controparte. A ciò consegue l’estinzione del processo senza statuizione sulle spese.

PQM

Dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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